Rifiuti smaltimento e rimozione e la bonifica dei terreni

Consiglio di Stato, Sentenza|7 febbraio 2022| n. 814.

Rifiuti smaltimento e rimozione e la bonifica dei terreni.

L’unica lettura del D.Lgs. n. 152/2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente alla P.A. di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori fallimentari che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall’impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento. Al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa. Nell’ottica del diritto europeo (che non pone alcuna norma esimente per i curatori), i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l’attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento.

Sentenza|7 febbraio 2022| n. 814. Rifiuti smaltimento e rimozione e la bonifica dei terreni

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Rifiuti – Smaltimento e rimozione – Bonifica dei terreni – Esecuzione – Responsabilità del curatore fallimentare – Art. 104-ter, comma 8, della legge fallimentare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8487 del 2019, proposto dal Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Ch., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Fallimento Ma. s.a.s. Pa. e As. di Ma. Ca. Va. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati St. Ga. e Gi. Gh., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, n. 744 del 19 giugno 2019, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di smaltimento dei rifiuti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Fallimento Ma. s.a.s. Pa. e As. di Ma. Ca. Va. & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Lo. Ch. e St. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Rifiuti smaltimento e rimozione e la bonifica dei terreni

 

FATTO e DIRITTO

1. In esito agli accertamenti effettuati dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto sulla presenza di rifiuti abbandonati presso lo stabilimento della Ma. s.a.s. Pa. e As. Di Ma. Ca. Va. & C. in via (omissis) (impresa che ha cessato l’attività per la dichiarazione del suo fallimento), il Comune di Vicenza ha emesso il 2 febbraio 2018 un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 192 d.lgs. n. 152/2006 (TU ambiente) e 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TU enti locali), nei confronti del curatore fallimentare, ingiungendogli la rimozione, l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il curatore, tuttavia, ha comunicato di non poter svolgere tali attività per insufficienza di fondi nella massa attiva ed ha impugnato l’ordinanza, formulando quattro motivi di censura, di cui i primi tre volti per contestare la titolarità passiva in capo allo stesso curatore fallimentare degli obblighi di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, il quarto per contestare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza previsto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Tar per il Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il Comune di Vicenza, contestando le conclusioni del Tar in ordine alla invocata improcedibilità e alla ritenuta fondatezza dei motivi di gravame relativi alla insussistenza dell’obbligo del curatore di rimuovere i rifiuti.
5. Il Fallimento Ma. s.a.s. Pa. e As. di Ma. Ca. Va. & C. si è costituito in giudizio ed ha depositato ulteriori memorie.
6. Con l’ordinanza cautelare n. 5706 del 15 novembre 2019, questa Sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “Considerata la complessità giuridica della controversia e i contrastanti precedenti giurisprudenziali in materia che presuppongono un approfondito esame in sede di merito”.
7. La causa è stata quindi chiamata per la decisione all’udienza tenutasi l’11 giugno 2020.
8. In quella occasione, il Collegio ha preliminarmente osservato che il tema centrale della controversia riguardava l’applicabilità o meno nei confronti del curatore fallimentare degli obblighi di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
8.1. Pertanto, nella consapevolezza della delicatezza della questione controversa e del suo evidente carattere di massima, la Sezione ha rimesso, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a l’affare all’Adunanza Plenaria, per la decisione in ordine al punto di diritto de quo, al fine di dirimere i contrasti attuali e, soprattutto, potenziali in proposito, sia in primo, sia in secondo grado (ordinanza n. 5454 del 15 settembre 2020).
9. Con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, l’Adunanza Plenaria ha statuito la responsabilità della curatela fallimentare nell’eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell’inventario fallimentare dei beni ex artt. 87 e ss. L.F., prescindendo dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato.
10. Ciò premesso, successivamente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, con ordinanza del Presidente della Sezione n. 545 del 26 marzo 2021 sono state chieste le valutazioni delle parti sul in ordine al perdurare dell’interesse alla decisione dell’appello e alla definizione del ricorso di primo grado, in considerazione del principio di diritto enunciato dalla stessa Adunanza Plenaria con la citata sentenza n. 3 del 2021.
10.1. Inoltre, è stato chiesto al Comune di Vicenza di produrre una documenta relazione dalla quale si potesse desumere la situazione dei luoghi e le eventuali sopravvenienze.
11. Il 6 maggio 2021 il Comune ha depositato la relazione richiesta da cui emerge, a seguito di un sopralluogo effettuato il 5 maggio 2021, che il sito oggetto di causa presenta ancora una massa di rifiuti di varia tipologia e non è stato oggetto di recenti interventi.
11.1. Nella relazione il Comune evidenzia poi il permanere del suo interesse alla decisione dell’appello, rilevando quanto segue:
“- nelle more del presente giudizio d’appello, conosciuto dalla curatela fallimentare per essere la stessa parte costituita in giudizio previa autorizzazione del Giudice delegato, solo a sentenza dell’Adunanza Plenaria pubblicata, il Comune di Vicenza – Comando della Polizia locale, ha ricevuto dalla Curatrice comunicazione di rinuncia alla liquidazione del bene immobile intestato alla Ma. sas sito in Vicenza Via (omissis) – foglio (omissis), mappale (omissis), ovvero del bene oggetto di ordinanza di rimozione rifiuti, per cui è causa, giusta pec. 26/01/2021;
– detta circostanza è stata taciuta sia in atti difensivi che in sede d’udienza pubblica Adunanza Plenaria del 16/12/2020;
– solo in data 05/02/2021 la curatrice ha trasmesso al Comune l’istanza del 02/12/2020 di autorizzazione di derelizione lotto Via (omissis), oggetto del presente giudizio;
– che in considerazione del principio di diritto enunciato dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 3 del 26/01/2021 questo Comune ha chiesto alla curatela fallimentare di provvedere ad eseguire quanto disposto dall’ordinanza sindacale 01/03/2018 pgn 31657 giusta pec 03/05/2021”.
12. La causa è stata quindi trattenuta per la definitiva decisione all’udienza pubblica del 4 novembre 2021.
13. L’appello va accolto.
14. Con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, l’Adunanza Plenaria ha statuito, con articolate argomentazione cui si rinvia, che si deve ritenere sussistente la responsabilità del curatore fallimentare nell’eseguire la bonifica dei terreni di cui ha acquisito la detenzione per effetto dell’inventario fallimentare dei beni.
15. La successiva rinuncia alla liquidazione dell’immobile intestato alla Ma. non può avere rilievo ai fini della decisione sull’appello proposto contro la sentenza del Tar per il Veneto n. 744/2019, tenuto conto che all’epoca di tale decisione il bene era ancora nella detenzione della curatela che per questo ha proposto il relativo ricorso (la richiesta di rinuncia al lotto della curatela è stata fatta al giudice fallimentare di Vicenza il 2 dicembre 2020).
15.1. Di conseguenza non è innanzitutto fondata la pretesa di parte appellata, esposta in udienza, di una sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della curatela, considerando anche il carattere permanente della violazione conseguente all’abbandono di rifiuti (illiceità che cessa solo al momento dello smaltimento).
15.2. La sussistenza nel sito di rifiuti incontrollati ha infatti natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, che sarebbe potuta cessare con la rimozione degli stessi nei tempi e nei modi indicati dal Comune nell’ordinanza impugnata.
15.3. Ne consegue che l’eventuale derelizione del bene ai sensi dell’art. 104-ter, comma 8, della legge fallimentare, non può avere effetti equivalenti rispetto a quelli conseguenti allo smaltimento o al recupero dei rifiuti disposti con lo strumento pubblicistico della bonifica a carico del fallimento (in sostanza, la massa fallimentare non può rendersi indifferente rispetto ai relativi oneri anche economici).
16. Nel caso di specie, va infine rimarcato, ai fini della decisione di accoglimento dell’appello, il comportamento processuale della parte appellata, che non ha dato contezza nelle fasi successive alla rimessione in Plenaria dell’avvenuta richiesta di derelizione del lotto.
17. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, con conseguente ripristino dell’efficacia del provvedimento con lo stesso gravato.
18. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello (n. 8487/2019), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado con conseguente ripristino della efficacia del provvedimento con lo stesso gravato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore del Comune di Vicenza nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre agli altri oneri previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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