Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2022| n. 6611.
Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Ordinanza|1 marzo 2022| n. 6611. Ricorso per cassazione in cui manchi l’esposizione dei fatti di causa
Data udienza 17 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE – PROFUGHI E RIFUGIATI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36727/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
Ricorso per cassazione in cui manchi l’esposizione dei fatti di causa
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 30/10/2018, ha respinto il ricorso Decreto Legislativo n. 25 del 2008, ex articolo 35-bis, proposto dal cittadino nigeriano (OMISSIS), nato a (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato nonche’ del diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o quella umanitaria.
Il richiedente aveva dichiarato: di essere cristiano; di aver perso i genitori a causa di un’esplosione in una chiesa avvenuta nel (OMISSIS); di essersi trasferito a (OMISSIS) presso uno zio; di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che volevano reclutarlo nella mafia nigeriana e che lo avevano accoltellato a seguito del suo rifiuto; di essere stato poi rapito da tre uomini armati e di essere riuscito a scappare in un momento di loro distrazione; di essere andato a lavorare in (OMISSIS) presso un benefattore di religione islamica che gli aveva pagato il viaggio ma che, avendolo sorpreso a pregare, lo aveva costretto ad andarsene; di essere approdato in Italia il 28/08/2016.
1.1. Il tribunale, sentito il ricorrente, ha ritenuto che il suo racconto fosse del tutto inattendibile e che comunque i rischi paventati potrebbero sussistere solo a (OMISSIS), dove egli ha vissuto per pochi anni col padre, mentre la madre (in realta’ non deceduta ma solo ferita nell’esplosione), il fratello e la sorella vivono ancora a (OMISSIS); ha quindi escluso che la Nigeria versi in una situazione di violenza indiscriminata Decreto Legislativo n. 251 del 2007, ex articolo 14 lettera c), sulla base di C.O.I. qualificate e aggiornate al 2017; ha infine rigettato la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari per la mancata allegazione di profili di vulnerabilita’ del richiedente e di un suo percorso di integrazione in Italia.
2. (OMISSIS) ha impugnato il predetto decreto con tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.
CONSIDERATO
Che:
2.1. Con il primo motivo – rubricato “mancata assunzione mezzi di prova; violazione Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 10, lettera c), in relazione all’articolo 24 Cost., comma 2” – si lamenta, sostanzialmente, che “le incongruenze dell’audizione avrebbero meritato un approfondimento” e che l’attentato del (OMISSIS) nella chiesa avrebbe potuto accertarsi tramite una richiesta di informativa al Dipartimento degli Affari esteri o alla competente Ambasciata in Italia.
2.2. Il secondo mezzo – rubricato “violazione dell’articolo 50 bis c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 738 c.p.c.; mancata composizione collegiale udienza istruttoria” – ci si duole che l’udienza istruttoria sia stata tenuta in forma monocratica, mentre “il giudice relatore nominato nel rito camerale ai sensi dell’articolo 738 c.p.c., ha la funzione di acquisire le informazioni sullo stato del procedimento per riferire al collegio”, non gia’ di disporre l’assunzione delle prove con “espropriazione dei poteri del collegio”.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articoli 3 e 7, anche in relazione alla violazione del diritto di difesa; difetto di motivazione”, perche’ il tribunale avrebbe dovuto “citare le fonti consultate e l’anno di riferimento, anche al fine di verificare l’attendibilita’ delle stesse”.
3. Preliminarmente si rileva la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’articolo 366 c.p.c., n. 3), requisito essenziale poiche’ l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda e’ funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilita’, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018, 7025/2020, 28780/2020).
3.1. Al riguardo le sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la mancanza di tale requisito “non puo’ essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, ne’ attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. U., 11308/2014).
3.2. In ogni caso, anche volendo attingere complessivamente agli atti di causa per colmare la carenza espositiva del ricorso, nel rispetto dei principi generali da ultimo formulati dalla Corte Edu 28 ottobre 2021, Succi ed altri c. Italia (che ha riconosciuto la legittimita’ in astratto del requisito dell’autosufficienza del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, pur ravvisando in concreto, per uno dei ricorsi riuniti, la violazione dell’articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo della lesione del diritto di accesso al giudizio di legittimita’), i singoli motivi in cui l’atto si articola non superano il vaglio di ammissibilita’.
3.3. In particolare, il primo veicola una censura generica, in quanto l’audizione in sede giudiziale c’e’ stata e gli elementi di fatto valutati dal tribunale risultano molteplici, mentre la doglianza si concentra solo sulla circostanza della “morte dei genitori (rimasti vittima di un attentato in una chiesa)”, la quale peraltro e’ stata scrutinata, insieme a tutte le altre dichiarazioni di (OMISSIS), sotto il profilo della non credibilita’ – ampiamente motivata a pag. 5 e 6 del decreto impugnato – laddove il tribunale ha concluso che il ricorrente “a domanda di chiarimenti del giudice ha risposto che in realta’ sua madre rimaneva ferita e restava ricoverata in ospedale a (OMISSIS)”.
3.2. Il secondo difetta di specificita’, stante la mancata allegazione dei verbali del procedimento, e comunque non lascia comprendere in cosa sia consistita, in concreto, la violazione processuale denunciata.
3.3. Il terzo infine e’ per un verso infondato, poiche’ in realta’ il Tribunale ha menzionato espressamente le C.O.I. consultate (rapporto EASO del giugno 2017), per altro verso generico, sia nel suo collegamento al motivo precedente, sia con riguardo alla non meglio indicata “documentazione depositata dal ricorrente sulla situazione della Nigeria” che evidenzierebbe “un grado di violenza indiscriminata”.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessita’ di statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.
5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019; Cass. Sez. U., 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply