Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 settembre 2024| n. 24009.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o ad un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o tramite il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; che il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, non è risarcibile; che, infine, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, pur confermando la condanna alla rimozione delle strutture illegittimamente allocate, aveva invece respinto la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, nei confronti di una società di distribuzione di energia elettrica, per ottenere anche il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’alloggiamento delle due cabine di trasformazione elettrica, di due minibox affiancati e delle relative condutture su di un area scoperta di proprietà dei ricorrenti medesimi adibita a parcheggio a pagamento di autoveicoli)
Sentenza|6 settembre 2024| n. 24009. Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
Data udienza 11 luglio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Occupazione senza titolo di un immobile – Risarcimento del danno – Oneri di allegazione e contestazione – Riflessi sul regime probatorio – Fattispecie relativa ad azione risarcitoria conseguente ad illegittima occupazione di area immobiliare adibita a parcheggio a pagamento di autoveicoli
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli IlL. mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Relatore
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31741/2019 R.G. proposto da:
Re.Ba. e Mo.An. , elettivamente domiciliati in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato DO.CE. (Omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato AN.IA. (Omissis) per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(…) Spa, già (…) DISTRIBUZIONE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato PA.CA. (Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati AN.DI. (Omissis) e CARMINE PERROTTA (Omissis) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1518/2019 depositata il 19.3.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.7.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20.12.2005 Re.Ba. e Mo.An. , proprietari per atto del notaio Ga.Ma. del 10.5.2002, rep. n. 23728, racc. n. 4729, di un’area immobiliare scoperta sita in F, via (Omissis) (nel NCT a foglio (Omissis), particella (Omissis), adibita a parcheggio a pagamento di autoveicoli, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, (…) Distribuzione Spa, lamentando che quest’ultima aveva occupato illegittimamente una porzione di tale area con l’installazione di due cabine di trasformazione e due minibox affiancati elettrici, uno adiacente e l’altro poco distante e con le condutture annesse a tali strutture; che la convenuta non aveva riscontrato le loro missive, nelle quali avevano manifestato l’intollerabilità dell’occupazione, che impediva loro l’utilizzo della zona occupata per ulteriori posti di parcheggio di autoveicoli; che la presenza delle suddette strutture esponeva a pericolo la salute dei fruitori del parcheggio, sia per le emissioni nocive, sia per il rischio di surriscaldamento e combustione connesso al parcheggio a poca distanza delle autovetture.
Per tali ragioni gli attori chiedevano di accertare l’illegittimità dell’occupazione, la rimozione delle strutture sopra descritte, il rilascio della porzione occupata ed il risarcimento dei danni dubiti per effetto dell’illegittima occupazione della loro area adibita a parcheggio.
Si costituiva (…) Distribuzione Spa mediante i legali interni iscritti all’albo speciale, avv. Em.De. ed An.Ma., che per quanto ancora rileva, sosteneva l’inammissibilità della domanda di ristoro pecuniario per genericità e comunque l’infondatezza della stessa per assenza di qualsiasi pregiudizio, chiedendone il rigetto, ma omettendo poi di partecipare all’attività istruttoria (testimonianze e CTU).
Con la sentenza n. 3969/2017 del 29.3.2017 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accertava l’occupazione illegittima, condannava la convenuta alla rimozione delle strutture sopra descritte dalla proprietà degli attori, al risarcimento dei danni quantificati in Euro 24.000,00 ed al pagamento delle spese processuali.
La sentenza veniva dapprima notificata dagli attori a fini esecutivi il 24.4.2017 alla (…) Spa (subentrata alla (…) Distribuzione Spa) presso la sede legale di R, via (Omissis), con esito positivo, mentre i tentativi di notifica della stessa agli avvocati domiciliatari della (…) Distribuzione Spa, avv. Em.De. ed avv. An.Mu., presso la Direzione Territoriale Campania di Napoli, via (…), ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, compiuti il 9.6.2017, risultavano negativi per destinatario irreperibile, ed in base alle ricerche svolte, l’avv. Em.De. risultava già da lungo tempo iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di Napoli e non più all’albo speciale degli addetti legali dell’ente convenuto, per cui la sentenza veniva notificata il 22.6.2017 all’indirizzo pec del medesimo risultante dall’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, mentre l’avv. An.Mu., pur risultando ancora iscritto all’albo speciale degli addetti legali dell’ente convenuto e domiciliato presso la Direzione Territoriale Campania di Napoli, via (…), era privo di indirizzo pec, per cui nei suoi confronti non venivano eseguiti ulteriori tentativi di notifica nella veste di domiciliatario della (…) Distribuzione Spa.
Avverso la sentenza di primo grado del 29.3.2017 proponeva appello la (…) Spa con atto di citazione notificato il 30.4.2018, sostenendo, per quanto ancora rileva, che la condanna al risarcimento danni era infondata, in quanto relativa ad un danno non provato e comunque sproporzionata perché calcolata con parametri inadeguati e in rapporto ad una superficie superiore a quella effettivamente occupata dalle strutture.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
Si costituivano in secondo grado Re.Ba. e Mo.An. , che in via preliminare eccepivano l’inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine breve d’impugnazione di trenta giorni, da ritenere scaduto il 22.7.2017, facendolo decorrere dalla notificazione della sentenza di primo grado compiuta alla (…) Distribuzione Spa all’indirizzo pec dell’avv. Em.De., per essa costituito nel giudizio di primo grado insieme all’avv. An.Mu., essendo stato notificato loro l’atto di appello solo in data 30.4.2018, e per quanto ancora rileva, chiedevano comunque il rigetto dell’appello inerente al risarcimento danni, in quanto l’importo liquidato era basato sulle valutazioni della CTU espletata sulla compromissione della destinazione economica dell’area derivante dalle rimuovende strutture dell'(…) e sul mancato uso a parcheggio autoveicoli della medesima area.
La (…) Spa replicava all’eccezione di tardività dell’appello, che la notifica della sentenza di primo grado eseguita all’avv. Em.De., quale legale domiciliatario della (…) Distribuzione Spa, il 22.6.2017, all’indirizzo pec del suddetto legale risultante dall’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, doveva ritenersi inesistente, in quanto l’avv. Em.De. aveva cessato le proprie funzioni di dirigente responsabile della funzione legale di (…) Distribuzione Spa il 31.12.2009 e non risultava più iscritto all’albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, per cui tra il medesimo ed (…) Distribuzione Spa non esisteva più alcun rapporto processuale alla data del 22.6.2017 che lo legittimasse a ricevere atti processuali in luogo della parte in precedenza rappresentata.
Gli appellati controreplicavano che l’avv. Em.De. risultava comunque iscritto all’Albeo degli Avvocati di Napoli, come da certificazione del Consiglio dell’Ordine; che i principi invocati dalla controparte non potevano valere nella specie per la natura privatistica e non più pubblicistica di (…) Spa; che la perdita dello ius postulandi dell’avv. Em.De. per cancellazione dall’albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici non era mai stata dichiarata dall’altro difensore costituito per (…) Distribuzione Spa, avv. An.Mu., al quale comunque era stata notificata la sentenza presso il domicilio ancora attivo risultante dall’Albo degli Avvocati di Napoli di Napoli, via (…), nel quale il medesimo era però risultato irreperibile; che non essendo stata consentita la notifica della sentenza di primo grado ai legali costituiti per la (…) Distribuzione Spa, doveva considerarsi valida, anche ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notificazione a fini esecutivi compiuta alla parte personalmente il 24.4.2017, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte per le ipotesi di decesso del procuratore costituito (Cass. 6.6.2011 n. 12236).
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1518/2019 del 5.2/19.3.2019, respingeva l’eccezione di tardività dell’appello, confermava la condanna alla rimozione delle strutture illegittimamente allocate sulla proprietà degli attori, ma in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda degli originari attori di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’alloggiamento delle due cabine di trasformazione elettrica, dei due minibox affiancati e delle relative condutture sull’area di proprietà degli attori, compensava per metà le spese processuali del doppio grado, e condannava la (…) Spa al pagamento in favore degli attori della residua metà.
In particolare la suddetta sentenza riteneva inesistente la notifica della sentenza di primo grado compiuta il 22.6.2017 all’avv. Em.De. quale legale domiciliatario costituito per (…) Distribuzione Spa nel giudizio di primo grado, in quanto come documentato, già in data 31.12.2009 risultava cancellato dall’Elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle sole cause ed affari inerenti il proprio datore di lavoro, con conseguente venir meno da quella data del suo ius postulandi per una causa equiparabile a quelle previste dall’art. 301 c.p.c. e con conseguente impossibilità di compiere e ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente dopo la cessazione del rapporto di impiego. La medesima sentenza specificava poi che la natura privatistica e non più pubblicistica di (…) Spa era ininfluente, poiché in base alla disciplina relativa alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni (D.L. 21.6.1993 n. 198, convertito nella L. 9.8.1993 n. 292), ed in particolare all’art. 3 comma 2 della L. 30.7.1990 n. 218, erano fatti salvi a favore dei dipendenti i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza, per cui gli avvocati e procuratori interni potevano mantenere l’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati e procuratori, con le relative facoltà di rappresentare e difendere la società per azioni in cui l’ente pubblico si era trasformato ed alle cui dipendenze ancora si trovavano (Cass. 24.1.2003 n. 1095). Quanto alla notifica a mezzo posta della sentenza di primo grado all’altro legale domiciliatario che risultava costituito davanti al Tribunale per (…) Distribuzione Spa, l’avv. An.Mu., e che era rimasto iscritto all’albo speciale, il plico non era stato consegnato per irreperibilità del destinatario al domicilio eletto, per cui la notificazione tentata l’8.6.2017 non era stata portata a compimento con le formalità relative alla giacenza postale, o ex art. 143 c.p.c., per cui in mancanza di notifica della sentenza di primo grado ad uno dei procuratori ancora costituiti per (…) Distribuzione Spa, non poteva decorrere il termine breve d’impugnazione.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
La sentenza impugnata concludeva sul punto della notificazione dell’appello, che dovendosi applicare al giudizio, introdotto in primo grado prima dell’abbreviazione del termine lungo d’impugnazione a sei mesi da parte dell’art. 46 comma 17 della L. 18.6.2009 n. 69, e quindi prima del 4.7.2009, il termine annuale dell’art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado dell’1.4.2017, che sarebbe andato a scadere il 2.5.2018, l’appello notificato il 30.4.2018 dalla (…) Spa doveva ritenersi tempestivo.
Relativamente al secondo motivo di appello, concernente il risarcimento danni, la Corte d’Appello di Napoli anzitutto escludeva che vi fosse stato un danno degli originari attori per la limitazione della destinazione economica dell’area di loro proprietà, ritenendo che dalle testimonianze acquisite, dalla CTU e dalle foto dei luoghi risultasse che l’area (compresi gli spazi antistanti le cabine e le cassette di derivazione elettrica marcati da strisce bianche delimitative di posti auto) era sempre stata concretamente adibita dagli attori a parcheggio autoveicoli a pagamento, ed evidenziando che la superficie occupata dalle cabine elettriche e minibox secondo la CTU era di 6 metri quadri e quella occupata dalle cassette di derivazione di meno di un metro quadro, su una superficie complessiva dell’area di circa 1200 mq, con impedimento al parcheggio di tre veicoli secondo la valutazione del CTU per cui non poteva essere riconosciuto un danno per la differenza tra il valore di mercato dell’area in questione in assenza dell’opera generatrice del danno e quello in presenza dell’opera stessa, come fatto dal CTU.
Relativamente al danno da mancato guadagno o per perdita di chance per l’impossibilità di utilizzo della ridottissima porzione occupata dalle rimuovende strutture dell'(…), la Corte d’Appello riteneva che la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. esigeva la prova in termini di certezza, o di elevata probabilità dell’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 19.2.2009 n. 4042) e dell’impossibilità, o estrema difficoltà di dimostrarne il preciso ammontare, potendosi tali prove essere fornite anche in via presuntiva.
Specificava la Corte d’Appello, che l’avvenuta occupazione da parte delle strutture dell'(…) di una piccolissima porzione dell’area degli attori, rappresentava il fatto potenzialmente dannoso in cui consisteva il danno in re ipsa, ma andava dimostrato in termini di probabilità, o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit, il danno conseguenza consistente nel concreto pregiudizio economico subito dagli attori.
Sotto tale ultimo profilo la Corte d’Appello evidenziava che gli attori si erano limitati ad ipotizzare un pregiudizio economico per il mancato sfruttamento ad area di parcheggio a pagamento della circoscritta area occupata dalle strutture dell'(…), senza però fornire alcun elemento a dimostrazione della redditività del parcheggio, dei correlativi incassi ed introiti, del numero di posti disponibili al netto dell’area occupata e di concrete richieste di parcheggio sull’area occupata che non avevano potuto soddisfare per esaurimento degli altri posti disponibili, per cui non era stata fornita con certezza, o almeno con elevata probabilità la prova dell’esistenza del danno da mancato guadagno, che pertanto non poteva essere liquidato equitativamente.
La Corte d’Appello sottolineava infine che non ricorreva un’ipotesi di occupazione acquisitiva, non configurabile per le limitate estensioni di occupazione proprie della fattispecie analoga delle servitù di elettrodotto (in tal senso per queste ultime Cass. 13.5.1993 n. 5428; Cass. 6.11.1989 n. 4619).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte, notificato ad (…) Spa il 19.10.2019, Re.Ba. e Mo.An., affidandosi a due motivi, e resiste con controricorso notificato il 26.11.2019 la (…) Spa, che ha depositato anche memoria per l’udienza camerale partecipata della sesta sezione dell’11.11.2020.
Con ordinanza interlocutoria dell’11.11.2020/13.4.2021, il collegio della sesta sezione, non condividendo la proposta del relatore, ha ritenuto necessaria la fissazione di pubblica udienza per la complessità delle questioni trattate.
Fissata quindi la pubblica udienza, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Carmelo Celentano, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa valutazione di un fatto decisivo, rappresentato dal fatto che la sentenza di primo grado, risultando ormai privo dello ius postulandi per cancellazione dall’albo speciale l’avv. Em.De., non più dipendente dell’originaria convenuta, e risultando irreperibile l’altro legale costituito per la convenuta, avv. An.Mu., presso il domicilio eletto, era stata notificata personalmente alla (…) Spa il 24.4.2017, come ritenuto possibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte in caso di morte, o di irreperibilità del procuratore costituito in giudizio per la notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 ultimo comma c.p.c. (Cass. sez. un. 8.2.2010 n. 2714; Cass. 6.6.2011 n. 12236), per cui l’appello della (…) Spa, notificato il 30.4.2018, doveva essere dichiarato tardivo ed inammissibile, perché proposto dopo la scadenza del termine breve d’impugnazione dell’art. 325 c.p.c. avvenuta il 24.5.2017, non potendosi applicare in presenza di notifica ad istanza di parte della sentenza di primo grado il termine annuale d’impugnazione dell’art. 327 c.p.c.
Con lo stesso motivo, questa volta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. per avere la Corte d’Appello affermato che risultato irreperibile l’unico legale ancora dotato di ius postulandi nel giudizio di primo grado per la (…) Distribuzione Spa, l’avv. An.Mu., iscritto all’albo speciale degli avvocati con esercizio limitato alle sole cause ed affari inerenti il proprio datore di lavoro, ma privo di pec, l’iter notificatorio non sarebbe stato completato malgrado il disposto degli articoli 7, 8 e 9 della L. 20.11.1982 n. 890 (sulla notificazione a mezzo posta) nel testo all’epoca vigente, che per l’irreperibile non prevedevano, a differenza che per l’ipotesi di assenza, o rifiuto del destinatario, alcuna raccomandata a.r. successiva per notiziare della tentata notifica, e che la parte attrice avrebbe dovuto fare ricorso per la notificazione della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, alla notifica ex art. 143 c.p.c., utilizzabile solo per la notifica da effettuare alla parte personalmente (con deposito del plico presso la casa comunale del luogo di nascita della stessa) e non al procuratore costituito.
Il primo motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato e dev’essere respinto.
Innanzitutto, l’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello di Napoli della notifica a fini esecutivi compiuta con esito positivo dagli originari attori il 24.4.2017 alla (…) Spa (subentrata alla (…) Distribuzione Spa) presso la sede legale di R, (Omissis), ai fini della valutazione dell’eccezione di tardività dell’appello della medesima del 30.4.2018 per mancata proposizione entro il termine di trenta giorni da quella notificazione, non ha carattere decisivo.
Ed invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione della sentenza effettuata alla parte non contumace personalmente, anziché al procuratore costituito, nel giudizio definito da quella sentenza, è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione (vedi in tal senso Cass. 5.9.2023 n. 25889; Cass. 5.10.2016 n. 19876; Cass. 10.5.2016 n. 9413; Cass. 13.8.2015 n. 16804; Cass. sez. un. 13.6.2011 n. 12898; Cass. 1.6.2010 n. 13428).
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
Si noti poi che la giurisprudenza di questa Corte richiamata dai ricorrenti, che in caso di irreperibilità del procuratore costituito, legittima la notificazione alla parte personalmente (Cass. sez. un. 19.2.2009 n. 3960; Cass. 1.7.2005 n. 14033; Cass. 29.5.1997 n. 4746; Cass. 26.6.1992 n. 7990), si riferisce alla specifica fattispecie della notifica dell’atto d’impugnazione, nella quale la parte, tenuta a rispettare il termine d’impugnazione rischierebbe di subire il giudicato per l’impossibilità di notificare l’impugnazione al procuratore costituito irreperibile della controparte, e per tale ragione sulla base del disposto dell’ultimo comma dell’art. 330 c.p.c. (relativo al luogo di notifica dell’impugnazione), che consente la notifica personale alla controparte in mancanza di residenza, o di elezione di domicilio e decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, si consente eccezionalmente la notifica personale alla controparte processuale, ma nella specie la notifica della sentenza di primo grado è richiesta solo per accelerare il passaggio in giudicato, sicché oltre a non esistere una norma analoga all’art. 330 ultimo comma c.p.c., non ricorre nemmeno un’esigenza di tutela simile che giustifichi un’applicazione analogica.
In ogni caso la notifica espressamente compiuta dagli attori a fini esecutivi alla (…) Spa il 24.4.2017, è avvenuta ben prima che fossero effettuati con esito negativo il 9.6.2017 i tentativi di notifica della sentenza di primo grado ai legali costituiti nel giudizio del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, avvocati Em.De. ed An.Mu., presso la Direzione Territoriale Campania di Napoli, via (…), indicata come domicilio eletto, per cui certamente la notifica del 24.4.2017 presso la sede personale della parte subentrata alla (…) Distribuzione Spa, non può costituire il completamento della notifica tentata ai procuratori costituiti della (…) Distribuzione Spa nella successiva data del 9.6.2017.
Venendo alla seconda parte del primo motivo di ricorso, inerente alla violazione dell’art. 143 c.p.c., se ne deve rilevare l’inammissibilità per difetto di interesse, in quanto l’impugnata sentenza non ha fatto applicazione dell’art. 143 c.p.c., avendo piuttosto rilevato alla fine di pagina 4 ed inizio della pagina 5, la mancanza di una valida notifica della sentenza di primo grado per il mancato completamento dell’iter notificatorio, essendo risultato irreperibile l’avv. An.Mu. presso il domicilio eletto della Direzione Territoriale Campania di Napoli, via (…), al mero tentativo di notifica compiuto il 7/9.6.2017. Solo dopo avere fatto riferimento al mancato completamento dell’iter notificatorio, l’impugnata sentenza ha aggiunto, che gli originari attori non si erano neppure avvalsi della notifica ex art. 143 c.p.c., effettivamente non utilizzabile, per espressa previsione di legge, per il procuratore costituito, ma solo per le notifiche dirette alla parte personalmente.
I ricorrenti hanno poi congiuntamente richiamato la disciplina degli articoli 7, 8 e 9 della L. 20.11.1982 n. 890, che però si riferiscono rispettivamente, il primo all’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, il secondo all’ipotesi di rifiuto della notifica e di temporanea assenza del destinatario, prevedendo al pari dell’articolo precedente che si dia avviso al destinatario con raccomandata dell’avvenuto deposito del plico nel più vicino ufficio postale ed il terzo l’ipotesi del destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, di indirizzo inesatto, insufficiente, o inesistente, nelle quali il plico viene restituito al mittente con l’indicazione del motivo del mancato recapito, sottolineando che in tale ultima ipotesi non sono invece previste ulteriori formalità dell’iter notificatorio.
Tale rilievo non ha pregio, in quanto in caso di restituzione del plico, per destinatario irreperibile da parte dell’agente postale, la notifica si considera non avvenuta, né risulta documentato, attraverso la cosiddetta CAD (vedi sulla necessità della produzione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito ai fini della prova del perfezionamento della notifica per irreperibilità relativa e non della semplice prova della spedizione di tale raccomandata Cass. n. 10012/201; Cass. n. 5077/2019), che si sia trattato di un’irreperibilità solo relativa del destinatario, per cui gli attori dopo il tentativo negativo del 7/9.6.2017 avrebbero nuovamente dovuto eseguire la notifica all’avv. An.Mu. presso il domicilio eletto della Direzione Territoriale Campania della (…) Distribuzione Spa di Napoli, via (…), che ancora risultava riportato nell’Albo speciale degli addetti legali degli enti, eventualmente chiedendo chiarimenti sulle ragioni dell’irreperibilità, non potendo certo ritenere perfezionata positivamente la notifica di un atto mai consegnato, né reso disponibile al destinatario.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
2) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 cod. civ. per non essersi uniformata l’impugnata sentenza alla giurisprudenza della Suprema Corte che in materia di danno da occupazione illegittima di beni immobili ritiene il danno subito dal proprietario in re ipsa, ossia discendente dal semplice fatto della perdita della disponi bene e dall’impossibilità per lo stesso di conseguire l’utilità normalmente ravvisabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa considerazione di un fatto decisivo, identificato nell’avvenuta prova dell’intenzione degli attori di destinare ad area di parcheggio quella occupata dalle cabine elettriche di trasformazione e dalle loro pertinenze.
Il motivo è infondato alla luce della recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 15.11.2022, che ha composto il contrasto esistente tra la seconda e la terza sezione, circa i profili di prova del danno in ipotesi di occupazione senza titolo di beni immobili.
Tale sentenza ha riconosciuto che in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o tramite il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; che il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale, non è risarcibile; che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
A questi principi l’impugnata sentenza si è attenuta, perché sotto il profilo del danno emergente, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che l’occupazione di circa sette metri quadri complessivi, su 1200 metri quadri di area di proprietà degli attuali ricorrenti, da parte delle strutture delle quali è stata disposta la rimozione, non ha pregiudicato la destinazione a parcheggio privato a pagamento dell’area di proprietà, essendo state rinvenute strisce di delimitazione dei posti auto anche in prossimità di tali strutture.
Sotto il profilo del lucro cessante, danno conseguenza per il quale il pregiudizio non può essere ritenuto in re ipsa, l’impugnata sentenza ha ritenuto che gli originari attori si siano limitati a fare riferimento ad una mera possibilità ipotetica di sfruttamento a parcheggio autoveicoli della modestissima porzione occupata dalle strutture, senza allegare il reddito percepito dalla residua area adibita a parcheggio ed il numero dei posti relativi ed eventuali richieste ricevute di utilizzo di posti auto ulteriori non potute soddisfare per la presenza delle strutture in questione, per cui non è sorto uno specifico onere della controparte di contestazione degli specifici pregiudizi lamentati, e non essendo stata provata l’esistenza di tale danno conseguenza, ne è risultata preclusa la liquidazione equitativa, benché gli originari attori avessero certamente la possibilità di fornire prova dei posti auto presenti sull’area (rispetto ai tre posti indicati dal CTU come occupati dalle strutture) e del reddito da quelli percepito, non bastando poi la mera prova dell’intenzione degli attori di destinare a parcheggio anche la piccolissima area occupata dalle strutture a fare ritenere presuntivamente che fosse certa, o altamente probabile la loro fruizione a pagamento da parte di terzi per un determinato corrispettivo.
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
In conclusione il ricorso va respinto.
In base al principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore (…) Spa.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente nella somma di Euro 200,00 per spese e di Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2024.
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