Rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con immediatezza

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 9 marzo 2020, n. 1658.

La massima estrapolata:

E’ inammissibile il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.

Sentenza 9 marzo 2020, n. 1658

Data udienza 27 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6510 del 2019, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mi. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza della penisola sorrentina, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Sorrento;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Coppola e Pasetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

-OMISSIS- propone ricorso per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, -OMISSIS-, che ha respinto l’appello proposto dalla società contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso per l’annullamento della sua esclusione dalla gara per l’affidamento triennale del servizio di trasporto scolastico del comune di Sorrento disposto con verbale del 22 maggio 2018.
La commissione, con il verbale impugnato, attribuiva rilievo ai gravi fatti emersi a seguito del rinvio a giudizio nel procedimento RG n. 357/2016 e RG n. 3291/16 del GIP del Tribunale penale di Torre Annunziata disposto nei confronti di un dirigente del comune di Sorrento, -OMISSIS- e del legale rappresentante e -OMISSIS-
Più specificamente:
1) il dirigente comunale avrebbe favorito l’approvazione di un Regolamento comunale del servizio trasporto scolastico (delibera C.C. n. 46/2012) omettendo di inserire – tra i requisiti per la partecipazione alla gara – la dichiarazione di “non essere titolare di licenza di taxi e noleggio con conducente” condizione, invece, assolutamente ostativa alla partecipazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, lett. d), legge Regione Campania n. 13/2011;
2) -OMISSIS- era soggetto titolare di licenza di taxi e noleggio con conducente e quindi, ai sensi della citata legge regionale, non avrebbe potuto partecipare ad eventuali competizioni afferenti il servizio di trasporto scolastico;
3) a seguito di un’apposita determinazione di indizione della gara successiva al succitato Regolamento, la società sarebbe risultata l’unica partecipante alla gara indetta dal Comune per il servizio di trasporto scolastico (per annualità precedente a quella in esame afferente l’esclusione) in forza del suddetto Regolamento comunale;
4) la società sarebbe risultata aggiudicataria della gara in questione con un ribasso di appena l’1%. Il GIP del Tribunale penale di Torre Annunziata configurava, quindi, il reato di turbativa d’asta, cui faceva seguito il rinvio a giudizio degli imputati, ai sensi dell’art. 492 c.p.p.
Il ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4), Cod. proc. civ., è affidato a due motivi:
1) violazione art. 395 c.p.c., punto 4, laddove la sentenza assume che l’elemento oggettivo che avrebbe fatto dubitare della correttezza e trasparenza dell’intera gara sarebbe derivato dall’esclusione dei titolari di taxi e licenze di noleggio con conducente dalla partecipazione alla gara per il trasporto scolastico ed avrebbe oggettivamente finito per condizionare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e il relativo confronto concorrenziale;
2) violazione art. 395 c.p.c., punto 4, laddove assume che la sentenza della Corte di Cassazione nulla abbia disposto sulla insussistenza di fatti illeciti.
Si è costituito in giudizio il comune di Sorrento, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione, proposto per errore di fatto ex artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4), è affidato a due motivi.
Con la prima censura la società lamenta che il Collegio sarebbe incorso in errore sul fatto, atteso che l’azione comunale volta a non riprodurre il requisito di cui all’art. 5, lett. d), della legge della Regione Campania n. 13/2001 (non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi cinque anni) non aveva ridotto il relativo confronto concorrenziale bensì, all’apposto, aveva ampliato il novero di soggetti che potevano partecipare al bando. Secondo la società era, dunque, errato il presupposto di fatto su cui si fondava il giudizio di inaffidabilità della società, ovvero l’essersi avvantaggiata di un’azione amministrativa finalizzata a restringere la concorrenza.
Con la seconda censura la società afferma che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione, con la decisione emessa nel procedimento afferente la revoca delle misure cautelari inflitte agli indagati, aveva evidenziato l’insussistenza di fatti in grado di giustificare un giudizio di inaffidabilità della società e, quindi, la sua esclusione dalla competizione di cui al verbale impugnato.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 30 ottobre 2015, n. 4975; IV, 21 aprile 2017, n. 1869; Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21), l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4), Cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
L’errore di fatto revocatorio consiste, insomma, nel cosiddetto abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 Cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.
E’ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
Non sussiste vizio revocatorio quando si lamenta un’asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189).
Nella fattispecie all’esame del Collegio non si rinvengono i ricordati elementi che connaturano gli estremi dell’errore revocatorio di fatto, atteso che gli asseriti errori della sentenza ipotizzati nel ricorso non appaiono consistere in un vizio di assunzione del fatto, tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso, ma si riducono, il primo, in un errore di fatto non decisivo, il secondo, in un errore di diritto, in mera prospettazione. Con l’impugnazione la società ha inteso, dunque, rendere oggetto di sindacato la oramai intangibile pronunzia di secondo grado utilizzando in maniera strumentale l’impugnativa di cui all’art. 395 c.p.c.
I motivi articolati dalla società non afferiscono un presunto ‘abbaglio dei sensi ‘ o ‘svista di carattere materialè, ma aspetti in fatto e soprattutto ‘in dirittò oramai coperti dal giudicato.
L’esclusione della società dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico è stata confermata sia in primo che in secondo grado per i precedenti penali che hanno coinvolto il comune di Sorrento e la società stessa per sostanziale turbativa d’asta, avendo il giudice confermato la corretta applicazione dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 da parte della stazione appaltante.
La sentenza ha rilevato che, al fine della legittima esclusione della società, non era necessario attendere l’esito del procedimento penale in corso ma era sufficiente un’autonoma dimostrazione della configurazione della valutazione di inaffidabilità della società con mezzi adeguati. Ciò che sarebbe avvenuto a seguito del rinvio a giudizio degli imputati, richiamato espressamente nel verbale di esclusione del 22 maggio 2018.
Le censure dedotte in sede di revocazione involgono, dunque, questioni di carattere giuridico ed ermeneutico, che costituiscono punti già controversi del giudizio, al fine di riproporre e rivisitare, nel merito, argomenti non più censurabili.
I motivi si risolvono, cioè, in un’inammissibile censura all’attività valutativa del precedente giudice, la quale esula dall’ambito della revocazione, pena la trasformazione dello strumento revocatorio in un terzo grado di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5657).
Riguardo al primo motivo di revocazione, il passaggio della motivazione della sentenza riprodotto dalla società rappresenta solo uno degli ‘indicà sintomatici evidenziati dal Collegio al fine di corroborare l’assetto motivazionale medesimo: in primo luogo, come visto, il rinvio a giudizio degli imputati, a dimostrazione della sufficiente configurazione della valutazione di inaffidabilità della società ; vi erano, altresì, ulteriori circostanze, non censurate dalla società e pacificamente emergenti dalla richiesta di rinvio giudizio, poste alla base della decisione, consistenti nel fatto che la società era risultata l’unica partecipante della gara e che la stessa si era vista aggiudicare la gara con il ribasso irrisorio dell’1%.
L’errore sul fatto dedotto con il primo motivo di ricorso (errata supposizione dell’esclusione dalla gara di licenziatari taxi e di noleggio con conducente), non aveva, quindi, alcuna rilevanza autonoma e diretta al fine del rigetto dell’appello, bensì meramente rafforzativa.
E’ stato evidenziato che, al fine di giustificare la revocazione, l’errore ex art. 395, numero 4, c.p.c., deve essere stato un elemento decisivo della pronuncia da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431); rapporto di causalità, questo, insussistente nel caso di specie, anche qualora si ritenga di rilevare un’erronea presupposizione nei termini richiamati dalla società con il primo motivo.
Inammissibile risulta anche il secondo motivo di revocazione, cioè che dalla sentenza non emergerebbe la compiuta valutazione delle motivazioni risultanti dalla pronuncia della Corte di Cassazione in sede di “riesame” sulla custodia cautelare.
La società ha inteso operare un’inammissibile censura della valutazione ed interpretazione in diritto effettuata dal Collegio in merito al contenuto della suddetta pronuncia rispetto alle ritenute prevalenti risultanze della successiva richiesta di rinvio a giudizio degli indagati che era stato posto alla base del verbale di esclusione. Dunque, il Collegio ha operato una valutazione della rilevanza giuridica dell’ordinanza della Corte di Cassazione nell’affermare che tale provvedimento giurisdizionale non era invocabile come accertamento favorevole dell’insussistenza dei fatti, ma riguardava solo i presupposti per le misure cautelari adottate nei confronti degli indagati.
E’ stato sul punto evidenziato che l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e a loro significato letterale), per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (su tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna -OMISSIS-alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del comune di Sorrento, che si liquidano in una somma pari ad euro 5.000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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