Riassunzione del giudizio e notificazione presso il domiciliatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 605.

Riassunzione del giudizio e notificazione presso il domiciliatario.

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte, con le forme prescritte dall’art. 392, comma 2, c.p.c..

Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 605. Riassunzione del giudizio e notificazione presso il domiciliatario

Data udienza 22 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Riassunzione del giudizio – Notificazione presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito – Nullità – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12854-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE di ANCONA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1318/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA depositata il 5/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti (OMISSIS) ed (OMISSIS) impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta in riassunzione dal Comune di Ancona a seguito di cassazione di una pregressa pronuncia della medesima Corte d’Appello, ha definito il giudizio promosso anche nei confronti dei medesimi, convenuti in quella sede a mezzo di citazione notificata al procuratore costituito nel giudizio di cassazione, e ne chiedono percio’ la cassazione sul rilievo della violazione dell’articolo 392 c.p.c., in applicazione del quale la citazione in sede di riassunzione del giudizio di rinvio deve essere notificata alla parte personalmente.
Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato. Memoria dei ricorrenti ex articolo 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso e’ fondato e va pertanto accolto.
E’ principio gia’ affermato da questa Corte che “la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziche’ alla parte personalmente, e’ nulla, ma – data la possibilita’ di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non e’ inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 291 c.p.c., il giudice di rinvio non puo’ dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullita’, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidita’, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullita’ e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’articolo 393 c.p.c., potendo la menzionata nullita’ essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’articolo 392 c.p.c., comma 2”, (Cass., Sez. VI-V, 3/12/2013, n. 27094; Cass., Sez. III, 1/12/1998, n. 12197; Cass., Sez. IV, 29/10/1991, n. 11482).
3. Poiche’ nella specie consta che l’atto di riassunzione e’ stato notificato agli odierni ricorrenti nella persona del procuratore costituitosi per essi nel giudizio di cassazione ne discende la nullita’ dell’impugnato pronunciamento, onde, in accoglimento del motivo, la sentenza qui impugnata va doverosamente cassata con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Ancona che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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