Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10036.
La massima estrapolata:
Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma 3, c.p. c, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell’art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360, sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell’art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all’applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.
Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10036
Data udienza 12 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Appellabilita’ (provvedimenti appellabili) – Sentenze – Del conciliatore sentenze del giudice di pace – Secondo equità – Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 – Appello a motivi limitati di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c. – Carattere esclusivo – Ricorso per cassazione – Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – Esclusione – Fondamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32297-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL e per essa, quale mandataria, il (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1682/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.
RITENUTO
che, con ricorso affidato a quattro motivi, la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, decisa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. e resa pubblica con lettura in udienza in data 11 luglio 2018, che ne respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale di Arezzo che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della (OMISSIS) soc. coop. per l’importo di Euro 136.051,15, oltre accessori;
che resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria (OMISSIS) S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
che, in via preliminare ed assorbente (cio’ esimendo il Collegio di dare contezza del tenore dei motivi di impugnazione), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardiva proposizione in relazione al decorso del termine breve, ex articolo 325 c.p.c., comma 2, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 25 luglio 2018, essendo stato il ricorso notificato, a mezzo PEC, in data 26 ottobre 2018 e, dunque, oltre il predetto termine, che (escludendo il periodo feriale dal 1 al 31 agosto). scadeva il 24 ottobre 2018;
che, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti (che assumono – e insistono con la successiva memoria – non essere computabile, nella specie, il giorno di sabato del 1 settembre, con proroga al primo giorno non festivo – 3 settembre – dal quale tornerebbe a decorrere il tetiiiine per impugnare), la proroga del termine opera chiaramente, ai sensi dell’articolo 155 c.p.c., comma 5 (che richiama il dello stesso articolo 155 c.p.c., comma 4 che disciplina la proroga del termine scadente nel giorno festivo), nel giorno di sabato in cui il termine stesso viene a scadere, mentre – in ragione di quanto dispone l’articolo 155 c.p.c., comma 3 (alla stregua di principio generale, cui i commi 4 e 5 si ispirano, dettando una regola di eccezione, che per il giorno di sabato si fonda sull’equiparazione al giorno festivo) – i giorni festivi, intermedi (come quello invocato dai ricorrenti), “si computano nel termine” (cfr., in tale prospettiva, Cass. n. 14680/2000, Cass., S.U., n. 14699/2003);
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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