Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4263.
La massima estrapolata:
La ripartizione delle somme ricavate dall’espropriazione dei beni del debitore comune in favore dei creditori procedenti ed intervenuti, può essere contestata solo nell’ambito della procedura esecutiva nella quale ha avuto luogo il riparto.
E’ da escludere la possibilita’ di successive azioni tra diversi creditori partecipanti al riparto volte ad ottenere una sostanziale modifica della distribuzione del ricavato dalla vendita ormai approvata ed eseguita, sotto qualunque profilo (e pertanto tanto ai sensi dell’articolo 2033 c.c., quanto ai sensi dell’articolo 2041 c.c., o delle altre norme in qualche modo invocate dal ricorrente).
Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4263
Data udienza 15 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17408 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– Ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) (C.F.: SPL NMR 45L66 1400)) (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– intimate –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 13354/2016, pubblicata in data 2 dicembre 2016, e dell’ordinanza della Corte di appello di Milano n. 1712/2017, pubblicata in data 5 maggio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 15 novembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere la restituzione dell’importo di Euro 51.298,00, dalle stesse percepito in esito alla distribuzione della somma ricavata in una procedura di esecuzione forzata promossa contro un comune debitore, sostenendo che – benche’ egli stesso, quale creditore intervenuto, non avesse formalizzato alcuna contestazione avverso il progetto di distribuzione, che era stato di conseguenza approvato e dichiarato esecutivo – in realta’ aveva diritto ad un importo maggiore di quello riconosciutogli, mentre le convenute avevano diritto ad importo inferiore.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Milano.
La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello dello (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1.
Lo (OMISSIS) ricorre sia avverso la sentenza del tribunale che avverso l’ordinanza della corte di appello, sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede le intimate. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia quanto segue: “impugnazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, e dell’ordinanza di inammissibilita’ per falsa applicazione dell’articolo 2033 c.c.”.
Secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe potuto rilevare di ufficio il suo difetto di legittimazione attiva a proporre la domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dalle convenute in sede distribuzione, domanda comunque erroneamente qualificata come azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’articolo 2033 c.c..
Il motivo difetta in primo luogo di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, essendo evocate una serie di risultanze documentali e di atti processuali di cui non e’ richiamato il contenuto in modo puntuale, onde consentire la concreta verifica della fondatezza delle censure svolte.
Esso e’ comunque manifestamente infondato, in relazione alla sentenza del tribunale, oltre che inammissibile in relazione all’ordinanza della corte di appello (non sussistendo, in relazione ai profili qui in esame, le condizioni per la diretta impugnabilita’ di quest’ultima, secondo quanto precisato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 – 01).
La ripartizione delle somme ricavate dall’espropriazione dei beni del debitore comune in favore dei creditori procedenti ed intervenuti, come correttamente ritenuto dal tribunale e dalla corte di appello, avrebbe dovuto e potuto essere contestata solo nell’ambito della procedura esecutiva nella quale ha avuto luogo il riparto. Non avendo a tanto provveduto lo Scampi-ni, creditore intervenuto (come dichiara egli stesso), la suddetta distribuzione e’ divenuta definitiva e non puo’ essere ulteriormente contestata al di fuori del processo esecutivo, ormai definitivamente concluso.
La giurisprudenza di questa Corte, in siffatta ipotesi, nega del resto addirittura l’esperibilita’ dell’azione di ripetizione da parte del debitore nei confronti del creditore che abbia eventualmente ricevuto somme non dovute all’esito dell’esecuzione forzata (cfr., ad es., Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018, Rv. 650324 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011, Rv. 619121 – 01; da tale principio discende, per coerenza sistematica, che anche al creditore che, fuori dei casi di incapienza, non avesse ricevuto in sede esecutiva integrale soddisfazione del proprio credito per una pretesa inesatta quantificazione di esso, dovrebbe negarsi la possibilita’ di richiedere la differenza in un successivo procedimento).
In ogni caso, anche al di la’ di tali indicate possibilita’ (relative ai rapporti tra i diretti titolari delle obbligazioni azionate, che nella specie non vengono in rilievo), certamente cio’ che non e’ piu’ tangibile, all’esito della definizione del procedimento esecutivo con l’approvazione del progetto di distribuzione senza la formalizzazione di contestazioni da parte degli interessati, e’ la concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita in favore dei vari creditori.
Da cio’ consegue che (anche al di la’ della teorica possibilita’ di una nuova azione esecutiva del creditore volta a conseguire dal debitore l’integrale soddisfazione del credito a suo dire non correttamente liquidato in proprio favore, cosi’ come di una azione di ripetizione di indebito da parte del debitore esecutato nei confronti del creditore soddisfatto oltre il dovuto) certamente e’ da escludere la possibilita’ di successive azioni tra diversi creditori partecipanti al riparto volte ad ottenere una sostanziale modifica della distribuzione del ricavato dalla vendita ormai approvata ed eseguita, sotto qualunque profilo (e pertanto tanto ai sensi dell’articolo 2033 c.c., quanto ai sensi dell’articolo 2041 c.c., o delle altre norme in qualche modo invocate dal ricorrente).
Per quanto sin qui esposto, non hanno pregio le considerazioni contenute nella memoria illustrativa depositata dal ricorrente, nelle quali si sostiene, in sostanza, che egli non avrebbe potuto porre a fondamento di una contestazione distributiva le ragioni in base alle quali ha proposto successivamente la domanda di restituzione delle somme percepite dalle convenute, trattandosi di questioni estranee all’efficacia ed alla regolarita’ del titolo esecutivo. E’ infatti appena il caso di osservare, in proposito, che l’oggetto delle controversie distributive, riguardando anche i rapporti tra creditori intervenuti, puo’ ben estendersi a questioni non direttamente connesse all’efficacia esecutiva ed alla validita’ dei rispettivi titoli e, comunque, che in realta’ nella specie le ragioni dello (OMISSIS) riguardavano proprio l’effettivo contenuto dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo, quanto meno nei rapporti tra i diversi creditori, autonomamente intervenuti sulla base di quel titolo, quindi portatori di interessi contrastanti nell’ambito dell’attivita’ di distribuzione del ricavato della vendita.
2. Con il secondo motivo si denunzia quanto segue: “impugnazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), per violazione o falsa applicazione degli articoli 81, 100 e 112 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato la domanda dello (OMISSIS), avendolo ritenuto carente di legittimazione attiva”.
Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente, per giunta rilevandolo di ufficio, il suo difetto di legittimazione attiva in relazione all’azione esercitata contro le convenute per ottenere la ripetizione di somme da queste conseguite all’esito della dichiarazione di esecutivita’ del riparto, non opposta.
Orbene, in primo luogo si deve osservare che anche il presente motivo di ricorso difetta di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo indicati dal ricorrente, in modo chiaro e comprensibile, i fatti costitutivi posti a base dell’azione da lui esercitata nel giudizio di merito.
In ogni caso, in base a quanto gia’ chiarito con riferimento al primo motivo, risulta senz’altro conforme a diritto il rilievo del difetto di legittimazione attiva dello (OMISSIS), inteso come difetto di titolarita’ del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (al piu’ ed eventualmente spettante – almeno in astratto e al di la’ della effettiva proponibilita’ e fondatezza della relativa azione – al solo debitore esecutato), operato dal tribunale e confermato dalla corte di appello, rilievo peraltro certamente operabile di ufficio, avendo ad oggetto la sussistenza degli stessi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e non qualificabile certo come eccezione riservata alla parte.
Sotto quest’ultimo aspetto la decisione impugnata e’ del resto conforme ai principi enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite, in base ai quali “la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarita’ del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarita’ del diritto non rilevabili dagli atti; la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, 638372 e 638373 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640517 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016, Rv. 640745 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 – 01).
3. Con il terzo motivo si denunzia quanto segue: “ingiusta e’ la condanna al pagamento delle spese, disposta dalla Corte di Appello sia per quanto attiene all’an debeatur sia per quanto attiene il quantum, non essendo prevista dall’articolo 348 ter c.p.c.”.
Il motivo e’ ammissibile, benche’ rivolto nei confronti dell’ordinanza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1.
Una volta rigettata l’impugnazione rivolta contro la sentenza di primo grado ed eventualmente, come nella specie, dichiarata inammissibile quella contro la stessa ordinanza della corte di appello, in quanto proposta per motivi di merito (impugnazioni il cui eventuale accoglimento determinerebbe la caducazione dell’ordinanza della corte di appello e, con essa, del capo accessorio relativo alle spese del procedimento di secondo grado, facendo venir meno l’interesse all’impugnazione dello stesso), la decisione del giudice di secondo grado sulle spese del relativo procedimento non puo’ che essere impugnata quale vizio proprio dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ del gravame, impugnazione che pertanto deve ritenersi in tal caso ammissibile.
Il motivo e’ pero’ manifestamente infondato: la liquidazione delle spese del giudizio di gravame, in base al principio di soccombenza (articolo 91 c.p.c.), in caso di dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1, e’ infatti espressamente prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 1.
La contestazione relativa all’importo liquidato a titolo di spese e’ poi del tutto generica (il ricorrente non indica l’importo liquidato e quello che a suo parere avrebbe invece dovuto essere liquidato, ne’ i motivi della eventuale illegittimita’ della liquidazione operata dalla corte, limitandosi a definirla “spropositata”) e, come tale, certamente inammissibile.
4. Il ricorso e’ rigettato.
Nulla e’ a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attivita’ difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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