Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 febbraio 2022| n. 3372.
Ricorso straordinario deve essere proposto nel termine lungo.
In tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la tardività del ricorso ex art. 111 Cost., presentato contro la conferma, in sede di reclamo, di una misura limitativa della responsabilità genitoriale, in quanto notificato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata).
Sentenza|3 febbraio 2022| n. 3372. Ricorso straordinario per deve essere proposto nel termine lungo
Data udienza 30 settembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Filiazione di minori – Limitazioni della responsabilità genitoriale – Presupposti – Articoli 330 e 333 cc – Elementi probatori – Ctu – Valutazione del giudice di merito – Articolo 336 cc – Criteri – Articolo 327 cpc – Impugnazioni – Decorrenza del termine – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), madre della minore (OMISSIS) (nata a (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), padre della minore (OMISSIS) (nata a (OMISSIS));
– intimato –
avverso il decreto n. 1289/2020, depositato il 23/01/2020, della Corte di appello di Milano;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per parte ricorrente;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato in data 11/1/2009, il Tribunale per i minorenni di Milano, su ricorso del Pubblico Ministero, ha disposto l’affidamento della minore (OMISSIS), figlia delle parti in causa, coniugi separati, al Comune di residenza, con collocamento presso la madre (in precedenza affidataria esclusiva), prevedendo un supporto psicologico per la minore, al fine di sostenerla nella relazione con i genitori, incaricando l’ente affidatario di regolare gli incontri in il padre e adottando ulteriori prescrizioni nei confronti dei genitori.
Proposto reclamo principale da parte di (OMISSIS) e reclamo incidentale da parte di (OMISSIS), con provvedimento depositato il 23/01/2020, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza tenuta in pari data, la Corte di appello di Milano ha rigettato entrambe le impugnazioni.
Avverso quest’ultima statuizione, con ricorso notificato in data 11/01/2021, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
(OMISSIS), nonostante la ritualita’ della notifica, e’ rimasto intimato.
Ricorso straordinario per deve essere proposto nel termine lungo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di ricorso e’ dedotta la nullita’ del
decreto per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Corte d’appello rigettato il reclamo della ricorrente sulla base di una CTU espletata, ben sei anni prima della decisione, nel corso del giudizio di separazione tra i genitori della minore, priva pertanto di attualita’, che, inoltre, concludeva suggerendo l’affidamento esclusivo alla ricorrente, e non l’eteroaffidamento, disposto senza diverse, e piu’ attuali, indicazioni provenienti da un soggetto qualificato come era stato il CTU, senza diversificare il giudizio negativo nei confronti del padre (con problemi psichici e la sua dipendenza dall’uso di sostanze alcoliche) da quello riguardante la madre e senza tenere conto che i servizi sociali, incaricati di monitorare la situazione, mai avevano messo in discussione l’idoneita’ dell’affidamento esclusivo alla madre.
2. Il ricorso e’ inammissibile per tardivita’.
2.1. E’ oramai indiscussa l’ammissibilita’ del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni riguardanti l’adozione di misure limitative o ablative della responsabilita’ genitoriale.
Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha infatti affermato che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni ex articoli 330, 333 e 336 c.c., e’ impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus (Cass., Sez. U, n. 32359 del 13/12/2018; conf. Cass., Sez. 1, n. 17177 del 14/08/2020; v. anche Cass., Sez. 6-1, n. 1668 del 24/01/2020).
In piu’ di un’occasione, la S.C. ha chiarito che si applica il termine breve per impugnare anche nel caso di presentazione di ricorso ex articolo 111 Cost., quando il provvedimento e’ stato notificato su istanza di parte, operando, in mancanza, il termine lungo di cui all’articolo 327 c.c., (v., da ultimo, con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di liquidazione del compenso professionale spettante all’avvocato, Cass., Sez. 2, n. 18004 del 23/06/2021; con riferimento ad altre fattispecie, cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 5990 del 04/03/2020 e Cass., Sez. 1, n. 10540 del 15/04/2019).
Al riguardo, va fatta applicazione del principio di diritto – costante nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) – secondo cui il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione, stabilito dall’articolo 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacche’ l’attivita’ partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo ne’ integrativo dell’efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020).
In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all’articolo 24 Cost., la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine (all’epoca annuale, ora semestrale) per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziche’ dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.
L’articolo 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Tale principio si applica a tutte le impugnazioni, senza che vi sia alcuna ragione per escludere la sua applicazione al caso di ricorso straordinario per cassazione.
2.3. Nella fattispecie, pertanto, a prescindere dalla dedotta tardiva comunicazione del provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione risulta notificato l’11/01/2021, ben oltre il termine di sei mesi, che decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, effettuata il 23/01/2020.
3. Deve, dunque, essere dichiarata l’inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso, in attuazione del seguente principio:
“In tema di termini processuali, anche il ricorso straordinario per cassazione, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, deve essere proposto nel termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioe’ dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione”.
4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso.
5. Rilevato che il processo, riguardante minori, e’ esente dal contributo unificato, non si deve dare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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