Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 23 aprile 2020, n. 12784.
Massima estrapolata:
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all’art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile, non intervenuta in udienza, in considerazione della tardività del deposito della memoria difensiva, con conseguente impossibilità di tener conto delle deduzioni in essa contenute).
Sentenza 23 aprile 2020, n. 12784
Data udienza 23 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Truffe aggravate – Condanna – Presupposti – Trattamento sanzionatorio – Parametri – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 19/09/2019 dalla CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELTRANI SERGIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato parzialmente – quanto all’affermazione di responsabilita’ per plurime truffe aggravate – la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia, in data 23/10/2018; la Corte di appello ha ridotto la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori reato ascritti all’imputato.
In data 15.1.2020 e’ stata depositata, nell’interesse della parte civile, una memoria con richiesta di liquidazione delle proprie competenze.
All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile perche’ tardivo.1. Invero:
– la sentenza impugnata e’ stata deliberata in data 19.9.2019;
– il termine di gg. 15 per il deposito dei motivi scadeva in data 4.10.2019;
– i motivi sono stati tempestivamente depositati (in data 1.10.2019);
– il termine per proporre ricorso scadeva in data 3.11.2019;
– il ricorso e’ stato spedito in data 6.11.2019 come da annotazione di cancelleria in calce alla sentenza impugnata.
1.1. Il ricorso conteneva, comunque, motivi:
– privi della necessaria specificita’, quanto alle affermazioni di responsabilita’, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, gia’ ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello (f. 3 ss. della sentenza impugnata) con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente;
– manifestamente infondati quanto all’invocata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo L), non avendo il ricorrente considerato le intervenute sospensioni, puntualmente riepilogate dalla Corte di appello in motivazione (f. 3 della sentenza impugnata: rinvio per astensione forense dal 16.6.2017 al 9.1.2018, per complessivi 207 giorni, e conseguente scadenza del termine di prescrizione a partire dal 24.9.2019).
2. Non puo’ porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale inammissibilita’ del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, piu’ volte chiarito che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p.” (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilita’ del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).
3. La declaratoria d’inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entita’ di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilita’ – della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
4. In data 15 gennaio 2020 e’ pervenuta memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado nell’interesse della p.c..
La memoria, di per se’ intempestiva (perche’ depositata in violazione del termine di giorni quindici previsto dall’articolo 611 c.p.p., ovvero soltanto sette giorni liberi prima dell’odierna udienza, secondo il consolidato orientamento di questa Corte applicabile anche per il procedimento in udienza pubblica, in quanto disposizione finalizzata a garantire la pienezza e l’effettivita’ del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate: per tutte, Sez. 3, sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272553), e quindi da non prendere in esame quanto alla parte argomentativa (cfr. § 3.4.1. s. di queste Considerazioni in diritto), va valutata esclusivamente quanto alla richiesta di liquidazione, per la quale analogo termine non e’ previsto.
4.1. E’ nota al collegio l’esistenza di un contrasto in ordine alla liquidazione delle spese del grado di legittimita’ in favore della parte civile che non sia intervenuta all’udienza pubblica, ma si sia limitata a depositare memorie.
4.1.1. Un orientamento ritiene che non competano le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (in tal senso, piu’ recentemente, Sez. II, n. 38713 del 6/06/2014, Rv. 260519; Sez. V, n. 44396 del 18/6/2015, Rv. 266403; Sez..V, n. 47553 del 18/09/2015, Rv. 265918; Sez. IV, n. 30557 del 7/06/2016, Rv. 267690; Sez. II, n. 52800 del 25/11/2016, Rv. 268768; Sez. V, n. 29841 del 7/5/2018, Rv. 273332; Sez. VI, n. 9430 del 20/2/2019, Rv. 275882).
4.1.2. Altro orientamento ritiene che ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali la parte civile che, nel giudizio di legittimita’, pur dopo aver depositato memorie, non intervenga alla discussione in pubblica udienza, in quanto, da un lato, la sua mancata presentazione non puo’ essere qualificata come revoca tacita della costituzione e, dall’altro, il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 12, attribuisce rilievo alla partecipazione in se’ alla fase decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte (Sez. V, n. 36805 del 22/06/2015, Rv. 264906; Sez. V, n. 6052 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv. 266021; Sez. IV, n. 38227 del 21/6/2018, Rv. 273802); non avrebbe diritto al rimborso unicamente la parte civile che, non intervenuta in pubblica udienza per la discussione, si sia limitata a trasmettere una memoria contenente argomentazioni non decisive ai fini dell’esito del ricorso (Sez. V, n. 31983 del 14/3/2019, Rv. 277155; Sez. V, n. 30743 del 26/3/2019, Rv. 277152).
4.2. A parere del collegio, il primo orientamento, tradizionalmente dominante (a partire da Sez. V, n. 1693 del 31/01/1995, Rv. 200664), e soltanto di recente rimesso in discussione, non puo’ essere condiviso.
4.2.1. Come gia’ osservato da Sez. II, sentenza n. 40855 del 19/04/2017, n. m. sul punto, deve premettersi che, ai sensi dell’articolo 523 c.p.p. (norma generale dettata in tema di dibattimento), il difensore della parte civile, al pari dei difensori delle altre parti, e’ tenuto a “formulare ed illustrare” le proprie conclusioni (comma 1) e solo successivamente “presenta conclusioni scritte” (comma 2).
Ai sensi dell’articolo 614 c.p.p. (norma speciale), davanti alla Corte di cassazione si osservano, in quanto applicabili, tra le altre, le norme concernenti la direzione della discussione (articoli 523 e 524 c.p.p.): dopo aver fatto rinvio (per quello che in questa sede interessa) all’articolo 523 c.p.p. – ma soltanto nella parte in cui detta disposizioni concernenti la direzione della discussione, non anche nella parte in cui prevede che la parte civile depositi conclusioni scritte dopo averle formulate ed illustrate oralmente – l’articolo 614 c.p.p., prevede una disciplina “speciale” (stabilendo che “dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche” (comma 4)), senza riprodurre quanto stabilito dall’articolo 523 c.p.p., comma 2, in ordine alla necessita’ del deposito, solo successivamente alla discussione orale, delle conclusioni scritte.
La previsione di questa disciplina speciale trova una evidente giustificazione nel rilievo che solo nel giudizio di legittimita’, non anche in quelli di merito, la partecipazione all’udienza della difesa (anche) della parte civile e’ facoltativa, non obbligatoria: ai sensi dell’articolo 614 c.p.p., comma 2, infatti, le parti. private “possono”, non “devono”, comparire per mezzo dei loro difensori.
4.2.2. L’articolo 168 disp. att. c.p.p. dispone l’applicazione, nel giudizio di cassazione, delle “disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado” (cosi’, testualmente ed inequivocabilmente, l’articolo 168 disp. att. c.p.p.): in virtu’ di tale rinvio, deve ritenersi senz’altro richiamato anche l’articolo 153 disp. att. c.p.p., a norma del quale, “agli effetti dell’articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu’ tardi insieme alle conclusioni”: al piu’ tardi insieme alle conclusioni, ma quindi, inequivocabilmente, anche prima (ove si ritenga il contrario, la disposizione resterebbe priva di concreto significato).
E l’orientamento qui condiviso non manca di evidenziare che l’articolo 541 c.p.p., prevede – in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni – un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.
4.2.3. D’altro canto, nel giudizio di legittimita’ la mancata partecipazione della parte civile alla discussione in pubblica udienza non puo’ certamente essere qualificata come revoca tacita della costituzione ex articolo 82 c.p.p., comma 2, poiche’ la c.d. “immanenza” della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa, ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall’articolo 82 c.p.p., comma 2, peraltro applicabile soltanto al giudizio di primo grado (Sez. VI, n. 48397 dell’11/12/2008, Rv. 242132; Sez. VI, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032; Sez. V, n. 39471 del 4/06/2013, Rv. 257199); inoltre, il gia’ citato articolo 153 disp. att. c.p.p., non prevede alcuna sanzione in caso di violazioni della disciplina dettata (Sez. II, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752).
4.2.4. In virtu’ del complesso di rilievi che precede, va, pertanto, ammessa, in rito, la possibilita’, nel giudizio di legittimita’, di chiedere la liquidazione delle spese di parte civile senza intervenire alla discussione in pubblica udienza.
4.2.5. Cio’ premesso, deve ancora rilevarsi che, sia pur con riferimento al procedimento celebrato dinanzi alla VII Sezione ai sensi degli articoli 610 e 611 c.p.p., ma con affermazione di principio senz’altro valida anche nel caso in esame, questa Corte ha ritenuto che l’effettiva liquidazione delle spese di parte civile postula che quest’ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attivita’ diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139: nella specie, e’ stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilita’ operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalita’ del meccanismo di cui all’articolo 610 c.p.p., comma 1; Sez. 7, ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974: nella specie, e’ stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile,. che si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti).
4.2.6. Il principio e’ stato successivamente, e condivisibilmente, applicato anche in casi nei quali si procede in pubblica udienza (Sez. V, n. 31983 del 14/3/2019, Rv. 277155 e n. 30743 del 26/3/2019, Rv. 277152, entrambe in fattispecie nella quale la parte civile non comparsa in pubblica udienza, con la propria memoria, aveva rappresentato elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso, offrendo una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni).
4.2.7. In applicazione di tale condiviso principio, e considerato che, come anticipato, la memoria nel corpo della quale e’ stata formulata la richiesta di liquidazione in esame e’ stata depositata tardivamente, ovvero in violazione del termine di giorni 15, e che, pertanto, delle deduzioni in essa contenute non puo’ tenersi conto, deve rilevarsi che la parte civile instante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attivita’ diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.
Ne consegue che non e’ dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per la parte civile.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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