Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 maggio 2019, n. 21726.
La massima estrapolata:
Ricorre una situazione di fatto riconducibile ad una causa di forza maggiore legittimante la restituzione nel termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen., nel caso di grave incidente d’auto subito dall’unico difensore di fiducia dell’imputato che, ricevuta la nomina in proprio favore il giorno stesso dell’incidente, si sia trovato, in conseguenza di esso, nella materiale impossibilità di depositare detta nomina con l’atto di opposizione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, la brevità del termine per proporre l’opposizione rende inesigibile sia una costante verifica, da parte dell’imputato, dell’effettiva capacità del difensore di portare a compimento il mandato conferitogli, sia il dovere, da parte di questi, qualora affetto da grave patologia, di informare direttamente od indirettamente il primo dell’impossibilità di adempiere).
Sentenza 17 maggio 2019, n. 21726
Data udienza 17 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. DI PISA Fab – rel. Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS),nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/11/2018 del GIP TRIBUNALE di LATINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22/11/2018 il G.I.P. del Tribunale di Latina ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per la proposizione di opposizione a decreto penale di condanna depositata dall’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) il 18/06/2018, giudicando non sussistente, nella specie, caso fortuito o forza maggiore in quanto, pur risultando documentato il grave incidente subito dal predetto difensore, la norma non poteva trovare applicazione in quanto la nomina era stata depositata dopo lo spirare del termine e l’atto era stato notificato in data (OMISSIS) oltre che alla parte al precedente difensore il medesimo giorno.
2. Ricorre per Cassazione il difensore di (OMISSIS) il quale deduce violazione dell’articolo 175 c.p.p. nonche’ vizio della motivazione.
Premette che il decreto era stato notificato ad altro difensore d’ ufficio e che egli era l’unico difensore di fiducia in forza del mandato ricevuto lo stesso giorno dell’incidente, mandato che non aveva potuto depositare unitamente all’opposizione in ragione dell’impedimento verificatosi e che tale situazione aveva reso impossibile l’efficace esercizio del diritto di difesa al fine dell’utile impugnazione nei termini di legge.
2.1 Il procuratore generale in sede ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’istituto in questione puo’ trovare applicazione solamente laddove il legale abbia acquisito la veste di difensore di fiducia nel suo rapporto interno con l’ufficio e che appariva ostativa la circostanza che non fosse stata dimostrata l’impossibilita’ di nominare medio tempore un sostituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Va premesso che nel valutare se la mancata presentazione dell’impugnazione nei termini di legge, da parte dell’imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni il giudice deve in particolare dar conto dell’idoneita’ o meno di essi a consentire, con l’ordinaria diligenza un’utile ed efficace tempestiva presentazione dell’impugnazione.
2.1. Ritiene questa Corte che il grave incidente di cui e’ stato pacificamente vittima il legale di fiducia del ricorrente subito dopo la sua nomina costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per se’, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell’intero termine specie ove si ponga mente ai ristrettissimi tempi previsti per l’opposizione a decreto penale di condanna (15 giorni).
In ragione della brevita’ dei termini ex articolo 461 c.p.p. appare inesigibile da parte dell’imputato una costante verifica della circostanza se il suo difensore sia stato o meno in grado di eseguire il suo mandato cosi’ come non puo’ ritenersi che a carico del difensore, affetto da gravi patologie, sorga il dovere informare, direttamente o per interposta persona, l’imputato della sua impossibilita’ ad adempiervi.
2.2. Ne’ vale obbiettare, come sostenuto dal P.G., che l’istituto in questione potrebbe trovare applicazione solamente laddove il legale abbia acquisito la veste di difensore di fiducia nel suo rapporto interno con l’ufficio e che non sarebbe stata dimostrata l’impossibilita’ di nominare medio tempore un sostituto.
2.3. Nel caso di specie, in particolare, si tratta di una causa di forza maggiore che riguarda anche il deposito in cancelleria del mandato che legittimamente il legale intendeva depositare presso l’ufficio unitamente all’atto di opposizione mentre e, peraltro verso, in ragione dell’impedimento assoluto del difensore dovuto ad uno stato di malattia, dovendosi sempre e comunque garantire l’effettivita’ della difesa tecnica con il difensore di fiducia prescelto, stante la complessita’ e delicatezza delle scelte che debbono essere fatte, non puo’ ritenersi sufficiente la astratta possibilita’ di nominare un sostituto.
2.4. Conseguentemente, nel caso concreto, la richiesta di restituzione nel termine risulta legittima oltre che tempestiva.
3. Va, dunque, annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il ricorrente va, pertanto, restituito nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna in data 7 Marzo 2018; il termine decorrera’ dalla notifica del dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna in data 7 Marzo 2018, decorrente dalla notifica del dispositivo della presente sentenza.
Manda alla cancelleria per l’adempimento.
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