Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25865.
Rivendicazione l’onere della cd. probatio diabolica.
Nell’azione per rivendicazione l’onere della cd. “probatio diabolica” incombente sull’attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d’acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25865. Rivendicazione l’onere della cd. probatio diabolica
Data udienza 31 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Azione di rivendicazione – Probatio diabolica dell’attore – Attenuazione se il convenuto controdeduce un proprio titolo di acquisto del bene – Titolo di acquisto del bene da parte del rivendicante anteriore al periodo di inizio dell’usucapione – Assolvimento della probatio diabolica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19496/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 704/2016 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Rivendicazione l’onere della cd. probatio diabolica
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), agendo quali eredi di (OMISSIS), evocavano in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Marsala, proponendo azione di rivendicazione della proprieta’ di un cortile occupato senza titolo dal convenuto, del quale invocavano la condanna al rilascio del predetto bene. Il convenuto, con separata azione, chiedeva allo stesso Tribunale l’accertamento del suo diritto di proprieta’ esclusiva sul cortile in contestazione, la condanna degli attori a rimuovere una porta finestra da essi realizzata e, in subordine l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprieta’ dell’area per usucapione. I due giudizi venivano riuniti e, dopo una C.Testo Unico sullo stato dei luoghi, decisi con sentenza del 12.10.2009, con la quale il giudice di primo grado rigettava tutte le domande proposte da ambo le parti, compensando le spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che gli originari attori non avevano dimostrato la loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), mentre il convenuto non aveva prodotto il titolo comprovante la proprieta’ dell’area oggetto di causa, ne’ dimostrato il possesso pacifico e indisturbato ultraventennale della stessa.
Interponeva appello principale il (OMISSIS) e si costituivano in giudizio gli odierni ricorrenti, resistendo al gravame e proponendo a loro volta impugnazione incidentale.
Con la sentenza impugnata, n. 704/2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame incidentale degli odierni ricorrenti, ritenendo – diversamente dal Tribunale – che gli stessi avessero dimostrato la loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), ma non avessero provato la derivazione del loro acquisto da un precedente acquisto a titolo originario. Accoglieva invece l’appello del (OMISSIS), ritenendolo proprietario esclusivo del cortile, ravvisando un vincolo di pertinenzialita’ di detto bene rispetto alla proprieta’ (OMISSIS).
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi.
(OMISSIS), intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo, i ricorrenti lamentano, rispettivamente, l’errata applicazione dell’articolo 948 c.c. (primo motivo) e la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. (secondo motivo), nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ad avviso della parte ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe considerato che anche il (OMISSIS) aveva eccepito l’intervenuta usucapione, a suo favore, dell’area contesa; di conseguenza, la cd. probatio diabolica richiesta agli attori avrebbe dovuto essere attenuata, potendosi richiedere soltanto la prova di un acquisto anteriore alla data iniziale del possesso allegato dal (OMISSIS). Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto – confermato dalla prova orale escussa nel corso del giudizio di merito – che sarebbe stato lo stesso (OMISSIS), mediante interventi edilizi succedutisi nel tempo, ad intercludere il cortile oggetto di causa, rendendolo di fatto accessibile soltanto attraverso la sua proprieta’.
La censura, limitatamente al profilo di violazione ed errata applicazione di norme di legge, e’ fondata.
Va infatti considerato che la sentenza impugnata da’ atto (cfr. pag. 5) che il (OMISSIS) aveva dedotto di aver acquistato il suo immobile con atto del 7.2.1985 e di aver posseduto il cortile oggetto di causa dal 1.1.1985. I ricorrenti, invece, avevano a loro volta dedotto di aver acquistato con atto del 15.3.1982 (cfr. pag. 3). Poiche’ dunque gli odierni ricorrenti avevano allegato un titolo di acquisto risalente ad un’epoca precedente al momento in cui il (OMISSIS) aveva dedotto di aver iniziato a possedere il cespite di cui e’ causa, la probatio diabolica avrebbe dovuto essere considerata assolta.
Sul punto, il collegio ritiene di dare continuita’ al principio per cui “Nell’azione per rivendicazione l’onere della cosiddetta “probatio diabolica” incombente sull’attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d’acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore; in tali ipotesi, detto onere puo’ ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, con la dimostrazione della validita’ del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 17/04/2002, Rv. 553771; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv. 567184; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006; Rv. 586336; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6824 del 19/03/2013, non massimata).
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento delle altre censure, con le quali i ricorrenti lamentano:
con il terzo e quarto motivo, rispettivamente l’errata applicazione dell’articolo 948 c.c. (terzo motivo) e la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. (quarto motivo), perche’ la Corte di Appello non avrebbe applicato il regime della cd. probatio diabolica anche a carico del (OMISSIS), che pure aveva a sua volta rivendicato la proprieta’ esclusiva dell’area controversa, ed avrebbe erroneamente configurato un vincolo di pertinenzialita’ con il suo immobile, in base alla sola circostanza che il bene fosse accessibile solo attraverso quest’ultima;
con il quinto motivo, la violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115, 61, 62, 132, 191 c.p.c. e articolo 118 disp att. c.p.c., perche’ la Corte di Appello non avrebbe accolto il motivo di appello sulla mancata ammissione, in prime cure, della C.Testo Unico che sarebbe stata richiesta concordemente da ambo le parti del giudizio.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri tre. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply