Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8406.
Ricorso per il pagamento degli onorari e foro del consumatore.
In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8406. Ricorso per il pagamento degli onorari e foro del consumatore
Data udienza 14 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Competenza per territorio – Consumatore evocato dinanzi al suo foro – Eccezione di incompetenza – Esclusione – Competenza di altri fori – Principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente è stato correttamente evocato in giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento n. 16201 – 2021 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza dei 18/19.5.2021, nella causa tra:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
udita la relazione nell’adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Benevento,
Ricorso per il pagamento degli onorari e foro del consumatore
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 24.1.2020 l’avvocato (OMISSIS) conveniva (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Benevento, nel cui circondario il convenuto era residente.
Esponeva che aveva svolto attivita’ professionale su incarico e per conto del convenuto in un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Carinola e in un giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Esponeva che nondimeno le sue spettanze erano rimaste insolute.
Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di quanto dovutogli.
2. Si costituiva (OMISSIS).
Eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del Tribunale di Benevento, siccome competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3. Con ordinanza del 17.11.2020 il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
4. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1280/2021 r.g., con ordinanza dei 18/19.5.2021 opinava a sua volta per la propria incompetenza ratione luci, siccome competente per territorio il Tribunale di Benevento, e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
5. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
6. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento.
7. Va premesso che la qualifica di consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al citato Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33 – spetta alle sole persone fisiche, allorche’ concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763).
Su tale scorta e’ innegabile che (OMISSIS) e’ consumatore.
8. Va dapprima reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all’articolo 637 c.p.c., comma 3, e del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtu’ delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5703).
9. Su tale scorta si rappresenta (in linea con quanto puntualizzato da questa Corte con ordinanza n. 21647 del 28.7.2021) quanto segue.
Per un verso, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al “suo” foro – e’ il caso de quo – non puo’ eccepire l’incompetenza e la competenza di altri fori. E non puo’ eccepirla siccome, nel solco del principio per cui e’ l’attore che sceglie il giudice competente, e’ stato correttamente evocato in giudizio.
Per altro verso, va ridefinita la correlazione tra l’evenienza in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, evenienza in cui non si riflette la regola della “prevalenza” del foro ex Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (cfr. Cass. (ord.) 30.6.2020, n. 12981, secondo cui, in tema di foro del consumatore, la nullita’ della relativa clausola derogatoria non e’ rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale e’ presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualita’, cioe’ del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullita’, quindi, non potra’ essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, ne’ d’ufficio dal giudice), e l’evenienza in cui il consumatore, evocato dinanzi al “suo” foro, eccepisca la competenza di un foro diverso.
Nella prima ipotesi, nel solco del principio per cui e’ l’attore che sceglie il giudice competente, al connotato della “prevalenza” del foro del consumatore e’ da anteporre il connotato della sua “derogabilita’” da parte dello stesso consumatore, ossia da parte del medesimo soggetto “debole” a favore del quale la “prevalenza” del foro ex Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e’ prefigurata.
Nella seconda ipotesi, viceversa, ma del pari nel solco del principio per cui e’ l’attore che sceglie il giudice competente, il connotato della “prevalenza” del foro del consumatore, correttamente prescelto dall’attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua “derogabilita’” da parte dello stesso consumatore.
10. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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