Rifiuti e la mancanza della prescritta autorizzazione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1574

Massima estrapolata:

L’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona le condotte di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 209, 209, 211, 212, 214, 215 e 216. L’art. 212 d.lgs. T.U.A. prevede, in particolare, l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti quale requisito per lo svolgimento delle «attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi». Pertanto, si configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.L.vo 152/2006, per le condotte diverse da quelle di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi, essendo necessaria l’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti, anche per i soggetti autorizzati al commercio di tali rifiuti in forma ambulante.

Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1574

Data udienza 8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/09/2018 del Tribunale di Fermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Canevelli Paolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 14 settembre 2018, il Tribunale di Fermo ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), in riferimento all’articolo 212 medesimo D.Lgs., per aver conferito rifiuti speciali costituiti da 2.940 kg. di rottami ferrosi ad una ditta di demolizione senza essere in possesso dell’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in data 26 settembre 2013, e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 Euro di ammenda, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, articolo 256, comma 1, lettera a) e articolo 266, comma 5, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.
Si deduce che, nella specie, era sufficiente la titolarita’, da parte dell’indagato, dell’autorizzazione al commercio in forma ambulante rilasciatagli dal Sindaco territorialmente competente. Si rappresenta, in particolare, che, anteriormente alla entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 221, articolo 30, comma 1, il titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante non era tenuto ad iscriversi all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per effetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 266, comma 5.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Le censure formulate nel ricorso, e che contestano la necessita’ per il ricorrente di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al fine di poter legittimamente porre in essere la condotta addebitatagli, sono manifestamente infondate.
2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto in contestazione integri il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), perche’ l’imputato, titolare di autorizzazione al commercio di rifiuti ferrosi in forma ambulante, e’ stato colto mentre stava effettuando la consegna del materiale indicato nel capo di imputazione ad un impianto autorizzato quale centro di demolizione, in difetto dell’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti.
In altri termini, l’imputato e’ stato ritenuto responsabile di aver commesso una condotta diversa da quelle di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi, nonostante, fuori di queste condotte, fosse necessaria l’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti anche per i soggetti autorizzati al commercio di tali rifiuti in forma ambulante.
2.2. La soluzione accolta nella sentenza impugnata e’ corretta.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), sanziona le condotte di chi “effettua una attivita’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 209, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”.
L’articolo 212 Decreto Legislativo cit. prevede, in particolare, l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti quale requisito per lo svolgimento delle “attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 266, comma 5, – con disposizione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, ma oggi non piu’ applicabile nella specifica materia dei rifiuti di rame e di materiali ferrosi e non ferrosi per effetto della L. 28 dicembre 2015, n. 221, articolo 30 – prevede: “Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita’ medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
Dal combinato disposto di queste previsioni normative, deve ritenersi che la condotta di consegna di materiale ferroso ad un impianto autorizzato quale centro di demolizione, siccome non costituente attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti oggetto di commercio, non rientra tra quelle previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 266, comma 5, nel testo vigente all’epoca dei fatti, e, quindi, richiedeva, anche in quel momento, per il suo lecito compimento, l’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti.
3. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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