Consiglio di Stato, Sentenza|20 aprile 2021| n. 3195.
Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie concernenti l’accertamento della esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico, nonché della qualità demaniale del suolo , con la conseguenza che, anche nel caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate, pur essendo relative a vizi dell’atto, attengano direttamente alla valutazione della demanialità dei terreni o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualità .
Sentenza|20 aprile 2021| n. 3195
Data udienza 30 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici – Decreto di assegnazione di terre e di indicazione degli usi civici – Amministrazione separata usi civici – Art. 29, comma 2, L. n. 1766/1927 – Situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo – Cass. Civ., Sez. Un., n. 605/2015 – Giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 688 del 2020, proposto da
Amministrazione Separata Usi Civici – Frazione di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Io., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via (…);
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mo. Ma., Ni. Pe. e Ma. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mo. Ma. in Trento, piazza (…);
Amministrazione Separata Usi Civici di (omissis), non costituito in giudizio;
nei confronti
Ma. Av. ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 19 giugno 2019, n. 92, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Giorgio Manca, nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021; nessuno è comparso per le parti;
1. – Con determinazione della Provincia autonoma di Trento (avente a oggetto: “Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6. Comune di (omissis) ASUC di (omissis) e (omissis) decreto di assegnazione di terre e di indicazione degli usi civici prot. n. 1355/38 del 18 novembre 1938 relativo alla frazione di (omissis) del comune di (omissis) “), ha disposto – tra l’altro – di “dare atto che i beni intavolati, in forza del decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di assegnazione di terre e di indicazione degli usi civici di data 18 novembre 1938 prot. n. 1355/38, alla frazione di (omissis) con il vincolo d’uso civico spettano in promiscuità per condominio alla frazione di (omissis) nella quota del 27,27% ed alla frazione di (omissis) nella quota del 72,73”.
2. – L’Amministrazione separata usi civici (di seguito anche solo ASUC) della frazione di (omissis) ha impugnato la predetta determinazione innanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, il quale, con sentenza 19 giugno 2019, n. 92, ha declinato la giurisdizione in favore del commissario per la liquidazione degli usi civici (art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927), sull’assunto che la controversia abbia per oggetto l’esistenza e l’estensione dei diritti di uso civico spettanti alle due frazioni del Comune di (omissis) (la frazione di (omissis) e la frazione di (omissis)), come risulterebbe anche dal contenuto della determinazione impugnata (che inciderebbe sull’esistenza e sull’estensione del diritto di promiscuo godimento dei beni dell’ASUC di (omissis) e dell’ASUC di (omissis)).
3. – L’ASUC della frazione di (omissis) ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza, previa declaratoria della appartenenza alla giurisdizione amministrativa della controversia in esame.
4. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo la reiezione dell’appello.
5. – Alla camera di consiglio del 30 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’appello è infondato, dovendosi confermare che la controversia in esame non appartiene alla giurisdizione amministrativa, rientrando nella giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a cui sono riservate “le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni”.
7. – Con il primo motivo, l’appellante critica la sentenza per l’errata ricostruzione del fatto, diversa da quanto avrebbero accertato le sentenze commissariali del 13 marzo 1931, n. 390/31 e del 3 maggio 2011, n. 1, passate in giudicato, e con il decreto commissariale del 1938. Inoltre, non potrebbe affermarsi che la determina della Provincia accerti alcunché . Si limita a “dare atto” e pretende, tuttavia, di produrre effetti costitutivi, estintivi e modificativi del diritto intavolato al nome della Frazione di (omissis); non si tratta di provvedimento di accertamento, ma di un provvedimento modificativo dei diritti, e come tale esulerebbe dalle competenze del commissario usi civici.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 133, co. 1, lett. a, n. 5, del Codice del processo amministrativo, assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato che non è questione di rivendica della proprietà o altro accertamento ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, bensì si discute della legittimità del provvedimento della Provincia di Trento adottato nell’esercizio di un asserito potere di modifica dell’assegnazione dei beni. Non sarebbe in discussione, quindi, la demanialità dei terreni (qualità che sarebbe stata accertata con sentenze passate in giudicato), ma l’esistenza ovvero lo scorretto esercizio del potere di scissione dei beni, per cui le posizioni soggettive dei terzi avrebbero natura di interessi legittimi.
L’appellante, inoltre, impugna anche il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese di lite.
8. – Gli assunti dell’appellante sono infondati.
8.1. – Come emerge dalla pur complessa ricostruzione in fatto e diritto della motivazione che sorregge la determinazione provinciale, il contenuto dispositivo dell’atto impugnato finisce con l’incidere sulla portata dei diritti civici (ossia, diritti soggettivi) rispettivamente attribuiti alle due comunità delle frazioni del Comune di (omissis) (la frazione di (omissis) e la frazione di (omissis)), e gestiti dalle rispettive amministrazioni separate. Nella determinazione provinciale impugnata si rammenta come il commissario per la liquidazione degli usi civici (con sentenza del 10 marzo 1931, n. 390/31, confermata con sentenza della Corte di Appello del 23 marzo 1932 e con sentenza della Corte di Cassazione del 24 aprile 1933, n. 1374) riconobbe i diritti di uso civico e i beni spettanti alla frazione di (omissis). Peraltro, all’epoca, la frazione di (omissis) ricomprendeva anche l’abitato della frazione di (omissis). Istituita quest’ultima (con deliberazione della Giunta Provinciale del 16 marzo 1956), l’ASUC della frazione di (omissis) adottò il provvedimento 6 maggio 1957 con il quale stabilì che all’ASUC della frazione di (omissis) spettava la quota di diritti di uso civico e di beni pari al 27,27%.
Ciò posto, non essendosi mai provveduto “alla rettifica o quanto meno modificazione del decreto del Commissario degli usi civici 18 novembre 1938 con l’assegnazione delle terre e l’indicazione degli usi civici spettanti alla neocostituita ASUC di (omissis)”, con la determinazione impugnata la Provincia ha disposto di modificare il decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici 18 novembre 1938 (sul quale si fonda il riconoscimento anche dei diritti spettanti alla frazione di (omissis)) “nel rispetto di quanto emerge dagli atti e dai provvedimenti richiamati”, stabilendo – “al fine della definizione della quota in comproprietà /condominio delle ASUC di (omissis) e di (omissis)” – la “misura del 27,27%, a favore dell’ASUC di (omissis), e [la] misura del 72,73 % a favore dell’ASUC di (omissis), quale quota percentuale concordata in rapporto al numero degli abitanti (in allora)”.
8.2. – Pertanto, con la determinazione dirigenziale si è inciso sulla misura dei diritti di uso civico spettanti alle due frazioni (e alle rispettive amministrazioni separate), ossia su situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo.
8.3. – Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l’accertamento della esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico, nonché – quale antecedente logico giuridico della decisione – della qualità demaniale del suolo (questione che deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum): cfr., ex multis, Cass, SS.UU., n. 605 del 2015; n. 26816 del 2009; n. 7429 del 2009. Con la conseguenza che anche nel caso di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate, pur essendo relative a vizi dell’atto, attengano direttamente alla valutazione della demanialità dei terreni o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualità .
8.4. – Applicando al caso di specie i principi affermati dal giudice del riparto, va, dunque, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla estensione dei diritti di uso civico (nonché ad accertare se il contenuto dispositivo della determinazione impugnata contrasti con il giudicato formatosi a seguito della sentenza commissariale del 1931 e con il decreto di assegnazione del 1938).
9. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 688/2020), come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 19 giugno 2019, n. 92.
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Grasso – Presidente FF
Alberto Urso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere
Giorgio Manca – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply