Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26178.
La massima estrapolata:
Si applica retroattivamente la modifica della disciplina che prevede l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, nel caso di commissione nel corso del quinquennio non più di tre bensì di quattro violazioni. Questo in quanto, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione predetta non sia diventato definitivo, è applicabile il principio del favor rei.
Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26178
Data udienza 20 aprile 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5484 del ruolo generale dell’anno 2011 proposto da:
(OMISSIS) s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore generale pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2/1/10, depositata in data 5 gennaio 2010;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato dello Stato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) s.a.s., ricorre con dodici motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto dalla medesima societa’ avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo.
Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: con tre distinti processi verbali di constatazione la Guardia di Finanza di Trapani aveva verificato la mancata emissione da parte della societa’ contribuente degli scontrini o delle ricevute fiscali e, di conseguenza, l’amministrazione finanziaria aveva emesso i relativi atti di contestazione; la societa’ contribuente aveva definito in via
agevolata la violazione contestata; successivamente, l’amministrazione finanziaria aveva emesso, quale sanzione accessoria, il provvedimento di sospensione dell’esercizio per quindici giorni per avere la societa’ contribuente omesso di emettere, in tre diverse circostanze e nell’arco di un quinquennio, gli scontrini o le ricevute fiscali; la societa’ contribuente aveva proposto ricorso impugnando il provvedimento di sospensione; la Commissione tributaria provinciale di Palermo lo aveva rigettato; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la societa’ contribuente, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello della societa’ contribuente.
In particolare, in punto di diritto, ha ritenuto che: era da considerarsi legittimo il provvedimento di sospensione irrogato nei confronti della societa’ nell’interesse della quale aveva agito la persona fisica e socia della stessa; la misura sanzionatoria in esame trovava applicazione anche nel caso di definizione agevolata della violazione; la disciplina di cui del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, era da considerarsi speciale rispetto a quella generale di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, sicche’ non poteva trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 16 del suddetto Decreto Legislativo che prevedeva che, nel caso di definizione agevolata, non poteva essere applicata la sanzione accessoria; la societa’ aveva avuto piena conoscenza degli atti di constatazione emessi dalla Guardia di Finanza.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.a.s., affidato a dodici motivi di censura. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato di costituzione con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare alla discussione della causa.
La societa’ ricorrente ha, altresi’, depositato memoria del 9 aprile 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 3, comma 2 e del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 12. La contribuente evidenzia che la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, nel testo vigente al tempo in cui era stata emessa l’ordinanza di sospensione, prevedeva che la sanzione accessoria poteva trovare applicazione se erano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso del quinquennio. Successivamente, la previsione in esame e’ stata oggetto di modifica dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 269, che ha, invece, diversamente disposto, in quanto ha previsto che la sanzione puo’ trovare applicazione quando, nel corso di un quinquennio, sono contestate, ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o degli scontrini fiscali.
Secondo parte ricorrente, dunque, sussiste una modifica normativa di favor rei, con conseguente applicazione della previsione di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3, comma 2, sicche’ il giudice di appello avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la disciplina favorevole alla contribuente, atteso che nei confronti della medesima erano state accertate solo tre violazioni all’obbligo sopra indicato, mentre, a seguito della segnalata modifica normativa, la sanzione puo’ trovare applicazione solo nel caso di contestazione di quattro violazioni.
Il motivo e’ fondato.
Risulta dalla ordinanza di sospensione impugnata dalla ricorrente, nel testo riportato a pag. 2 del ricorso, che erano state definitivamente accertate nel corso del quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale.
In materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 3, applicabile “ai procedimenti in corso” alla data dell’1 aprile 1998, purche’ il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del favor rei, sicche’ la disposizione sulla sanzione meno grave ha portata retroattiva nei giudizi pendenti (Cass. civ., sez. 5, sent. 17 febbraio 2016, n. 3119).
Nel caso di specie, assume rilievo il fatto che, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attivita’, la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, prevedeva, quale presupposto ai fini della suddetta irrogazione, l’accertamento, nel corso di un quinquennio, di almeno tre violazioni all’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale.
La suddetta previsione, tuttavia, e’ stata successivamente modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 269, che ha, invece, diversamente disposto, in quanto ha previsto che la sanzione puo’ trovare applicazione quando, nel corso di un quinquennio, sono contestate, ai sensi del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o degli scontrini fiscali.
La modifica normativa sopravvenuta risulta dunque effettivamente piu’ favorevole per la parte ricorrente, in quanto, avendo la stessa compiuto la violazione all’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, nel corso di un quinquennio, per tre volte e non per quattro (come previsto dal testo modificato della previsione di legge in esame), viene meno il presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria.
Va precisato, per completezza, che la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3, comma 2, trova applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui la modifica normativa ha riguardato il fatto da cui deriva l’applicazione di una sanzione accessoria;
ed invero, la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attivita’ da tre giorni a un mese ha tipicamente connotati di sanzione afflittiva, attesa la funzione di reprime la violazione e impedire la realizzazione della stessa mediante una diretta incidenza sull’attivita’ svolta, in tal modo rientrando pienamente nello spirito che connota la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3;
sul punto, deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: “La sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attivita’ nel caso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, comma 2, avendo funzione afflittiva, e’ sottoponibile al regime del favor rei di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3”;
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito, con. l’accoglimento del ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado.
Le spese dell’intero giudizio vengono compensate, attesa la peculiarita’ della questione.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Le spese dell’intero giudizio sono compensate.