Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 febbraio 2021| n. 2635.
In tema di condominio negli edifici, rivela natura contrattuale soltanto la tabella millesimale da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’art. 1123, comma 1, cod. civ.; se, invece, sia stata approvata una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza del 1136, comma 2, cod. civ., per ripristinarne la correttezza aritmetica. Da ciò consegue, sotto il profilo marcatamente processuale, che alcuna limitazione può sussistere in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione, ai sensi dell’art. 1131, comma 2, cod. civ., volta alla determinazione giudiziale od alla revisione di una tabella millesimale che consenta la distribuzione proporzionale delle spese in applicazione aritmetica dei criteri legali. Trattasi, infatti, di controversia rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore stabilite dall’art. 1130 cod. civ. e nei correlati poteri rappresentativi processuali dello stesso, senza alcuna necessità del litisconsorzio di tutti i condomini. In altri termini, una volta riconosciuta, la competenza gestoria dell’assemblea in ordine all’approvazione ed alla revisione delle tabelle millesimali, non vi può essere resistenza a ravvisare in materia altresì la rappresentanza giudiziale dell’amministratore, come del resto desumibile poi dall’art. 69, comma 2, disp. att. cod. civ. nella riformulazione conseguente alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile “ratione temporis”).
Ordinanza|4 febbraio 2021| n. 2635
Data udienza 2 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32542-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 718/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 718/2019 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 9 settembre 2019.
2.Resistono con distinti controricorsi il Condominio (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. La Corte d’appello di Cagliari, pronunciando sul gravame formulato da (OMISSIS) contro la sentenza n. 1344/2012 del Tribunale di Cagliari, ha affermato che la domanda proposta dall’appellante con citazione del 20 maggio 2004 configurasse una richiesta di revisione delle tabelle millesimali del Condominio (OMISSIS) (lamentando l’attrice che il valore proporzionale della sua proprieta’ fosse pari a 18,21 millesimi, anziche’ a 23,67 millesimi) ed ha percio’ rinviato la causa al giudice di primo grado perche’ venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
La sentenza di secondo grado ha invece confermato per il resto la decisione del Tribunale: sia quanto alla dichiarazione di inammissibilita’ delle impugnative di delibere assembleare non individuate, ove contrastanti con la Delib. 9 luglio 2003 che aveva attribuito alla condomina (OMISSIS) la quota di 18,21 millesimi; sia quanto al rigetto della impugnazione della Delib. assembleare 14 aprile 2004, atteso il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3055/2007, la quale aveva negato che la Delib. 9 luglio 2003 avesse approvato nuove tabelle, restando piuttosto in uso le stesse da oltre trent’anni.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria e contestualmente allegato i testi per esteso o le massime di precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e di altri giudici.
4. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 69 disp. att. c.c., come sostituito dalla L. n. 220 del 2012, dell’articolo 1131 c.c., comma 2, e degli articoli 354 e 353 c.p.c., censurando l’erroneita’ della ritenuta necessita’ del contraddittorio di tutti i condomini.
4.1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati.
Non puo’ trovare applicazione nel presente giudizio, che attiene a domanda di revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale proposta con citazione del 19 maggio 2004, l’articolo 69 disp. att. c.c., comma 2 nella riformulazione conseguente alla L. 11 dicembre 2012, n. 220.
Non di meno, la sostanziale fondatezza del primo motivo di ricorso e l’erroneita’ della decisione della relativa questione di diritto operata dalla Corte d’appello di Cagliari (nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto derivare dalla riqualificazione della domanda attorea come revisione delle tabelle la necessita’ del litisconsorzio) discendono alla stregua dell’interpretazione offerta da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477. Tale sentenza chiari’ come l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2, purche’ tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell’esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell’uso. I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall’articolo 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, mediante convenzione, la quale puo’ essere contenuta o nel regolamento condominiale (che percio’ si definisce “di natura contrattuale”), o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimita’. Viene, quindi, imposta, a pena di radicale nullita’ l’approvazione di tutti i condomini per le sole delibere dell’assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall’articolo 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento “contrattuale” (Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126). Rivela dunque natura contrattuale soltanto la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’articolo 1123 c.c., comma 1. Se, invece, sia stata approvata una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni puo’ rimediare la maggioranza dell’articolo 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica (Cass. Sez. 6 – 2, 25/01/2018, n. 1848; Cass. Sez. 2, 25/10/2018, n. 27159).
La giurisprudenza ha anche tratto le dovute conseguenze di ordine processuale dall’insegnamento di Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477.
Una volta affermato il fondamento assembleare, e non unanimistico, dell’approvazione delle tabelle, alcuna limitazione puo’ sussistere in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., comma 2, volta alla determinazione giudiziale o alla revisione di una tabella millesimale che consenta la distribuzione proporzionale delle spese in applicazione aritmetica dei criteri legali (tale risultando, nella specie, la domanda proposta da (OMISSIS), la quale assume l’erroneita’ delle tabelle millesimali vigenti in relazione ai valori proporzionali della sua unita’ immobiliare e di quelle di (OMISSIS) e di (OMISSIS)).
Si tratta, infatti, di controversia rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore stabilite dall’articolo 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali dello stesso, senza alcuna necessita’ del litisconsorzio di tutti i condomini. Riconosciuta, nella sostanza, la competenza gestoria dell’assemblea in ordine all’approvazione ed alla revisione delle tabelle millesimali, non vi puo’ essere resistenza a ravvisare in materia altresi’ la rappresentanza giudiziale dell’amministratore (come del resto desumibile poi dal gia’ richiamato articolo 69, disp. att. c.c., comma 2 nella riformulazione conseguente alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile ratione temporis) (Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
5. Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 69 disp. att. c.c., dell’articolo 324 c.p.c., dell’articolo 124 disp. att. c.p.c., dell’articolo 1136 c.c., comma 3, e dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando sia la dichiarazione di inammissibilita’ delle impugnative di delibere assembleare non individuate, ove contrastanti con la Delib. 9 luglio 2003 che aveva attribuito alla condomina (OMISSIS) la quota di 18,21 millesimi; sia il rigetto della impugnazione della Delib. assembleare 14 aprile 2004, alla luce del giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3055/2007, con cui era stato escluso che la Delib. 9 luglio 2003 avesse approvato nuove tabelle. Per la ricorrente, la Corte d’appello di Cagliari non avrebbe tenuto conto che la delibera contemplata nel richiamato giudicato esterno era intervenuta in seconda convocazione, ed avrebbe errato nel non subordinare il giudizio sulla validita’ della Delib. 14 aprile 2004 agli esiti della domanda di revisione delle tabelle.
6. Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., dell’articolo 69 disp. att. c.c. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando il rigetto della domanda risarcitoria per la restituzione delle somme pagate in eccesso dalla ricorrente. Anche al riguardo si assume che la Corte d’appello di Cagliari avrebbe errato nel non subordinare tale pronuncia agli esiti della domanda di revisione delle tabelle.
6.1. Secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano del tutto infondati.
E’ inammissibile, sia per la carenza di specificita’ e di riferibilita’ alla sentenza impugnata (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), sia per l’apparente novita’ del profilo di fatto, non essendone specificate le modalita’ di tempestiva allegazione nella pregresse fasi di merito (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), la questione della seconda convocazione e della relativa maggioranza assembleare prospettata nel secondo motivo.
Non sussiste la nullita’ per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza della Corte d’appello di Cagliari contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.
Le censure del secondo e del terzo motivo di ricorso non si dimostrano comunque idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Esse si articolano sulla supposizione che l’eventuale accoglimento della domanda di revisione delle tabelle millesimali, per la quale e’ stato disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado, non potrebbe non comportare l’invalidita’ delle delibere di riparto delle spese nel frattempo adottate in danno della condomina (OMISSIS).
Al contrario, secondo l’orientamento di questa Corte, la portata non retroattiva della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali comporta che non possa affatto affermarsi l’invalidita’ (o addirittura l’illiceita’ fonte di danno ex articolo 2043 c.c., come ipotizza la ricorrente) di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, il che provocherebbe, altrimenti, pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta “teoria del saldo” (Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735; Cass. Sez. 2, 24/02/2017, n. 4844; Cass. Sez. 3, 10/03/2011, n. 5690; Cass. Sez. U, 30/07/2007, n. 16794).
7. Il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 88, 90, 91, 92 c.p.c. e dell’articolo 69 disp. att. c.c., con riguardo alla condanna della stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio disposta dalla Corte d’appello di Cagliari.
7.1. L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del motivo sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura e’ diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, e’ destinata ad essere travolta dalla cassazione che viene disposta dalla sentenza impugnata, a seguito della quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
8. La sentenza impugnata deve essere cassata percio’ in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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