In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46445.

La massima estrapolata:

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (articolo 175 c.p.p., comma 2), l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell’imputato, assistito da un difensore di ufficio, non costituisce, di per se’, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento e che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l’onus probandi di conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento spetta all’Autorita’ procedente, conseguendone che, detta prova, nel caso di imputato latitante difeso da difensore di ufficio, non puo’ essere affidata al dato presuntivo della irreperibilita’ dell’imputato che, con lo stato di latitante, liberamente scelto, si sia posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti.

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46445

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/10/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DAWAN DANIELA.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore, propone ricorso avverso l’ordinanza pronunciata il 4 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Brescia che ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa il 9 gennaio 2014 dal Tribunale di Brescia.
2. Il ricorrente veniva tratto in arresto il 28 luglio 2017 in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brescia in data 16 luglio 2010 per reati in tema di stupefacenti. Solo alla data dell’esecuzione della misura cautelare il (OMISSIS) apprendeva dell’esistenza della menzionata ordinanza, provvedendo in conseguenza a nominare il difensore nella persona dell’avv. (OMISSIS) il quale, in data 27 settembre 2017, depositava presso la Corte di appello di Brescia istanza ai sensi dell’articolo 175 cod. proc. pen. (nella formulazione precedente la L. n. 67 del 2014) perche’ l’imputato fosse restituito nei termini per impugnare la sentenza di primo grado.
Rilevava, infatti, di essere, gia’ prima dell’emissione dell’ordinanza cautelare, difensore del prevenuto in relazione al medesimo procedimento penale, con atto depositato il 10 giugno 2009 alla Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia e di non essere mai stato reso edotto dello sviluppo del procedimento penale, nonostante il suo ripetuto interessamento presso gli uffici competenti. Contestualmente al fermo dei coindagati, il (OMISSIS) si allontanava dal proprio domicilio rendendosi irreperibile. Dichiarato latitante, gli veniva nominato un difensore d’ufficio.
3. La Corte di appello ha respinto la richiesta sul rilievo che l’anzidetta nomina del giugno 2009 e’ inefficace poiche’ incompleta. Sebbene sia indicato il nominativo della persona, essa non reca alcun numero di RGNR, elemento questo indispensabile per far confluire, ad ogni effetto di legge, l’atto di nomina nel fascicolo di riferimento. Ne’ le scarne informazioni aggiunte a penna consentono di individuare con certezza il procedimento penale di riferimento. Evidenzia, inoltre, che la richiesta di restituzione nel termine avanzata ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, riguarda persona dichiarata contumace in quanto latitante. Per la Corte territoriale la dichiarazione di latitanza da’ conto della consapevole sottrazione all’esecuzione della misura cautelare e deve reputarsi quindi conseguentemente provata sia la volontaria sottrazione al procedimento che la volontaria rinuncia a comparirvi. Osserva inoltre che la risonanza mediatica del fermo dei concorrenti nel medesimo reato e la nomina del difensore di fiducia – dalla Corte peraltro ritenuta inefficace – attestano la conoscenza certa, da parte del ricorrente, delle indagini in corso e della pendenza del procedimento.
4. Il ricorso articola due motivi che deducono entrambi violazione di legge e vizio di motivazione: il primo, in relazione all’articolo 96 cod. proc. pen. sulla ritenuta inefficacia dell’atto di nomina depositato il 10 giugno 2009; il secondo, in relazione alla mancata acquisizione della nomina de quo al procedimento in quanto rilevante per escludere la colpevole ignoranza dell’esistenza del procedimento. In particolare, si osserva che l’iscrizione del (OMISSIS) nel registro degli indagati era avvenuta al momento del deposito della nomina, presso l’Autorita’ giudiziaria procedente in quel momento; che nell’atto erano indicate le generalita’ dell’indagato e vi era la menzione della ricerca effettuata dai Carabinieri presso l’abitazione del fratello: circostanze tutte che rendevano inequivoco il riferimento dell’atto di nomina al procedimento in questione. La nomina del difensore d’ufficio era una conseguenza del fatto che l’anzidetta nomina non era stata acquisita agli atti del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto dell’istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 9 gennaio 2014, respingendosi l’impugnazione nel resto.
2. Per ragioni di chiarezza, e in considerazione del tenore delle doglianze formulate nel ricorso, occorre premettere che la questione relativa alla validita’ del titolo esecutivo, connessa alla ritenuta inefficacia della nomina del difensore di fiducia, si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare perche’ la prima – alla quale si riferisce la disciplina di cui all’articolo 670 cod. proc. pen. – trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda – oggetto delle regole di cui all’articolo 175 cod. proc. pen. – postula che il procedimento, che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente chiuso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (cfr., per queste osservazioni, Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251, in motivazione).
3. Quanto alla violazione di legge e al vizio di motivazione dedotti in ordine alla dichiarata inefficacia dell’atto di nomina depositato il 10 giugno 2009, si osserva che la motivazione della Corte di appello di Brescia risulta del tutto logica e conforme a diritto laddove ritiene mancanti i requisiti di efficacia della nomina del difensore, avv. (OMISSIS), per la mancanza e la equivocita’ degli elementi costitutivi idonei ad identificare il procedimento cui si riferiva.
La giurisprudenza di legittimita’ ha, invero, piu’ volte affermato che l’atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell’articolo 96 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (cfr. Sez. 5, sent. n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv. 262876).
4. Risulta invece non conforme a diritto la decisione di rigetto, da parte della Corte territoriale, dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa il 9 gennaio 2014 dal Tribunale di Brescia.
5. L’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella attuale formulazione, esonera il ricorrente dall’onere di fornire evidenza di non avere avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna o della sentenza contumaciale emessa, ma stabilisce che e’ compito della Autorita’ giudiziaria verificare la ricorrenza di una siffatta conoscenza.
La disciplina dettata dalla suddetta disposizione trae origine dalla esigenza di fornire tutela impugnatoria al destinatario anche nel caso in cui, pure a fronte di una notifica formalmente regolare secondo le regole che disciplinano il procedimento notificatorio, nondimeno lo stesso non abbia avuto concreta cognizione della esistenza del processo o della pronuncia di condanna, cosi’ da potere reagire tempestivamente.
Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (articolo 175 c.p.p., comma 2), l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell’imputato, assistito da un difensore di ufficio, non costituisce, di per se’, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento (da ultimo, Sez. 6, sent. n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029) e che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l’onus probandi di conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento spetta all’Autorita’ procedente, conseguendone che, detta prova, nel caso di imputato latitante difeso da difensore di ufficio, non puo’ essere affidata al dato presuntivo della irreperibilita’ dell’imputato che, con lo stato di latitante, liberamente scelto, si sia posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti (Sez. 5, sent. n. 14889 del 29/01/2010).
6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto assolto tale onere probatorio sulla base di elementi stimati idonei a dimostrare, in capo al latitante, la conoscenza certa delle indagini in corso e della pendenza del procedimento: tali elementi, non appaiono tuttavia tali da giustificare il diniego della restituzione nel termine, potendo si’ costituire dimostrazione della conoscenza del procedimento e della volonta’ di non comparire, ma non necessariamente – in assenza di ulteriori elementi quali il collegamento con il difensore fiduciario, qui inesistente per le ragioni dianzi menzionate – della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare.
7. Deve essere pertanto rilevato che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per la restituzione nel termine per impugnare, in particolare quello integrato dalla mancata conoscenza del provvedimento, accompagnato dalla mancata volontaria rinuncia ad impugnare.
8. Di conseguenza, l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere restituiti alla Corte di appello di Brescia per gli adempimenti necessari ad assicurare all’odierno ricorrente l’esercizio del diritto di impugnazione avverso la sentenza emessa il 9 gennaio 2014 dal Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata di rigetto dell’istanza di restituzione nei termini avanzata da (OMISSIS) per impugnare la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Brescia in data 9 gennaio 2014 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per quanto di competenza.