La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 giugno 2019, n. 25195.

La massima estrapolata:

In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. In particolare, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente.

Sentenza 6 giugno 2019, n. 25195

Data udienza 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/10/2018 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, avanzata nell’interesse di (OMISSIS), ad oggetto la revoca o l’annullamento dell’ordine di demolizione di un manufatto di 140 mq. sito nel comune di (OMISSIS), di proprieta’ dell’instante, disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza emessa il 28/10/2005 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che aveva applicato alla (OMISSIS) la pena concordata ex articolo 444 c.p.p., in relazione a reati edilizi.
2. Avverso l’indicata sentenza, la condannata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce vizio di motivazione, avendo il tribunale fatto riferimento alla “mancanza del piano di dettaglio previsto dall’articolo 19, del piano territoriale paesaggistico del comune di (OMISSIS)”, mentre l’immobile in esame e’ ubicato nel comune di (OMISSIS). Si assume, pertanto, che il ragionamento posto a fondamento dell’ordinanza impugnata non sarebbe riferibile agli atti di causa, ne’ permetterebbe di ricostruire l’iter logico alla base del rigetto, cio’ che integra il censurato difetto di motivazione.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
4. Invero, il giudice dell’esecuzione, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte e facendone corretta applicazione, ha affermato che, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorita’ amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763). In particolare, il giudice dell’esecuzione e’ tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che puo’ determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente – (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050).
5. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha negato i presupposti per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione sulla base di una duplice ratio decidendi.
Per un verso, il Tribunale ha dato atto che la mancanza del piano di dettaglio previsto dall’articolo 19 del piano territoriale paesaggistico del Comune di (OMISSIS) rende assolutamente imprevedibili, incerti e indefinibili i tempi per l’esame della pratica di condono edilizio proposta dall’odierna ricorrente; e’ ben vero che l’immobile si trova nel Comune di (OMISSIS), ma, da un lato, il piano paesistico di Ischia, come stabilisce l’articolo 2, trova applicazione con riferimento a tutti i territori presenti sull’isola, tra cui, appunto, (OMISSIS), e, dall’altro, la ricorrente avrebbe dovuto allegare che il Comune di (OMISSIS) ha approvato il piano di dettaglio previsto dall’articolo 19 dell’indicato piano territoriale e che la pratica edilizia e’ suscettibile di rapida definizione, cio’ che non e’ avvenuto, sicche’ il ricorso difetta di specificita’.
Per altro verso, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il manufatto e’ stato realizzato in zona vincolata, da cio’ implicitamente desumendo l’esito negativo della domanda di condono, aspetto in relazione al quale la ricorrente non prende posizione.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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