Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 31443.
Ricorso per cassazione e procura autenticata da procuratore non iscritto all’albo speciale
È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi e che l’invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto.
Sentenza|| n. 31443. Ricorso per cassazione e procura autenticata da procuratore non iscritto all’albo speciale
Data udienza 9 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione ex art. 2932 cc – Ricorso per cassazione – Procura rilasciata a due difensori – Sottoscrizione da parte di uno dei procuratori non iscritto all’albo speciale – Inammissibilità
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14154/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
COMUNE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (-) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6904/2018 depositata il 30/10/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2023 dal Presidente Dott. MAURO MOCCI.
Ricorso per cassazione e procura autenticata da procuratore non iscritto all’albo speciale
FATTI DI CAUSA
La s.r.l. (OMISSIS) evocava il Comune di (OMISSIS) avanti il Tribunale della stessa citta’, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., domandando l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare, a suo tempo sottoscritto dall’Ente territoriale il 1 luglio 1982 con la (OMISSIS) s.n.c., dante causa dell’attrice.
Senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, il giudice adito respingeva la domanda.
Su gravame della soccombente, con sentenza n. 6904 depositata il 30 ottobre 2018, la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado rilevava che l’originaria controparte (OMISSIS) s.n.c. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di (OMISSIS), senza aver adempiuto ai propri obblighi di versamento degli oneri di urbanizzazione in favore del Comune. D’altronde, la disciplina fallimentare avrebbe attribuito al curatore il subentro in tutti i rapporti giuridici, compreso quello di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto della proprieta’ ed, in mancanza, il decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione avrebbe trasferito il solo diritto di superficie.
Contro la predetta sentenza, la s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Ricorso per cassazione e procura autenticata da procuratore non iscritto all’albo speciale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con la prima doglianza, la ricorrente assume la violazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 72, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, giacche’ il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che il diritto di superficie da trasformare in diritto di proprieta’ era intervenuto l'(OMISSIS), con il contratto fra (OMISSIS) e Comune di (OMISSIS). Essendo la successione dei rapporti giuridici limitata esclusivamente a rapporti in corso di esecuzione, l’errore della sentenza impugnata sarebbe consistito nel non considerare che, al momento della proposizione della domanda, piena ed esclusiva titolare del diritto gia’ della (OMISSIS) sarebbe stata la (OMISSIS) s.r.l., mentre nessuna titolarita’ sarebbe residuata in capo alla curatela.
2) Attraverso la seconda censura, la (OMISSIS) lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 costituito dal contratto del (OMISSIS) e dalle sue applicazioni.
3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, giacche’ la Corte d’appello avrebbe omesso qualunque valutazione e ricerca circa la comune intenzione delle parti contrattuali.
4) Questa Corte deve pero’ delibare l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune controricorrente, secondo cui la procura speciale allegata al ricorso di (OMISSIS) s.r.l., sia pur rilasciata a due procuratori, di cui uno cassazionista (avv. (OMISSIS)), sarebbe stata autenticata da procuratore non iscritto all’apposito Albo dei patrocinatori dinanzi alle Magistrature superiori (avv. (OMISSIS)).
L’eccezione e’ fondata e determina la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello “ius postulandi” e che l’invalidita’ della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’articolo 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto (Sez. 61, n. 20468 del 12 ottobre 2015; Sez. 3, n. 16915 del 21 luglio 2009).
A nulla rileva che il ricorso sia stato sottoscritto o la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell’albo di patrocinanti in Cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
Ricorso per cassazione e procura autenticata da procuratore non iscritto all’albo speciale
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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