Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2022| n. 77.
Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza di una domanda azionata in via monitoria dalla titolare di una farmacia convenzionata nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa dimostrazione della qualità di erede in capo al ricorrente che aveva soltanto dichiarato di essere erede della defunta senza in alcun modo comprovare la sussistenza effettiva della suddetta qualità, né tantomeno la sua condizione di erede unico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 settembre 2019, n. 24050; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 gennaio 2011, n. 1943).
Ordinanza|4 gennaio 2022| n. 77. Ricorso per cassazione in qualità di successore
Data udienza 30 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Processo civile – Successione – Soggetto proponente il ricorso per cassazione in qualità di successore – Titolo universale o particolare di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio – Allegazione della propria legitimatio ad causam – Subentro nella medesima posizione del dante causa – Onere della prova – Difetto – Regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione – Effetti – Rilievo d’ufficio – Conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20048-2020 proposto da:
(OMISSIS), in qualita’ di erede della Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
E’ impugnata con cinque motivi di ricorso la sentenza, n. 232 del 27/03/2019, della Corte di Appello di Messina che in controversia tra la farmacista (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) ha dichiarato cessata la materia del contendere in causa in cui era stata soltanto parzialmente accolta, in primo grado, l’opposizione dell’Azienda Sanitaria al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Dott.ssa (OMISSIS), nella qualita’ di titolare di farmacia convenzionata.
La Azienda Sanitaria provinciale e’ rimasta intimata.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilita’, e’ stata ritualmente comunicata.
Il ricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria in via telematica.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.
Il primo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 1193, 1195 e 2697 c.c., e dell’articolo 111 Cost..
Il secondo mezzo pone censura di motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., degli articoli 1188 e 1189 c.c., e dell’articolo 111 Cost..
Il terzo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’articolo 91 c.p.c., in punto di regolazione delle spese di lite.
Il quarto, e ultimo, mezzo pone censura di omesso esame di fatto decisivo in relazione all’articolo 132 c.p.c, comma 1, n. 4.
Il ricorso e’ inammissibile, per mancata dimostrazione della qualita’ di erede, in quanto (OMISSIS) ha soltanto dichiarato di essere erede della defunta (OMISSIS), ma non ha in alcun modo comprovato la sussistenza effettiva della detta qualita’, e peraltro di essere erede unico. In materia deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio presta adesione e intende dare continuita’, secondo il quale il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualita’ di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresi’ fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, e’ rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso (Cass. n. 24050 del 26/09/2019 Rv. 655307 – 01).
E’ appena il caso di aggiungere, ai fini di completezza motivazionale, che: il primo motivo e’ inammissibile in quanto rispetto al rilievo di mancata contestazione della differenza fra credito ingiunto e quello ritenuto a saldo dalla Azienda Sanitaria Provinciale si oppongono le non pertinenti contestazioni relative al diverso aspetto dell’adempimento (peraltro, da considerare tardive quelle in comparsa conclusionale), per il resto incentrandosi il motivo sul giudizio di fatto.
Il secondo motivo e’ infondato alla stregua della oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23084 del 16/11/2005 Rv. 585557 – 01) che ha affermato che “In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell’ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l’avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorche’ senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all’azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell’ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicche’ non v’e’ luogo per l’attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia gia’ proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, cosi’ facendo quanto dovuto per adempiere, mentre e’ il creditore a dover a questo punto collaborare per ricevere il pagamento”.
Il terzo motivo e’ inammissibile perche’, avendo il giudice dell’impugnazione ritenuto provato l’adempimento, ha provveduto sulle spese coerentemente a tale conclusione, mentre la compensazione resta riservata alla sua discrezionalita’ (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 – 01).
Il quarto, e ultimo, motivo e’ inammissibile perche’ denuncia la motivazione apparente, ma in realta’ confuta il giudizio di fatto.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo la controparte spiegato alcuna attivita’ difensiva.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply