Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24945.
Risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato.
Nelle cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato, lo spostamento di competenza previsto dall’art.30 bis c.p.c. presuppone l’attualità dello svolgimento delle funzioni, ne consegue che la norma, eccezionale in quanto derogatoria delle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, e di cui va dunque esclusa l’interpretazione estensiva, non trova applicazione nell’ipotesi in cui parte del processo sia un magistrato in quiescenza.
Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24945. Risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato
Data udienza 2 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Articolo 11 cpp – Regolamento di competenza – Articoli 30 bis e 602 bis cpc – Criteri – Articoli 20 e 25 cpc – Competenza funzionale – Regio decreto 1611 del 1933 – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35861-2019 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 384/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PEPE ALESSANDRO, il quale chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di legge.
Risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato
RILEVATO
che:
con ricorso ex articolo 702 bis del 13 marzo 2019, (OMISSIS) citava davanti al Tribunale di Rieti (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto di atti diffamatori, calunniosi e, comunque, illeciti posti in essere dal convenuto in occasione di un’attivita’ di polizia giudiziaria delegata dal Procuratore della Repubblica di Rieti in data 28 novembre 2013. La vicenda riguardava alcuni episodi di un presunto arbitrario allontanamento dal servizio da parte della dirigente amministrativa dell’ufficio giudiziario della Procura della Repubblica del tempo, (OMISSIS). In particolare, l’episodio farebbe riferimento ad una annotazione di polizia giudiziaria dalla quale emergevano gli estremi di una possibile truffa ai danni dello Stato, realizzata dalla dirigente amministrativa, attraverso l’elusione dei controlli della presenza in ufficio, a seguito all’autorizzazione a rinunciare alla pausa pranzo, che le sarebbe stata accordata dal dottor (OMISSIS) che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di Capo dell’ufficio della Procura della Repubblica di Rieti;
sulla base di tali elementi la (OMISSIS) era stata iscritta nel registro degli indagati e successivamente assolta, con sentenza del 6 luglio 2017 del Tribunale di Rieti. Decisione confermata in appello con sentenza del 16 novembre 2018 a seguito di impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica di Rieti. La vicenda aveva poi determinato accertamenti da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti che aveva quantificato il danno erariale e successivamente sospeso il relativo giudizio;
nel giudizio civile ex articolo 702 bis c.p.c. si costituiva il (OMISSIS) chiedendo di chiamare in causa, preliminarmente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in nome e per conto del quale aveva agito, nonche’ gli altri autori dell’informativa. Si costituiva il Ministero, eccependo preliminarmente l’incompetenza funzionale del Tribunale civile di Rieti, individuando quale ufficio competente quello di Perugia ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. e dell’articolo 30 bis c.p.c. e cio’, sia per il coinvolgimento del Dott. (OMISSIS), sia perche’ l’attivita’ riguardava la Procura della Repubblica e non la condotta della Guardia di Finanza. In via subordinata, indicava quale giudice competente quello di Roma, atteso il foro erariale e, comunque, i criteri di competenza ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. trattandosi di controversia avente ad oggetto obbligazione da fatto illecito. Si costituivano anche i militari della Guardia di Finanza, (OMISSIS) e (OMISSIS);
con ordinanza del 18 ottobre 2019 il Tribunale di Rieti dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, attesa la legittimazione passiva in capo all’amministrazione presso cui prestavano servizio gli ufficiali di polizia giudiziaria e, quindi, il Ministero dell’economia e delle finanze, trattandosi di atti commessi dal personale appartenente alla Guardia di Finanza e non di condotte dell’autorita’ giudiziaria presso cui il personale di PG prestava servizio. Rigettava l’eccezione di incompetenza funzionale ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. perche’ il ricorrente, Dott. (OMISSIS), non prestava piu’ servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti. Riteneva, invece, fondata l’eccezione che radicava la competenza funzionale sulla base dei criteri di collegamento determinati dal Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6 e dall’articolo 25 c.p.c., in concorso con quelli indicati dalle norme di pubblica contabilita’, che identificano il luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, con quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria competente ad adempiere l’obbligazione e quindi, il luogo in cui risiede il creditore. Sulla base di tali elementi declinava la propria competenza, in favore del Tribunale civile di Roma;
avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. (OMISSIS) deposita memoria, ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c. e il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.
Risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si ribadisce la competenza funzionale regolata dall’articolo 11 c.p.p. e dall’articolo 30 bis c.p.c. che apparterrebbe alla cognizione dell’ufficio giudiziario competente per materia, avente sede nel capoluogo di distretto di Corte d’Appello determinato dalla L. n. 420 del 1998, tabella A, annessa (articolo 1 disp. att.). La regola si applicherebbe ai procedimenti in cui il magistrato (anche se successivamente posto in quiescenza) acquista la qualita’ di parte, per i quali sarebbe competente, secondo le norme ordinarie, l’ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’Appello in cui j magistrato esercita o esercitava le proprie funzioni al momento del fatto per il quale si procede;
con il secondo motivo si insiste sulla competenza funzionale e territoriale del giudice deputato a conoscere dei procedimenti attivati nei confronti di organismi di polizia giudiziaria per attivita’ svolta in tale qualita’, sotto le dipendenze e il controllo dell’autorita’ giudiziaria e sulla conseguente legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per responsabilita’, da determinarsi ai sensi della L. n. 117 del 1988, articoli 1 e 4;
i motivi vanno trattati congiuntamente perche’ strettamente connessi. Infatti, ribadendo quanto gia’ dedotto davanti al giudice di merito, il Ministero censura la mancata declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Perugia, individuato quale ufficio giudiziario competente a decidere della domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS), sulla base di due considerazioni:
in primo luogo, l’azione proposta riguarderebbe il risarcimento dei danni da reato subiti da un magistrato che, all’epoca dei fatti, era in servizio presso il distretto di Roma, nella qualita’ di Procuratore della Repubblica di Rieti. Troverebbero applicazione l’articolo 11 c.p.p. e l’articolo 30 bis c.p.c. anche nell’ipotesi di successivo collocamento a riposo del magistrato; in secondo luogo, la responsabilita’ per le condotte poste in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti, su delega del PM, ricade sui magistrati titolari delle indagini penali, ai sensi della L. n. 117 del 1988, articoli 1 e 4. Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe legittimata passiva, ai sensi della seconda disposizione e cio’ consentirebbe di radicare la competenza funzionale davanti al Tribunale di Perugia, quale ufficio del capoluogo del distretto della Corte d’Appello determinato ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., tabella A allegata;
i motivi sono infondati. Ricorrendo l’ipotesi di giudizio civile instaurato con il rito sommario la norma di riferimento e’ l’articolo 30 bis c.p.c. che al comma 1 dispone:
le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello determinato ai sensi dell’articolo 11 c.p.p.;
Risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato
ed al comma 2:
se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato e’ venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e’ competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d’Appello individuato ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. con riferimento alla nuova destinazione;
come rilevato dal Procuratore generale, la norma presuppone l’attualita’ delle funzioni svolte poiche’ fa riferimento, ai fini dello spostamento della competenza, all’ufficio giudiziario “in cui magistrato esercita le proprie funzioni” (comma 1);
nello stesso modo il comma 2 disciplina la cd incompetenza sopravvenuta e cioe’ una ipotesi eccezionale che riguarda il caso in cui il magistrato venga trasferito in un ufficio collocato nel distretto presso cui si e’ radicata la controversia ai sensi del comma 1;
in questo caso si determina l’incompetenza del giudice gia’ regolarmente adito e diviene competente quello individuato ai sensi dell’articolo 11 c.p.p.. In questa ipotesi, l’incompetenza sopravvenuta puo’ essere rilevata d’ufficio o ad istanza della controparte del magistrato, nella prima udienza successiva all’acquisizione della conoscenza del trasferimento;
da tali disposizioni emerge che tale regime particolare trova applicazione solo nel caso in cui il magistrato eserciti le funzioni in ufficio giudiziario del distretto di Corte d’appello entro il quale sia collocato l’ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie;
pertanto, il profilo rilevante e’ quello della attualita’ delle funzioni, sia con riferimento al trasferimento, che alla cessazione delle stesse per quiescenza. Conseguentemente la disposizione non prende in esame l’ipotesi del magistrato collocato a riposo, per il quale non opera alcun eccezionale spostamento di competenza. Tale ricostruzione e’ in linea con la ratio della norma che riguarda la tutela del magistrato decidente, al fine di evitare fattispecie che possano limitarne la serenita’ di giudizio;
trattandosi di norma di carattere eccezionale, che pone una deroga alle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, ne va esclusa l’interpretazione estensiva, anche per l’ipotesi di quiescenza del magistrato, non prevista da tale disposizione. Nel caso di specie l’azione di risarcimento e’ stata proposta nell’anno 2014, mentre il magistrato, dottor (OMISSIS), e’ in pensione dal 1 ottobre 2011;
quanto al secondo profilo dedotto con il ricorso (sarebbe competente l’ufficio di Perugia atteso che l’attivita’ posta in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria farebbe comunque capo a quella del magistrato togato, con funzioni requirente), lo stesso si fonda sul presupposto, non ricorrente nel caso di specie, dell’inquadramento dell’azione proposta in quella di responsabilita’ civile dei magistrati dell’ufficio requirente, ai sensi della L. n. 117 del 1988. Nel caso in esame, pero’, il ricorrente ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS), non ha agito nei confronti dei pubblici ministeri titolari delle indagini, che avrebbero delegato le attivita’ concretamente svolte dal maresciallo (OMISSIS);
il ricorrente, come illustrato nel ricorso per cassazione, ha agito per il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 2043 c.c. nei confronti dei soggetti ritenuti direttamente responsabili e nei confronti dell’amministrazione di provenienza e cioe’ il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
a prescindere da cio’ trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “nei giudizi di responsabilita’ civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, quando piu’ giudici, di merito e di legittimita’, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa e’ necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’articolo 11 c.p.p., richiamato dalla L. cit., articolo 4, comma 1; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato articolo 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio e’ attribuita ai sensi dell’articolo 25 c.p.c. secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicche’ spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l’obbligazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 – 01). Quanto precede impone il rigetto del ricorso;
Risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato
non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. poiche’, quanto meno con riferimento alla prima questione (applicabilita’ dell’articolo 30 bis c.p.c. al magistrato in quiescenza) non vi sono precedenti nella giurisprudenza di legittimita’;
le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Pur sussistendo le condizioni di quel Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tale obbligo non va disposto in considerazione della natura di parte pubblica del Ministero ricorrente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22014 del 11/09/2018-Rv. 650175 – 01);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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