Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14176.

Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

In caso di giudizio di revisione dell’assegno di divorzio, non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti. Segnatamente, nel giudizio di revisione il giudice deve valutare se detti fatti nuovi giustifichino e in che misura la modifica delle condizioni di divorzio. Al riguardo, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus. Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. (Attenendosi a questi principi, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d’appello ha quindi rilevato che i fatti nuovi sopravvenuti non sono idonei ad escludere la permanenza della funzione assistenziale dell’assegno, pur giustificandone una riduzione. La Corte di merito ha quindi ritenuto permanente la funzione assistenziale dell’assegno divorzile valutando se i fatti nuovi sopravvenuti fossero idonei a escluderla, concludendo in senso negativo. In punto di diritto la pronuncia, del resto, tiene presente l’insegnamento di questa Corte secondo cui pur nel nuovo corso giurisprudenziale permane una funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che in talune circostanze può anche essere preponderante).

Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14176. Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

Data udienza 14 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave:SEPARAZIONE E DIVORZIO – Assegno di divorzio – Revisione – Obblighi del giudice della revisione – Contenuto – Fattispecie. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere-Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10022/2023 R.G. proposto da:

Co.Ra., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa.Ba. (Omissis)

– ricorrente –

Contro

La.Ma., elettivamente domiciliato in Roma Via (…), presso lo studio dell’avvocato Gi.Ma. (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato Fa.Al. (Omissis)

– controricorrente –

Avverso il DECRETO di Corte D’appello Ancona n. 857/2022 depositata il 27 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere Russo Rita Elvira Anna.

Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

RILEVATO CHE

Co.Ra. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nella parte in cui era stato riconosciuto un assegno divorzile alla ex moglie, nelle more divenuta proprietaria di due appartamenti (uno in nuda proprietà). Il Tribunale ha accolto la domanda; la ex moglie ha proposto reclamo deducendo che ella non ha modificato la sua situazione reddituale, a fronte invece di una situazione economica dell’ex marito pari al triplo di quello da lei dichiarato. La Corte d’appello ha rilevato che le circostanze prese in considerazione dal primo giudice non sono idonee a escludere la permanente sussistenza della funzione assistenziale dell’assegno divorzile, essendo immutate le condizioni di estrema difficoltà economica della La.Ma.; tuttavia, valutata la circostanza nuova dell’estinzione del mutuo, ha ritenuto giustificata una riduzione dell’assegno divorzile a carico del Co.Ra.

Avverso il predetto provvedimento propone il ricorso per cassazione Co.Ra. affidandosi a un motivo. La.Ma. ha svolto difese con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

RITENUTO CHE

1. – Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione della L: n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987 art. 10, per non avere la Corte d’appello applicato i criteri dettati dalla legge ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile. Il ricorrente deduce che l’assegno divorzile, alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali, non si basa più solo sulla disparità economica dei coniugi, secondo il criterio del tenore di vita, e sulle condizioni soggettive del solo richiedente, secondo il criterio dell’autosufficienza economica, ma assume un carattere prevalentemente perequativo – compensativo. Lamenta che la Corte di appello abbia riconosciuto la natura assistenziale dell’assegno divorzile sulla base di un mero squilibrio fra le posizioni reddituali degli ex coniugi non applicando i criteri previsti dall’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987 art. 10, quindi in violazione di detta norma. Deduce che la decisione impugnata ha giustificato l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile, nella misura indicata, in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi, valorizzando le condizioni di difficoltà economica della ex moglie e giustificando la riduzione dell’assegno divorzile a carico del Co.Ra. in ragione dell’estinzione del mutuo della La.Ma. (cfr. doc. 3 fascicoletto di cassazione e doc. 11 primo grado), senza tuttavia valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ai sensi della Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e successiva modifica. Invece, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare prima di disporre l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, l’effettiva mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa; in caso di accertamento dell’autosufficienza ma di riscontro di una squilibrio reddituale – patrimoniale, se vi fosse la necessità di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che lo stesso avesse dimostrato di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, con sacrificio delle proprie concrete e non ipotetiche aspettative professionali. Lamenta che il Giudice di appello non si sia conformato ai principi sopra richiamati, riconoscendo all’assegno di divorzio una funzione assistenziale sulla base di un mero squilibrio fra le due posizioni reddituali degli ex coniugi e giungendo ad affermare, pur in assenza di un accertamento condotto secondo i principi sopra enunciati, la prevalenza di tale componente senza in alcun modo spiegarne le ragioni.

Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

2. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la ragione decisoria esposta dalla Corte e non tiene conto che si tratta di un giudizio di revisione, in cui non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti. Segnatamente, nel giudizio di revisione il giudice deve valutare se detti fatti nuovi giustifichino e in che misura la modifica delle condizioni di divorzio (Cass., 23 ottobre 2007, n. 22249; Cass. 16 settembre 2022 n. 27317). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (Cass. 17618/2013; e, da ultimo, Cass. 4170/2024).

Attenendosi a questi principi, la Corte d’appello ha quindi rilevato che i fatti nuovi sopravvenuti non sono idonei ad escludere la permanenza della funzione assistenziale dell’assegno, pur giustificandone una riduzione. La Corte di merito ha quindi ritenuto permanente la funzione assistenziale dell’assegno divorzile valutando se i fatti nuovi sopravvenuti fossero idonei a escluderla, concludendo in senso negativo. In punto di diritto la pronuncia è corretta poiché, oltre ad uniformarsi ai principi sopra richiamati teine conto dell’arresto di questa Corte la quale ha affermato che pur nel nuovo corso giurisprudenziale permane una funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che in talune circostanze può anche essere preponderante(Cass. n. 5055 del 24/02/2021; Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023; Cass. 1897/2024). Quanto al resto, si tratta di una valutazione di merito di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Revisione dell’assegno di divorzio e solo la valutazione dell’incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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