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Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
In tema di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell’effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori.
Ordinanza|| n. 16367. Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
Data udienza 30 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti ed obbligazioni – Sale and lease back – Cessione di beni immobili – Atto pubblico – Illeceità della causa contrattuale – Nullità – Presupposti – Articolo 1418 cc – Fideiussione – Ingiunzione di pagamento – Articoli 1344 e 2744 cc – Criteri – Articoli 2359 e 2947 cc – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25823/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., quale mandataria e procuratrice speciale di (OMISSIS) S.P.A., quale cessionaria di (OMISSIS) S.P.A, gia’ incorporante di (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
CURATELA del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., ora (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.P.A., ora (OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del gestore (OMISSIS) S.P.A. e del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ANCONA n. 892/2019 depositata il 31/05/2019;
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/01/2023, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 1/10/2008 la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, ed i rispettivi soci, ossia i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) e le loro mogli, (OMISSIS) e (OMISSIS), convenivano innanzi al Tribunale di Ancona la (OMISSIS) S.p.a., la (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.p.a., nonche’ la (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.p.a., al fine di ottenere la dichiarazione di nullita’ del contratto di sale and lease back del (OMISSIS) e del successivo atto pubblico di cessione di beni immobili, per illiceita’ della causa del contratto, in violazione del divieto di patto commissorio, e, in subordine, la rescissione per lesione del contratto medesimo nonche’ la dichiarazione di nullita’ ovvero l’annullamento delle fideiussioni personali, in quanto concesse a seguito di violenza morale.
Le societa’ convenute si costituivano tutte ritualmente in giudizio, chiedendo alcune il rigetto delle domande proposte e altre l’estromissione dal giudizio stesso.
Nelle more del detto processo veniva proposta, da (OMISSIS) e (OMISSIS), opposizione al decreto ingiuntivo azionato dalla (OMISSIS) S.p.a. nei confronti dei due fratelli, soci della (OMISSIS) S.r.l. e fideiussori della stessa.
I due procedimenti giudiziari venivano, quindi, riuniti dinanzi a uno stesso giudice del Tribunale di Ancona.
Il (OMISSIS) era dichiarato il fallimento della (OMISSIS) S.r.l.
Il 16/02/2009 si costituiva in giudizio la curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l.
Il Tribunale di Ancona, espletata istruttoria documentale e testimoniale, con sentenza del 3/10/2012, dichiarava la nullita’ ai sensi degli articoli 1344 e 2744 c.c. del contratto di sale and lease back e del rogito con cui era stato trasferito alle societa’ di leasing il compendio immobiliare della cedente (OMISSIS) S.r.l., condannando le societa’ convenute a restituire alla curatela fallimentare della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione le somme ricevute in forza del contratto dichiarato nullo; dichiarava la (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.p.a. obbligate a tenere indenne la (OMISSIS) S.p.a., chiamata per ultima a partecipare all’operazione di sale and lease back, da quanto avrebbe dovuto corrispondere in conseguenza della dichiarazione di nullita’ del contratto; rigettava le domande di risarcimento danni proposte dai soci della (OMISSIS) S.r.l.; rigettava infine l’opposizione a decreto ingiuntivo; le spese seguivano la soccombenza delle societa’ convenute nei confronti della curatela fallimentare, erano compensate tra i fratelli (OMISSIS) e le rispettive mogli e le societa’ convenute, mentre le due banche erano condannate a rifonderle alla (OMISSIS) s.p.a.; il Tribunale poneva a carico delle stesse banche e delle societa’ di leasing, esclusa l’ultima, le spese della consulenza tecnica di ufficio, e, infine, disponeva trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica di Ancona per la valutazione della testimonianza di un impiegato di una delle aziende di credito.
Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
Avverso la sentenza di primo grado propose appello la Medio leasing S.p.a.
Gli appellati fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) e le rispettive coniugi si difesero in fase d’impugnazione, spiegando appello incidentale, e altrettanto fecero la Curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l., la (OMISSIS) S.p.a., il (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., sostenendo ognuno le proprie ragioni fatte valere nel precedente grado di giudizio.
La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, procedeva alla disamina delle questioni poste e confermava, quindi, la sentenza di primo grado in tutte le sue statuizioni che avevano dichiarato la nullita’ del contratto di sale and lease back, in quanto non diretto al fine autentico di garanzia ma solo al recupero delle posizioni creditorie delle banche, per il tramite delle proprie societa’ di leasing. Erano, inoltre, confermate, dalla Corte territoriale, le statuizioni del giudice di prime cure in merito alla rifusione dell’indebito in favore della Curatela fallimentare (OMISSIS) S.r.l. da parte delle societa’ di leasing ( (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a.), che venivano condannate, in fase d’impugnazione, ai seguenti esborsi: la prima per oltre Euro centosessantasette mila (167.193,49), la seconda per oltre Euro cento sessantacinquemila (165.077,85) e la terza pure per un importo di poco superiore ai cento sessantacinquemila Euro (165.229,62) e era pure confermata la statuizione di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo; era, infine, confermata la statuizione di manleva in favore di (OMISSIS) S.p.a. e a carico di (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS).
La Corte territoriale condannava (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. a rifondere le spese di lite alla curatela fallimentare e ai fratelli (OMISSIS), e alle rispettive consorti, e condannava (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.).
Avverso la detta sentenza n. 892 del 31/05/2019 propone ricorso, da considerarsi principale in quanto iscritto per primo, la (OMISSIS) S.p.a.; ricorso propone altresi’ la societa’ di leasing (OMISSIS) S.p.a., e ulteriori ricorsi propongono le societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., tutti da considerarsi incidentali
Resiste, con separati controricorsi, la curatela della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione.
La detta Curatela (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha depositato quattro controricorsi, ma soltanto una procura speciale per il giudizio di legittimita’, che ha espresso e solo riferimento al ricorso principale della (OMISSIS) S.p.a.
(OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
Tutte le parti ricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ opportuno premettere che la (OMISSIS) S.p.a. agisce quale titolare del credito originariamente facente capo alla (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. risultano entrambe incorporate dalla (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. e’ la nuova denominazione della (OMISSIS) S.p.a.
Le impugnazioni, in quanto proposte contro la stessa sentenza, devono essere riunite, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c.
La (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., censura come segue la sentenza della Corte d’Appello di Ancona.
Con il primo motivo pone censure ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 2744, 1344 e articolo 1418 c.c., comma 2, nonche’ degli articoli 2359 e 2947 c.c.; sostiene che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere la compresenza dei tre indici rilevatori di un contratto simulato, dunque nullo, essendo la controllante banca e la controllata societa’ di leasing due autonome e distinte realta’ giuridiche.
Con il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame, per avere il giudice d’appello disatteso le risultanze in merito ai rapporti di credito-debito ritenuti inesistenti tra l’impresa cliente e l’impresa finanziatrice; lamenta non essersi considerato che le societa’ di leasing all’epoca erano connotate da identica soggettivita’ giuridica delle rispettive banche, queste effettivamente esposte verso l’impresa, mentre l’altra societa’ di leasing non era legata ad una banca con poste creditizie verso l’impresa cedente.
Con il terzo motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione di legge processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 345 c.p.c. e in particolare la violazione, in primo grado, del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, traslato nel giudizio di appello nel divieto di domande nuove.
Con il quarto motivo denuncia violazioni, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 342 e 163 c.p.c., con riferimento alle produzioni documentali in fase di appello, ritenute idonee a fondare la pronuncia di condanna alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di canoni in favore della curatela fallimentare e in assenza di qualsivoglia ulteriore attivita’ istruttoria.
La ricorrente incidentale (OMISSIS) S.p.a. propone tre motivi di impugnazione, con le seguenti censure.
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per il mancato accertamento dell’accordo simulatorio che sarebbe intercorso tra le parti ed il complessivo contesto di fatti ed atti ad essi attribuiti.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articolo 1322 c.c., comma 2, articoli 1344 e 2744 c.c. per avere la Corte di Appello confermato la nullita’ del contratto di sale and lease back senza accertare gli elementi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimita’, oltre che per non corretta sussunzione della fattispecie nell’ambito applicativo della norma di legge applicata.
Con il terzo mezzo deduce errore del procedimento, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza della Corte d’Appello asseritamente recando motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo ma di una generica condivisione delle argomentazioni del giudice di primo grado, senza alcun esame critico dei formulati motivi di gravame.
Con i due motivi di ricorso incidentale (OMISSIS) S.p.a., denuncia violazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, degli articoli 1344, 1418 c.c., comma 2, e articolo 2744 c.c., per avere la Corte d’Appello di Ancona confermato la nullita’ del contratto di sale and lease back in mancanza dei relativi elementi sintomatici indicati dalla giurisprudenza di legittimita’.
Lamenta che i giudici del merito hanno erroneamente disatteso la necessaria complementarita’ degli elementi utili a fondare la nullita’ del contratto di cui si discute; mentre sotto altro profilo si duole che la Corte di merito abbia omesso di valutare che la Mediocredito, allora (OMISSIS) S.p.a., non fosse legata da alcun tipo di rapporto alle societa’ di leasing e alle banche controllanti, difettando pertanto un rapporto credito-debito; contesta la decisione di merito altresi’ in ordine alla mancanza di congruita’ tra il valore del bene, il finanziamento ed il prezzo di vendita.
Con il 1 motivo la ricorrente incidentale (OMISSIS) S.p.a. denuncia violazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli articolo 115 c.p.c., comma 1 in quanto, ritenuto necessario il concorso degli elementi che conducono alla patologia del contratto di sale and lease back doveva gravare sulla parte che ne postulava la nullita’ l’onere di provare la concorrenza dei tre elementi patologici sintomatici. La ricorrente incidentale contesta, inoltre, che la Corte d’Appello abbia d’ufficio, e non desumendolo da prove o da richieste di parte, ritenuto provato il rapporto di controllo tra (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. mentre detto rapporto non vi era.
Con il 2 motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articolo 2331 c.c., comma 1, (acquisto della personalita’ giuridica delle societa’ per azioni), articolo 2359 c.c., commi 1 e 2 (controllo di societa’ per azioni); nonche’ falsa applicazione degli articolo 2744 c.c. (divieto del patto commissorio), 1344 (contratto in frode alla legge) e articolo 1418 c.c., comma 2 (nullita’ del contratto per illiceita’ della causa), lamentando che in relazione al contratto di lease back il giudice territoriale ha confuso la soggettivita’ giuridica di (OMISSIS) S.p.a. con quella della (OMISSIS) S.p.a.
Con il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 2744, 1344 e 1418 c.c., comma 2 (nullita’ del contratto per illiceita’ della causa) in relazione agli articoli 1427, 1434, 1435, 1436 c.c. (annullabilita’ del contratto per violenza); data la necessita’ della compresenza di tutti gli elementi sintomatici enucleati dalla giurisprudenza di legittimita’ per poter addivenire alla dichiarazione di nullita’ del negozio, lamenta la totale irrilevanza al riguardo del ritardo nell’addivenire alla conclusione del contratto e la scarsa utilita’ ricavatane dal calzaturificio; sotto ulteriore profilo, si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la supposta coazione dei soci del calzaturificio poteva al piu’ comportare l’annullabilita’ del contratto, e non gia’ la nullita’ dello stesso.
Con il quarto mezzo del ricorso incidentale (OMISSIS) S.p.a. deduce violazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 111 Cost., comma 6 e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza del “minimo costituzionale” di motivazione relativamente alla statuizione di manleva in favore di (OMISSIS) S.p.a. di quanto tenuta a corrispondere alla societa’ fallita, con spostamento di tale responsabilita’ in capo a (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a.
I suindicati motivi di ricorso sono complessivamente tredici, che possono essere composti in diversi gruppi, in base al criterio dell’identita’ o sostanziale omogeneita’ delle questioni poste.
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) S.p.a., il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) S.p.a., il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) S.p.a. e il secondo e il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) s.p.a. prospettano censure concernenti, da un canto l’accertamento di una serie di negozi collegati asseritamente nulli, in quanto posti in essere del divieto di cui all’articolo 2744 c.c. e, per altro verso, l’esistenza di centri di imputazione distinti delle volonta’ negoziali tra societa’ bancarie e societa’ di leasing, non potendo pertanto ritenersi sussistente in capo a queste ultime un rapporto di credito-debito nei confronti della (OMISSIS) S.r.l.
La sentenza della Corte territoriale sui detti punti risulta adeguatamente motivata, stante l’operato richiamo alla giurisprudenza di questa Corte e la relativa corretta applicazione, con individuazione nel caso concreto degli indici dell’elusione del divieto di patto commissorio.
Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
Gli snodi essenziali delle impugnazioni sono costituiti dai motivi con i quali viene censurata l’affermazione della Corte territoriale, relativa all’effettiva realizzazione di un collegamento negoziale funzionale all’elusione del divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c. e viene ritenuta sussistente una situazione di credito-debito tra le banche e la societa’ calzaturiera che aveva concluso il negozio, laddove il leasing e’ stato concluso dalle diverse societa’ non esercenti l’attivita’ bancaria.
Nel motivare il proprio convincimento i giudici di merito si sono confrontati adeguatamente con la verifica della sussistenza dei tre requisiti indicati dalla giurisprudenza (Cass. n. 21042 del 11/09/2017 Rv. 645552 – 01 e in precedenza Cass. n. 05438 del 14/03/2006 Rv. 587332 – 01; da ultimo, ma non richiamate dalla sentenza impugnata, in quanto successive, e comunque conformi alle precedenti, si vedano: Cass. n. 27362 del 08/10/2021 Rv. 662360 – 01 e Cass. n. 04664 del 22/02/2021 Rv. 660707 – 01;) la cui ricorrenza in concreto e’ ritenuta, dalle richiamate pronunce, necessaria ai fini dell’esistenza di un patto commissorio, in relazione a un’operazione di sale and lease back, quali l’esistenza di una situazione di credito-debito tra la societa’ finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficolta’ economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente.
La Corte territoriale ha ampiamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, condividendone il ragionamento, aggiungendo inoltre alcune proprie autonome valutazioni.
Avuto riguardo alla sussistenza di un rapporto di credito-debito la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che la societa’ di leasing capofila, ossia la (OMISSIS) S.p.a., era partecipata in termini ampiamente maggioritari, dalla (OMISSIS) S.p.a. e dalla (OMISSIS) S.p.a.
In particolare, l’accertamento relativo a una pregressa ragione di credito in favore del lessor, nel caso di specie le societa’ di leasing, e’ stata ritenuta sussistente sulla base del collegamento societario esistente tra la societa’ di leasing cd. capofila e le banche creditrici, e sul punto i motivi di ricorso sono incentrati sulla distinta soggettivita’ giuridica delle societa’ di capitali, bancarie e di leasing, non risultando peraltro adeguatamente censurata la statuizione dell’impugnata sentenza relativa a una situazione di controllo societario non in una prospettiva formale ma in senso sostanziale. Sul punto, e in prospettiva deformalizzata, e’ opportuno evidenziare che la sostanziale identita’ di soggetto creditore emerge evidente, al di la’ dello schema formale del controllo societario (sul punto si veda: Cass. n. 24943 del 07/10/2019 Rv. 655621 – 01), in questa fase di legittimita’, atteso che la ricorrente principale (OMISSIS) S.p.a. agisce quale successore in forza di provvedimenti di commissariamento e di cessione del credito a tutela della ragione creditoria della quale era originariamente titolare la (OMISSIS) S.p.a., la (OMISSIS) S.p.a. essendo subentrata nelle posizioni di credito della (OMISSIS) S.p.a.
Emerge evidente, a tale stregua, l’identificazione soggettiva tra soggetto erogante il finanziamento e il soggetto in cui favore si e’ verificato l’acquisto del bene immobile, in evidente violazione del divieto di cui all’articolo 2744 c.c.
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Per altro verso la Corte territoriale ha ritenuto, al pari del Tribunale, sussistente e concretamente apprezzabile la situazione di difficolta’ economica sulla base delle risultanze della consulenza finanziaria espletata in primo grado, che ha evidenziato una situazione di forte criticita’ della (OMISSIS) S.r.l., agevolmente apprezzabile da operatori bancari e finanziari esperti. La Corte d’Appello ha altresi’ posto in rilievo l’evidente sproporzione nell’operazione finanziaria posta in essere, in considerazione sia dell’importo di finanziamento effettivamente erogato sia dell’importo della prima rata di finanziamento (pari a duecentottantamila Euro), in guisa tale che il finanziamento effettivamente erogato (pari a complessivi due milioni e ottocentomila Euro) era di circa il sedici per cento inferiore al valore di stima del compendio immobiliare (pari a tre milioni di Euro).
A tale stregua, va pertanto affermato che ai fini della violazione non e’ necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, e che sono al riguardo idonei anche altri e diversi indici rivelatori, in quanto ad assumere fondamentale rilievo e’ la causa concreta di garanzia (in luogo dell’effettivo trasferimento dei beni) che la complessiva operazione negoziale e’ volta a realizzare in contrasto con il divieto normativo.
Indici rivelatori l’accertamento della cui ricorrenza nel caso concreto rientra nei poteri del giudice di merito e che nella specie sono stati dalla Corte di merito ravvisati consistere (a pag. 13 della sentenza): a) nella sostanziale inesistenza di una effettiva differente soggettivita’ giuridica delle Banche rispetto alle societa’ di leasing trattandosi di societa’ (la (OMISSIS)) interamente partecipata da un’altra (la (OMISSIS)); b) (nel) la sussistenza di una crisi finanziaria del (OMISSIS), non contrastata dalla relazione finanziaria di (OMISSIS) che accompagnava la richiesta di finanziamento, che ben avrebbe potuto essere pienamente apprezzata nella sua reale consistenza da operatori qualificati quali gli istituti di credito, anche per la presenza nella parte finale di espressioni di indubbia gravita’ (“situazione di tensione finanziaria”, “obiettiva complessita’”) rilevatori di uno stato di salute finanziaria decisamente non buono; c) (che) l’apparente congruita’ del valore di stima del compendio immobiliare ceduto e l’importo del finanziamento erogato era annullata dalla maxi rata iniziale il cui importo era solo nominalmente entrato nella disponibilita’ del (OMISSIS) per essere immediatamente restituito; d) nel ritardo con cui si era addivenuti alla stipula.
Il secondo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) S.p.a., il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. e il primo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. sono inammissibili, in quanto volti a ottenere una diversa valutazione di fatti, o atti, o negozi giuridici, quali la sostanziale identita’ soggettiva tra la societa’ di leasing e la banca, l’accordo simulatorio, sui quali i giudici di merito hanno concordemente statuito.
I detti motivi sono, pertanto, inammissibili, alla stregua del disposto dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, salvo quanto a dirsi, in seguito, avuto riguardo alla posizione della (OMISSIS) S.p.a.
Il terzo e il quarto mezzo del ricorso principale di (OMISSIS) S.p.a., il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) S.p.a., e il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) S.p.a., attinenti alla pronuncia della Corte territoriale in violazione del divieto di nuove domande in appello, in relazione alla condanna alla restituzione delle somme versate dalla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione alle societa’ di leasing a titolo di canone, sono infondati, in quanto la Corte territoriale non ha violato l’articolo 345 c.p.c., ma, pronunciando sull’appello incidentale della curatela fallimentare, ha provveduto alla quantificazione delle somme, la cui richiesta era stata pacificamente effettuata, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., sin dal primo grado del giudizio, dovendosi sul punto ribadire la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26079 del 30/11/2005 Rv. 585223 – 01) secondo la quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da’ luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.
La Corte di Appello ha liquidato le dette somme sulla base della documentazione in atti, affermando che non vi era stata contestazione delle risultanze della documentazione contabile. Le censure della (OMISSIS) s.p.a. non recano argomentazioni in punto di mancanza di contestazione, trincerandosi dietro la mancata consulenza tecnico contabile di ufficio, che pure era stata richiesta dalla controparte, ma, sembra (quantomeno non vi e’ deduzione specifica sul punto) non fatta propria dalla (OMISSIS) S.p.a. Sul punto deve evidenziarsi che l’ammissione della consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve esplicitare il suo convincimento adeguatamente e la cui decisione e’, di regola, incensurabile in cassazione, tanto piu’ allorche’ il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata (sul punto, quale espressione di un orientamento costante e tuttora non superato si veda: Cass. n. 11143 del 16/07/2003 Rv. 565148 – 01), cosicche’, nella specie, la motivazione della Corte territoriale supera le censure che vengono mosse, avendo posto a base della quantificazione delle somme documentazione proveniente dalle parti, non oggetto di specifica contestazione e, nella valutazione del giudice d’appello, di agevole lettura e conseguente comprensione.
Il primo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. e’ inammissibile, risultando con esso censurata la valutazione effettuata dal giudice del merito delle prove raccolte nell’istruttoria: nella specie la Corte d’Appello ha posto a fondamento della propria decisione le prove documentali e testimoniali raccolte dal giudice di primo grado e, sul punto, ossia dell’esservi stata un ampio dispiegamento del diritto al contraddittorio nel corso dell’istruttoria di primo grado, alcuna concreta censura viene mossa.
Il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) S.p.a., incentrato sull’asserita carenza della motivazione della Corte d’Appello, essendosi questa limitata a richiamare la sentenza del Tribunale di Ancona, e’ infondato, in quanto nella motivazione della sentenza impugnata risulta richiamata l’ampia e analitica motivazione resa dal Tribunale, a tale stregua emergendo evidente la relativa piena condivisione dal parte della Corte di merito che ha evidenziato (in specie alla pag. 13 della motivazione) nel percorso argomentativo del primo giudice, ulteriori elementi, rivenienti dall’istruttoria svolta nella precedente fase di merito (e segnatamente il ritardo con il quale si era addivenuti alla stipula del contratto e alla scarsa utilita’ ricavatane dalla (OMISSIS) S.r.l. e agli sperequati rapporti di forza tra le parti) comprovanti la circostanza che la complessiva operazione negoziale e’ stata nella specie posta in essere al fine di eludere il divieto del patto commissorio.
La motivazione della sentenza d’appello mediante il richiamo a quella della sentenza di primo grado (cd per relationem) e’, sulla base dei parametri fissati da questa Corte, invero pienamente legittima (Cass. n. 20883 del 05/08/2019 Rv. 654951 – 01 e in precedenza Sez. U n. 7074 del 20/03/2017 (Rv. 643334 – 01).
Un’autonoma censura e’ posta da (OMISSIS) S.p.a. con il quarto motivo del proprio ricorso, concernente la manleva accordata in favore della (OMISSIS) S.p.a.
Il motivo e’ infondato. La Corte d’appello spiega (a pag. 14) le ragioni dell’accordata manleva, individuandole nella circostanza che l’allora (OMISSIS) S.p.a. e’ stata coinvolta nell’operazione di finanziamento soltanto nel (OMISSIS), a due anni di distanza dall’inizio delle trattative che avrebbero portato alla conclusione dei negozi successivamente dichiarati nulli, cosicche’ in capo a essa non poteva ritenersi sussistente un’effettiva responsabilita’ in punto di divisamento della complessiva operazione di sales and lease back elusiva del divieto del patto commissorio.
All’esito del rigetto del ricorso principale di (OMISSIS) S.p.a. e dei ricorsi incidentali di (OMISSIS) S.p.a. e di (OMISSIS) S.p.a. il ricorso di (OMISSIS) S.p.a. e’ da considerarsi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti ricorrenti e delle ricorrenti incidentali, a eccezione di (OMISSIS) S.p.a., e liquidate come in dispositivo, sono poste solidalmente a carico di esse e in favore della curatela fallimentare, che, pure, avendo proposto quattro controricorsi, risulta ritualmente costituita, con procura speciale alle liti, soltanto nei confronti della (OMISSIS) S.p.a.
Sale and lease back e la violazione del divieto di patto commissorio
Nei confronti del (OMISSIS) S.p.a. le spese possono essere compensate, ricorrendone adeguate ragioni, in considerazione della sua posizione ritenuta marginale in entrambe le fasi di merito e del rigetto dell’impugnazione incidentale riguardante la manleva in suo favore e l’assorbimento complessivo delle censure da essa proposta in quelle proposte dalle altre parti ricorrenti.
Nulla per le spese nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali sono rimasti intimati e non hanno svolto alcuna autonoma attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali di (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., assorbito il ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.a. Condanna le societa’ (OMISSIS). S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e al rimborso forfetario nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le societa’ (OMISSIS). S.p.a., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. nonche’ la Curatela del (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, ad eccezione di (OMISSIS) S.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
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