Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4930.
Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’articolo 369, comma 1, del codice di procedura civile, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo Pec) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.
Ordinanza|15 febbraio 2022| n. 4930. Ricorso per cassazione improcedibile
Data udienza 19 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Successioni – Donazioni – Vendite simulate – Collazione e riduzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10250-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2405/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/10/2013;
Lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Ricorso per cassazione improcedibile
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del novembre del 1987, (OMISSIS) conveniva in giudizio i fratelli unilaterali, (OMISSIS) e (OMISSIS), e la loro madre (OMISSIS), nonche’ i coniugi dei fratelli, (OMISSIS) e (OMISSIS), rilevando che era deceduto il padre (OMISSIS) nel (OMISSIS), il quale aveva posto in essere in vita, tramite vendite simulate, numerose donazioni in favore dei figli nati dalle seconde nozze, e dei loro rispettivi coniugi.
Concludeva, quindi, affinche’ le donazioni fossero poste in collazione e comunque sottoposte a riduzione.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Verona, con sentenza non definitiva n. 1658/1999, rigettava la domanda di simulazione dei contratti di vendita dei beni immobili, accogliendo invece la richiesta di includere nella divisione del danaro appartenente al de cuius.
All’esito dell’ulteriore istruttoria, il medesimo Tribunale con la sentenza definitiva n. 688/2006 accoglieva in parte la domanda di riduzione dell’attrice, attribuendole l’esclusiva proprieta’ di alcuni terreni in (OMISSIS), con la condanna dei fratelli e della seconda moglie del padre, a corrisponderle una somma a titolo di integrazione della legittima.
Entrambe le sentenze erano appellate dall’attrice, e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2405 del 14 ottobre 2013, confermava integralmente la sentenza non definitiva, ed in parziale riforma di quella definitiva condannava i convenuti al pagamento della somma gia’ indicata in primo grado, ma con la rivalutazione Istat, compensando per l’effetto le spese del grado.
La sentenza di appello, dopo aver mostrato di condividere i profili di carattere generale che avevano indotto il Tribunale ad escludere l’esistenza di simulazioni ovvero di donazioni indirette, anche in ragione della capacita’ economica del fratello (OMISSIS), e ritenuta la non persuasivita’ degli argomenti presuntivi offerti da parte attrice quanto al carattere liberale degli atti impugnati, passava ad esaminare i vari atti oggetto di causa.
Per quanto ancora rileva in questa sede, quanto alle vendite avvenute in data 14/3/1985, i giudici Di appello, tenuto conto delle prove assunte, ritenevano che fosse stata confermata la conclusione del Tribunale secondo cui il prezzo era stato pagato dagli acquirenti (OMISSIS) e (OMISSIS) con denaro fornito dal padre della seconda e versato contemporaneamente alla messa all’incasso dell’assegno, che in base al contratto costituiva il mezzo di pagamento.
Ricorso per cassazione improcedibile
Infatti, era emerso che l’assegno, inizialmente risultato privo di provvista, era stato coperto dopo pochi minuti dalla sua presentazione in banca con un versamento in contanti, non potendosi pero’ sostenere che tale somma fosse stata fornita dallo stesso de cuius e dalla moglie, piuttosto che dal padre della (OMISSIS).
Ove vi fosse stata la volonta’ di occultare la reale provenienza del denaro, l’operazione era stata in concreto mal realizzata. Quanto al mancato versamento della somma cosi’ incassata sul conto corrente del de cuius, occorreva ricordare che parte venditrice era anche la (OMISSIS), il che non escludeva che il prezzo fosse stato poi riversato sul conto di quest’ultima.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sula base di quattro motivi.
(OMISSIS), anche quale coerede della defunta madre (OMISSIS), ha resistito con controricorso, evidenziando che nel corso del giudizio di appello era deceduta la sorella (OMISSIS).
La ricorrente ha quindi notificato il ricorso anche a (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi della originaria parte convenuta.
Gli stessi sono rimasti intimati come peraltro anche (OMISSIS) e (OMISSIS).
Parte ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia quanto ai tre rogiti stipulati in data 14/3/1985 la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. quanto alla valutazione dei caratteri indicatori della presunzione dimostrativa della simulazione, avendo i giudici di appello compiuto una valutazione atomistica degli elementi indiziari offerti dalla ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso, sempre in relazione ai tre rogiti del 14 marzo 1985 denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1417 c.c., in tema di onere della prova della simulazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Ricorso per cassazione improcedibile
Infatti, una volta appurato che non era stata offerta la prova dell’incasso del prezzo da parte del de cuius, unico venditore dei beni, si sarebbe dovuta trarre la conclusione della natura simulata delle vendite, essendo onere dell’acquirente, al fine di conseguire il rigetto della domanda di simulazione, dimostrare l’effettivo versamento del prezzo.
Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancata considerazione degli esiti della CTU su di un punto decisivo della controversa.
Sempre con riferimento ai tre rogiti del 14 marzo 1985, sono state trascurate le riflessioni della CTU che aveva evidenziato come non vi fosse alcuna prova che le somme costituenti il prezzo fossero poi effettivamente pervenute nella disponibilita’ di (OMISSIS), sottolineando che la complessiva operazione avvenuta in occasione delle vendita si configurava come un’ipotesi di closing finanziario, volta a creare una falsa apparenza di un’operazione bancaria mai eseguita.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1414 c.c. e articolo 112 c.p.c., in quanto i giudici di appello hanno erroneamente qualificato come domanda nuova quella volta a far accertare che le vendite del 14 marzo 1985 fossero dei negozi misti a donazione, e non anche dei contratti simulati, trascurando quello che e’ stato sin dall’inizio il reale contenuto delle domande avanzate.
3. Il ricorso per cassazione e’ improcedibile, in applicazione del principio secondo cui deve trarsi tale conseguenza, qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’articolo 369 c.p.c., comma 1, copia autenticai della sentenza, priva pero’ della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente. (cosi’ Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 36719; 2021; Cass. n. 792/2022; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 14839/2020).
Infatti, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le e’ stata notificata in data 28/3/2014, non risulta pero’ depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza pero’ che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec, il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformita’.
Ne’ alla omessa produzione puo’ ritenersi che si sia posto rimedio per effetto della produzione ex articolo 372 c.p.c. avvenuta in prossimita’ dell’udienza di discussione, atteso che tale successiva produzione puo’ ovviare alla sola omissione dell’attestazione di conformita’, ma purche’ sia sta tempestivamente depositata la stampa del messaggio della pec.
A tal fine rileva quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019. Tale decisione, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilita’ del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorche’ prive di attestazione di conformita’ del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso e’ dato al ricorrente provvedere al deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformita’ del messaggi cartacei. Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che pero’ si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1 anche i detti messaggi pec con annesse ricevute. Nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo copia della sentenza d’appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza, nella produzione della ricorrente.
Ricorso per cassazione improcedibile
4. Ne’ la declaratoria di improcedibilita’ puo’ ritenersi impedita per effetto della pendenza dinanzi alla Corte di altro ricorso (n. R.G. 2254/2017) promosso dall’odierno controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 419/2017 che ha invece disposto la revocazione della sentenza in questa sede impugnata.
Rileva il Collegio che nel ricorso a pag. 13 si specifica che avverso la sentenza d’appello era stata altresi’ avanzata domanda di revocazione, sul presupposto che, quanto alle tre vendite poste in essere in data 14 marzo 1985, i giudici di appello fossero incorsi in un errore di fatto revocatorio, nella parte in cui avevano erroneamente affermato che le vendite fossero state poste in essere in qualita’ di parte venditrice sia da (OMISSIS) che da (OMISSIS).
Sempre a pag. 14 si aggiunge che l’interesse al ricorso avanzato in questa sede era relativo all’accertamento della simulazione delle tre vendite de 14 marzo 1985, aggiungendosi che ove la Corte d’Appello avesse accolto la richiesta di revocazione della sentenza d’appello, il giudizio di cassazione sarebbe stato destinato ad estinguersi per cessazione della materia del contendere, ribadendosi quindi come fosse ancora attuale l’interesse della ricorrente a vedere accertata la natura simulata solo dei tre atti di vendita in questione, per l’appunto oggetto dei quattro motivi di ricorso. Con ordinanza del 4-26 giugno 2015, la Corte d’Appello di Venezia ai sensi dell’articolo 398 c.p.c., comma 4 ha disposto la sospensione del giudizio di legittimita’ in attesa della definizione del giudizio di revocazione.
Emerge poi che la stessa Corte d’Appello, quale giudice della revocazione, con sentenza non definitiva n. 419 del 23 febbraio 2017 ha accolto la revocazione, dichiarando che le vendite del 14 marzo 1985 erano simulate dissimulando in realta’ una donazione, statuendo quindi che i beni venduti erano in realta’ ricompresi nell’asse relitto.
Nel prosieguo dell’istruttoria, con sentenza n. 75 del 7 gennaio 2020, la Corte distrettuale ha accolto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, come integrata per effetto della precedente sentenza non definitiva, con l’assegnazione delle quote ivi determinate, ed ha rimesso la causa in istruttoria per il frazionamento dei beni oggetto delle assegnazioni in proprieta’ esclusiva.
Infine, con sentenza definitiva n. 2161 del 30 luglio 2021, la Corte di merito ha preso atto dei frazionamenti eseguiti ed ha specificato, anche con l’indicazione dei dati catastali, i beni destinati a formare le quote assegnate ai condividenti, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo la residua parte a carico dei coeredi convenuti, statuendo pero’ che le spese di CTU dovessero essere sopportate da tutti i condividenti, in proporzione delle quote ereditarie.
Ricorso per cassazione improcedibile
5. Cosi’ riassunte le vicende del giudizio di revocazione, assume pare ricorrente la necessita’ di dover coordinare il presente giudizio con quello successivamente introdotto per l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello n. 419/2017, sopra richiamata, invocando i precedenti che appunto prevedono la riunione tra il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello e quello successivamente proposto averso la sentenza che abbia deciso sulla revocazione avverso la medesima sentenza.
Tuttavia, rileva la Corte che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralita’ di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli articoli 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta riunione tra un ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello e quello avverso la decisione che aveva deciso l’impugnazione per revocazione avverso la medesima sentenza di appello (Cass. n. 14365/2019).
Ricorso per cassazione improcedibile
In presenza quindi di una possibilita’ di immediata definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sussistono quindi validi motivo per escludere la richiesta riunione.
Va pero’ anche evidenziato che, la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. S.U. n. 10553/2017) la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che da’ luogo all’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perche’ e’ in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacche’ la suddetta revocazione costituisce una mera possibilita’ mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e’ attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (conf. Cass. n. 9201/2021; Cass. n. 21951/2013).
In tal senso rileva la previsione di cui all’articolo 403 c.p.c. che prevede che avverso la sentenza emessa all’esito della revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, in ragione dell’effetto sostitutivo che, per l’ipotesi di accoglimento della revocazione, produce la sentenza emessa ex articolo 402 c.p.c. rispetto alla sentenza revocata (e cio’ anche nel caso in cui la decisione sul rescissorio sia affidata ad una successiva pronuncia per la necessito’ dell’assunzione di nuovi mezzi istruttori come appunto previsto dall’articolo 402 c.p.c., comma 2).
Ne consegue che, la declaratoria di improcedibilita’ del presente ricorso lascia impregiudicata la decisione emessa nel merito a favore della ricorrente all’esito del giudizio di revocazione, ferma restando la successiva valutazione devoluta alla Corte per effetto del ricorso promosso separatamente dal controricorrente avverso tale ultima sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.
Ricorso per cassazione improcedibile
7. Poiche’ il ricorso e’ dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in o’ complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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