Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1982.
La massima estrapolata:
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l’introduzione del “domicilio digitale” (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.
Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1982
Data udienza 19 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1536-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1137/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza resa in data 25/5/2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.a.s., ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti della societa’ opponente per il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., di somme a titolo di canoni di locazione pretesamente non corrisposti;
che, a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilita’ dell’opposizione sollevata dalla (OMISSIS) s.r.l., avendo quest’ultima tardivamente eccepito la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte della societa’ conduttrice, con la conseguente irrilevanza della dedotta eccezione di improcedibilita’;
che, avverso la sentenza d’appello la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso;
che la (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria;
considerato, preliminarmente, di dover rilevare l’inammissibilita’ del ricorso, avendo la (OMISSIS) s.r.l. provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;
che, infatti, ai sensi degli articoli 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione e’ di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata;
che, nel caso di specie, dall’esame degli atti del giudizio (cfr. la relazione di notificazione in atti), emerge che la sentenza impugnata risulta esser stata notificata, in data 31/5/2017, al difensore della (OMISSIS) s.r.l. (costituito per il giudizio d’appello) presso la cancelleria della Corte d’appello di Firenze espressamente indicata quale domicilio eletto per il giudizio (cfr. l’intestazione della sentenza d’appello);
che, al riguardo, al fine di negare la validita’ di detta notificazione, la societa’ ricorrente ha in questa sede dedotto l’applicabilita’, al caso di specie, del principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale (corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal Decreto Legge n. 179 del 201, articolo 16 sexies conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicche’ e’ nulla la notificazione effettuata (ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82) presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo (a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario) (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318 – 01);
che, tuttavia, osserva il Collegio come il principio cosi’ richiamato dalla societa’ odierna ricorrente, mentre deve trovare certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite (con la conseguente necessita’ di ricorrere, per tale ipotesi, alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario), non spiega alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice (ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell’ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati;
che, cio’ posto, osserva il Collegio come, a fronte dell’avvenuta valida notificazione della sentenza d’appello alla ridetta data 31/5/2017, risulta che l’odierna societa’ ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 27/12/2017 (cfr. la relazione di notificazione allegata al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;
che, sulla base delle considerazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso;
che la particolarita’ delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimita’;
che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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