Ricorso per cassazione e l’ipotesi di “doppia conforme”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 luglio 2022| n. 22601.

Ricorso per cassazione e l’ipotesi di “doppia conforme”

In tema di ricorso per cassazione, ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Nel caso di specie, rilevato che nessuna differenza era dato cogliere nella “ratio decidendi” tra i due giudizi di merito e che gli stessi ricorrenti avevano comunque omesso di porla in risalto, la Suprema Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 dicembre 2016, n. 26774).

Ordinanza|19 luglio 2022| n. 22601. Ricorso per cassazione e l’ipotesi di “doppia conforme”

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ipotesi di doppia conforme – Articolo 348 – ter, commi 4 e 5, c.p.c. – Inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Ricorrenza anche quando due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico – argomentativo – Relazione con i fatti principali oggetto della causa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25991/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (null) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 231/2021 depositata il 02/07/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI.

Ricorso per cassazione e l’ipotesi di “doppia conforme”

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Campobasso, che aveva respinto il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Campobasso. Quest’ultimo aveva confermato il decreto ingiuntivo richiesto dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. nonche’ dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), volto ad ottenere il pagamento di un credito, fissato in corso di causa in Euro 41.827,13.

CONSIDERATO

che:
il ricorso e’ affidato a tre formali motivi;
che, col primo, si invoca la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), giacche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il difetto di legittimazione passiva costituiva una mera difesa e che, in ogni caso, controparte sarebbe stata a conoscenza della trasformazione della s.n.c. in s.r.l., sicche’ non sarebbe stata legittimata a chiedere il pagamento ai soci;
che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2702 c.c., e dell’articolo 214 c.p.c., nonche’ motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), giacche’ i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto che i documenti di trasporto e consegna, quali scritture provenienti da terzi estranei, costituissero prove atipiche, contestabili senza necessita’ di ricorrere alla querela di falso o al disconoscimento di scrittura privata;
che la terza censura e’ volta a rilevare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., nonche’ motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), in quanto la Corte molisana avrebbe fatto malgoverno dei principi inerenti l’onere probatorio, con particolare riguardo al disconoscimento dei buoni di consegna ed alle dichiarazioni assunte in sede testimoniale;
che (OMISSIS) s.r.l. si e’ costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario;
che il primo motivo e’ inammissibile;
che, per un verso, avendo la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale, ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente inammissibilita’ della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando la decisione di secondo grado e’ interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia’ assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016);
che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, ne’ i ricorrenti le hanno poste in risalto;
che, per altro verso, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014);
che, nella specie, i ricorrenti non hanno indicato alcun preciso fatto storico, il cui esame sia stato omesso dalla Corte;
che il secondo motivo e’ inammissibile;
che la sentenza impugnata ha dato conto di aver valutato non solo i documenti di trasporto e consegna “non solo il comportamento processuale degli opponenti, non esplicitamente volto a negare il rapporto con la societa’ opposta o a contestare specifiche forniture…ma anche le risultanze delle prove testimoniali espletate su istanza dell’opposta”;
che la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016);
che anche il terzo motivo e’ inammissibile, posto che la sentenza impugnata ha mostrato di aver valutato, in maniera logica e plausibile, le risultanze documentali e testimoniali;
che la differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non puo’ tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013);
che alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
che ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3,500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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