Revocatoria fallimentare alla curatela fa capo l’onere della prova della cd. “scientia decoctionis”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 13445.

Revocatoria fallimentare alla curatela fa capo l’onere della prova della cd. “scientia decoctionis”

In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l’onere della prova della cd. “scientia decoctionis” in capo all'”accipiens”, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.

Ordinanza|| n. 13445. Revocatoria fallimentare alla curatela fa capo l’onere della prova della cd. “scientia decoctionis”

Data udienza 27 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens – Onere della prova carico della procedura concorsuale – Prova presuntiva – Procedimento bifasico

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CROLLA Cosimo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 10943/2016 proposto dal:

Fallimento di (OMISSIS), in persona del curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo Studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza nr. 308/2016 della Corte d’Appello di Palermo depositata in data 19/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dal 27 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

FATTI DI CAUSA

1 Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 19.2.2009, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento di (OMISSIS), dichiaro’ l’inefficacia, L.Fall., ex articolo 67, comma 2, (nella versione anteriore al Decreto Legge n. 35 del 2005), delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente acceso presso la (OMISSIS) (di seguito indicata per brevita’ semplicemente ” (OMISSIS)”) dall’imprenditore in bonis nell’anno anteriore al fallimento per un importo di Euro 317.383,26 e l’inefficacia L.Fall., ex articolo 44 della rimessa per Euro 3.093,79 eseguita in data posteriore all’apertura della procedura concorsuale.

2. Sull’impugnazione della Banca, avente ad oggetto la sola statuizione di revoca delle rimesse L.Fall., ex articolo 67, comma 2, la Corte di Appello di Palermo ha accolto l’appello ed ha rigettato la domanda revocatoria fallimentare proposta dalla Curatela ai sensi della L.Fall., articolo 67, comma 2, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

2.1 La Corte rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che per costante orientamento giurisprudenziale la scientia decotionis presuppone non la conoscibilita’ bensi’ l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza potendosi tuttavia la dimostrazione basarsi su elementi di prova presuntivi; b) che gli elementi valorizzati dal Tribunale (qualita’ dell’accipiens, ridotte dimensioni dell’azienda di credito, presenza di protesti, di importo modesto e pubblicati in prossimita’ del fallimento, andamento del conto corrente e testimonianza di un creditore) non costituivano indici dotati di gravita’ ed univocita’ idonei a provare la pregressa conoscenza dello stato di insolvenza e, addirittura, in alcuni casi potevano essere letti in senso diametralmente opposto rispetto alla connotazione fornita dal giudice di primo grado.

3 Il Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; (OMISSIS) ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ” violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 67, comma 2, nel testo ratione temporis vigente, all’articolo 2727 c.c. e all’articolo 2729 c.c.”; si sostiene che i giudici di secondo grado, nel valutare gli elementi indiziari offerti dalla curatela a dimostrazione della scientia decotionis, si sarebbero limitati ad una mera valutazione atomistica dei singoli elementi sintomatici (peraltro discostandosi dai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’) omettendo di compiere ” la necessaria valutazione complessiva degli stessi onde verificare se indizi che, atomisticamente considerati apparivano privi di rilevanza probatoria potevano acquisire un diverso rilievo ove valutati l’uno in relazione agli altri”.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) in relazione al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 67, comma 2, nel testo ratione temporis vigente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; si ascrive alla Corte di aver escluso la rilevanza, ai fini della prova della scientia decotionis dei protesti elevati prima dell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e di aver omesso di rilevare che gli assegni in relazione ai quali erano stati elevati i due protesti del 1996 erano stati tratti sulla Banca convenuta che ne aveva avuto conoscenza immediata.

2. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto si riferiscono entrambi alla questione relativa all’apprezzamento degli indici rivelatori della conoscenza dello stato di insolvenza, sono fondati per quanto di ragione.

2.1 E’ opportuno riepilogare i consolidati principi giurisprudenziali in materia di regime probatorio (che, peraltro, entrambe le parti hanno rimarcato nei rispettivi scritti difensivi) dell’elemento soggettivo della revocatoria di rimesse bancarie, L.Fall., ex articolo 67, comma 2, n. 2.

2.2 La procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens. La scientia decotionis dell’imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita “alle date delle singole rimesse nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l’onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell’imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza” (cfr. Cass. 10573/2018).

2.3 Tuttavia, trattandosi di prova che puo’ essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l’accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non puo’ che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravita’, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza – rapportata anche alle sue qualita’ personali e professionali, nonche’ alle condizioni in cui egli si e’ trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021).

2.4 Cio’ premesso, se e’ vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, cosi’ come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita’ (ex multis, Cass. 3854/2019, 3336/2015), e’ pur vero che, per giurisprudenza altrettanto consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalita’ nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (cfr. Cass. 29257/2019).

2.5 In particolare il giudice e’ tenuto a seguire un procedimento articolato in due fasi logiche: dapprima, una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi). In tal senso e’ stata ritenuta censurabile in sede di legittimita’ la decisione con la quale il giudice si sia invece limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, atomisticamente considerati, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero pero’ in grado di acquisirla ove valutati secondo un giudizio complessivo di sintesi e vicendevole completamento (ex multis Cass. 18822/2018, 9059/2018, 5374/2017).

2.6 La pronuncia impugnata non ha correttamente applicato la regola probatoria sopra esposta.

2.7 Il Fallimento, infatti, aveva rappresentato plurimi elementi indiziari costituiti: a) dal protesto di numerosi assegni, alcuni dei quali tratti dal conto corrente intrattenuto con la (OMISSIS); b) dall’andamento del conto corrente caratterizzato dal costante sforamento dei limiti dell’affidamento; c) dalla qualita’ dell’accipiens che, essendo una Banca, ossia un soggetto qualificato, non poteva non cogliere, avvalendosi della propria specifica professionalita’ e degli strumenti di analisi di cui normalmente dispone, i segnali esteriori dell’insolvenza.

2.8 La Corte si e’ limitata al loro vaglio separato, escludendone in via anch’essa separata, la valenza probatoria e cio’ senza accertare se, benche’ singolarmente sfornite di tale valore, le suddette evenienze non fossero in grado di acquisirlo ove valutate nella loro sintesi, l’una per mezzo dell’altra, nel senso che ognuna avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altra in un rapporto di vicendevole completamento.

3 Conclusivamente il ricorso va accolto con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

 

 

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