Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23632.
Ricorso ed illustrazione della corretta soluzione rispetto a quella erronea.
Quando la Corte di cassazione è sollecitata ad operare quale giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, il predetto vizio non è rilevabile “ex officio”, non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento; è necessario, pertanto, che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (Nel caso di specie, in cui parte ricorrente aveva lamentato la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione mossa in relazione alla pretesa contributiva, non avendo la corte territoriale valutato l’eccezione medesima sia in primo grado che in appello, la Suprema Corte, ritenuta la prospettazione di omessa pronuncia formulata da parte ricorrente in ossequio ai principi richiamati, ha accolto il motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 luglio 2019, n. 20181).
Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23632. Ricorso ed illustrazione della corretta soluzione rispetto a quella erronea
Data udienza 22 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Previdenza – Contratti – Giudice del merito – Error in procedendo – Rilievo del vizio ex officio e Ricerca e verifica autonome dei documenti interessati dall’accertamento – Esclusione – Elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale – Onere della parte ricorrente – Illustrazione della corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito – Verifica ed emenda dell’errore denunciato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37706-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 1231/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RITENUTO
Che:
la Corte d’Appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato dovuti i contributi 2008 alla gestione separata Inps da parte di (OMISSIS), richiamandosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30344 del 2017);
la cassazione della sentenza e’ domandata da (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente denuncia “Violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva”, per non avere la Corte territoriale valutato l’eccezione proposta in primo grado e riproposta in appello, relativamente ai redditi prodotti nell’anno 2008, il cui obbligo di versamento dei contributi scadeva il 16.06.2009, mentre l’atto che sarebbe stato valido ai fini interruttivi della prescrizione (avviso bonario anno 2008) era stato notificato al ricorrente solo il 27.07.2014, quando, ormai era gia’ scaduto il termine quinquennale di prescrizione;
il motivo merita accoglimento;
va preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso per error in procedendo e’ specificamente prospettato dalla parte ricorrente;
secondo il consolidato principio di diritto, quando questa Corte e’ sollecitata ad operare quale giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia il predetto vizio non e’ rilevabile “ex officio”, non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento; e’ necessario, pertanto, che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato. (Cass. n. 20181 del 2019);
nel caso in esame la prospettazione di omessa pronuncia e’ formulata dalla parte ricorrente in ossequio ai principi richiamati;
da quanto risulta in atti, il provvedimento gravato non ha valutato l’eccezione di prescrizione correttamente dedotta dall’odierno ricorrente fin dal primo grado del giudizio di merito, limitandosi ad affermare genericamente la ricorrenza dell’obbligo in capo allo stesso di versare alla gestione separata Inps i contributi relativi ai redditi prodotti nell’anno 2008;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che decidera’ anche in merito alle spese del giudizio di legittimita’;
in considerazione dell’esito del giudizio, si da’ atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che decidera’ anche in merito alle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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