Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2023| n. 4994
Risarcimento del danno ed azione diretta nei confronti dell’assicurato
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del “decisum” – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Ordinanza|16 febbraio 2023| n. 4994. Risarcimento del danno ed azione diretta nei confronti dell’assicurato
Data udienza 12 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave Assicurazione – Veicoli (circolazione – Assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato – Litisconsorti necessari procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile – Sussistenza – Fondamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. est. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28945-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso SENTENZA del TRIBUNALE TREVISO n. 254-2020, depositata l’11/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
Risarcimento del danno ed azione diretta nei confronti dell’assicurato
FATTI DI CAUSA
1. – In data (OMISSIS) (OMISSIS) fu coinvolta in un sinistro stradale mentre conduceva il veicolo di proprieta’ di (OMISSIS), assicurato con la (OMISSIS) S.p.A., poiche’ tamponato da un’altra autovettura, di proprieta’ di (OMISSIS), assicurata con l’ (OMISSIS) S.p.A..
Recatasi immediatamente al Pronto Soccorso, la (OMISSIS) fu dimessa con diagnosi di cervico lombargia reattiva post incidente stradale con prognosi di 15 giorni.
1.1. – A seguito dell’accaduto, la parte danneggiata dal sinistro inoltro’ richiesta di risarcimento ex Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 (Codice delle assicurazioni private – CAP) all’impresa assicuratrice del veicolo da lei condotto, (OMISSIS) S.p.A., al fine di ottenere la liquidazione, oltre che dei danni all’autovettura, anche di quelli non patrimoniali.
1.2. – Ottenuto il risarcimento dei soli danni materiali, la (OMISSIS) cito’ innanzi al Giudice di pace di (OMISSIS) la sola (OMISSIS) S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, con personalizzazione.
Incontroversa la dinamica del sinistro, la parte convenuta si costitui’ in giudizio per il rigetto di tutte le domande attoree deducendo, in particolare, sia l’inesistenza del lamentato pregiudizio patrimoniale – anche in considerazione della mancanza di un idoneo “accertamento clinico strumentale obiettivo” dal quale potesse ritenersi provata la lesione, come invece richiesto dall’allora vigente articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del CAP, come modificato dal Decreto Legge n. 1/2012 comma 3-ter dell’articolo 32 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012) – sia l’assenza dei presupposti necessari al riconoscimento di una personalizzazione del danno.
1.3. – L’adito Giudice di pace, istruita la causa con espletamento di c.t.u. medico-legale, condanno’, con sentenza dell’aprile 2016, la (OMISSIS) S.p.A. al risarcimento del danno biologico patito dall’attrice, che liquido’ in complessivi Euro 9.129,45, oltre interessi legali.
2. – L’appello avverso tale decisione proposto dalla (OMISSIS) S.p.A. veniva rigettato dal Tribunale di Treviso con sentenza resa pubblica l’11 febbraio 2020, con cui il giudice di secondo grado riteneva infondate le censure relative: alla insussistenza del danno biologico nei termini accertati in primo grado; alla erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 139 CAP, cosi’ come riformato ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 32 del Decreto Legge n. 1 del 2012, allora vigenti; all’illegittimo riconoscimento della personalizzazione del danno “in assenza di qualsivoglia allegazione (e dunque prova) di fatti fondanti la pretesa risarcitoria relativa a tale specifica voce di danno”; all’erronea liquidazione delle spese di patrocinio stragiudiziale.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Risarcimento del danno ed azione diretta nei confronti dell’assicurato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 149 CPA, nonche’ degli articoli 102 e 354, comma 1, c.p.c., in quanto il Tribunale di Treviso, in qualita’ di giudice d’appello, ometteva di rilevare ex officio, ai sensi dell’articolo 354, comma 1, c.p.c., la non integrita’ del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro e non dichiarava la nullita’ della sentenza con rimessione della causa al Giudice di Pace di (OMISSIS).
Come specificato nella pronuncia di primo grado, infatti, “con atto di citazione regolarmente notificato, la signora (OMISSIS), conveniva in giudizio (la sola) (OMISSIS) S.p.A. (…)”, in forza della disciplina sul risarcimento diretto ex D.lgs. 209-2005 CAP articolo 149, omettendo di citare il responsabile del sinistro (OMISSIS), conducente e proprietario dell’autovettura assicurata dalla (OMISSIS) S.p.A..
Secondo la parte ricorrente, “seppur caratterizzato da un sistema particolare a tutela del danneggiato/assicurato, la procedura liquidativa del risarcimento diretto non e’ estranea al sistema della responsabilita’ civile automobilistica ed alle specifiche regole dettate dal Codice delle assicurazioni private in tema di azione diretta”, di cui all’articolo 144 CAP, in cui si prevede, in particolare, che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione sia chiamato anche il responsabile del danno, in veste di litisconsorte necessario”.
Il Tribunale di Treviso, dunque, avrebbe dovuto rilevare la nullita’ del giudizio di primo grado in considerazione della mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 354, c.p.c., nei confronti del responsabile civile.
Pertanto, la (OMISSIS) S.p.A. chiede “l’annullamento anche ex officio delle pronunce di merito emesse ed il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex articolo 383, comma 3, c.p.c., in connessione con l’articolo 354, c.p.c.”.
2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, comma 2, ultimo periodo, per avere il Tribunale errato nel ritenere applicabile al caso di specie l’articolo 139, comma 2, CAP, cosi’ come modificato dal Decreto Legge 1/2012, articolo 32, commi 3-ter e 3- quater, e non anche la formulazione della medesima disposizione cosi’ come novellata dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, gia’ vigente al momento della emanazione della sentenza.
Pertanto, aderendo alla formulazione previgente della norma, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’accertamento del danno biologico di lieve entita’, la sola componente clinico obiettiva, giudicando viceversa superfluo l’esame strumentale positivo in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado.
3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, comma 3, per aver il Tribunale di Treviso, in adesione all’accertamento esperito dalla CTU medico legale in primo grado, liquidato la voce di danno non patrimoniale relativa alla “personalizzazione” del danno biologico, in assenza di qualsiasi prova del danno morale subito da parte del soggetto danneggiato.
4. – Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento dell’esame degli altri due motivi proposti con il medesimo ricorso.
4.1. – La questione circa la configurabilita’, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private, di un litisconsorzio necessario con riferimento al responsabile civile e’ stata risolta positivamente da questa Corte.
Con diversi precedenti (Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 9188/2018; Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 14466/2020) si e’, infatti, affermato il principio – al quale il Collegio intende dare continuita’ – secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del citato decreto.
Sicche’, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c..
Giova ricordare come tale conclusione, necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessita’ di estendere analogicamente al caso di specie l’articolo 144, comma 3, CAP, secondo il quale “Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’ chiamato anche il responsabile del danno”.
In ragione dell’identita’ sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio e’ giustificata dalla “necessita’ di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilita’, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (articolo 149, comma 3, cit.)” (Cass. n. 21896-2017).
Analogamente al caso di cui all’articolo 144 CAP, dunque, anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilita’ del soggetto che ha causato il danno; tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non potra’ non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilita’ si tratta.
Peraltro, la configurabilita’ di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex articolo 149 CAP, e’ anzitutto confermata dal comma 6 della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che “l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo’ chiedere di intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilita’ del proprio assicurato”; “tale responsabilita’, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere gia’ oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato”, (Cass. n. 21896-2017).
Infine, non e’ ostativa di tale soluzione neanche l’interpretazione letterale dell’articolo 149, comma 1, CAP. La proponibilita’ della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato alla sola impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso utilizzato, infatti, non preclude l’azionabilita’ della stessa anche nei confronti del responsabile civile.
Tale formulazione – stante la finalita’ di rafforzamento di tutela della posizione del danneggiato dal sinistro riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale all’istituto (Corte Cost., sent. n. 180-2019) – e’ preclusiva dell’azionabilita’ della richiesta nei soli confronti dell’assicurazione del danneggiante (fermo restando la successiva possibilita’ di intervento in giudizio con conseguente estromissione dell’impresa assicuratrice del danneggiato); in cio’, dunque, risiederebbe la semplificazione e la garanzia di una piu’ immediata tutela risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro, rispetto alla procedura di cui all’articolo 144, CAP..
4.2. – Pertanto, nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale rivolta dalla (OMISSIS) a (OMISSIS) S.p.A., in forza della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 CPA, avrebbe dovuto essere spiegata e decisa anche nei confronti del responsabile civile del sinistro.
Non essendo, invece, stata rilevata la non integrita’ del contraddittorio, ne’ dal giudice di primo grado, ne’ da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell’articolo 383 c.p.c. A tal riguardo, la (OMISSIS) S.p.A., come era suo onere (tra le altre, Cass. n. 21256/2017), ha indicato, in questa sede (cfr. pp. 2, 5 e 8 del ricorso), il soggetto che deve partecipare al processo quale litisconsorte necessario – ossia, (OMISSIS), proprietario dell’autovettura (OMISSIS), assicurata dalla (OMISSIS) S.p.A. – la cui esistenza, in forza di quanto emergente dalle risultanze processuali dei giudizi di merito, e’ incontestata (cfr. anche p. 2 del controricorso).
4.3. – Ne’, infine, puo’ ritenersi, come prospettato dalla parte controricorrente, che sul punto si sia formato giudicato implicito, giacche’, anche in secondo grado, e’ rimasto comunque oggetto di discussione il quantum debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilita’ civile da circolazione di veicoli a motore, allorche’ l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur (essendosi formato il giudicato interno implicito in ordine all’accertamento della responsabilita’), nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entita’ del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. n. 9112/2014; Cass. n. 11215/2019; v. anche Cass. n. 26041/2005).
A stabilire, poi, se in concreto poi il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga non puo’ essere la compagnia di assicurazione, che propone appello, in quanto il litisconsorzio e’ necessario proprio perche’ in astratto e’ sempre nell’interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio ed e’ rimessa a costui la decisione se l’effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse.
Di qui, peraltro, l’inconsistenza dei rilievi di parte controricorrente, ribaditi con la memoria, sulla superfluita’ della rimessione della causa al primo giudice, rilevando, nella specie, proprio il rispetto effettivo del principio del contraddittorio e le effettive garanzie di difesa e il diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ del soggetto nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato a produrre i suoi effetti.
5. – Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa, ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c., al Giudice di pace di (OMISSIS), in persona di diverso magistrato onorario, affinche’ riesamini nel contraddittorio anche di (OMISSIS) la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS)i e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di (OMISSIS), in persona di diverso magistrato onorario, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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