Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25766.
Responsabilità ex art. 2051 c.c. e la manipolazione della cosa in sé consentita ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) non può assurgere a causa esclusiva dell’evento lesivo, potendo al più integrarne una concausa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore per la morte del conduttore, causata da una fuga di gas determinata dall’ostruzione del condotto della canna fumaria da parte di elementi distaccatisi dalla muratura interna, riconoscendo efficacia eziologica assorbente al contegno dello stesso conduttore il quale, nel fare installare una stufa, non aveva curato di verificare che la stessa fosse dotata della “camera di raccolta” necessaria per evitare le suddette ostruzioni).
Ordinanza|| n. 25766. Responsabilità ex art. 2051 c.c. e la manipolazione della cosa in sé consentita ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato
Data udienza 3 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Danno da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – da cose in custodia – Risarcimento del danno – – Esclusione di responsabilità del custode – Giudicato interno – Nesso di causalità – Caso fortuito – Sez. 3 Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 – Accertamento
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1121/20 proposto da:
-) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
-) (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale conferita, quanto al primo, con atto allegato al controricorso, e quanto alla seconda con atto depositato il 5 maggio 2023;
– controricorrente –
nonche’
-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
-) (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello diMilano25 ottobre 2019 n. 4300;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2023 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) perse la vita in conseguenza di una intossicazione da monossido di carbonio.
Lascio’, tra gli altri congiunti, le figlie (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Le indagini penali scaturite dalla morte di (OMISSIS) accertarono che la fuga di gas provenne da una stufa a gas.
Si accerto’ che elementi della muratura interna della canna fumaria, staccandosi, ostruirono il condotto, e che l’installatore della stufa non aveva realizzato una “camera di raccolta”, accorgimento tecnicamente necessario per prevenire il rischio di ostruzioni della canna.
3. Nel 2016 (OMISSIS) (figlia della defunta), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nipoti ex filia della defunta) convennero dinanzi al Tribunale di Pavia:
-) (OMISSIS), proprietario dell’immobile condotto in locazione da (OMISSIS);
-) (OMISSIS), socio illimitatamente responsabile della societa’ (OMISSIS) s.n.c., cui era stata commissionata dalla vittima l’installazione della stufa a gas;
-) (OMISSIS), che aveva materialmente installato la stufa.
Nei confronti dei convenuti gli attori chiesero la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della morte di (OMISSIS), sia jure proprio che jure hereditario.
4. Poiche’ (OMISSIS), figlia della defunta (OMISSIS), venne a mancare prima dell’introduzione del giudizio, i suoi eredi (OMISSIS) e (OMISSIS) domandarono altresi’ il risarcimento del danno patito da (OMISSIS) per la morte di (OMISSIS), il cui credito era ad essi pervenuto per successione ereditaria.
5. Nelle more del giudizio venne a mancare altresi’ (OMISSIS). Il giudizio, interrotto, fu riassunto nei confronti della di lui erede, (OMISSIS).
6. Si costituirono soltanto (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale chiamo’ in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
7. Con sentenza 26.7.2018 n. 1322 il Tribunale di Pavia accolse la domanda nei soli confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS); condanno’ la Generali a tenere indenne (OMISSIS) dalle pretese attoree.
La sentenza fu appellata:
-) in via principale, da (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali chiesero una piu’ cospicua liquidazione del danno;
-) in via incidentale, da (OMISSIS), il quale chiese rigettarsi la domanda attorea;
-) in via incidentale adesiva, dalla (OMISSIS), la quale chiese accogliersi il gravame proposto dal proprio assicurato.
(OMISSIS) si costitui’ limitandosi a chiedere il rigetto dell’appello incidentale.
(OMISSIS) e (OMISSIS) restarono contumaci.
7. Con sentenza 25.10.2019 n. 4300 la Corte d’appello di Milano:
-) escluse la responsabilita’ di (OMISSIS);
-) liquido’ in misura piu’ cospicua il credito risarcitorio acquisito da (OMISSIS) e da questa trasmesso a (OMISSIS) e (OMISSIS) jure hereditario (la Corte d’appello qualifico’ tale statuizione come “correzione di errore materiale”, sul presupposto che in tal senso era la richiesta avanzata dagli appellanti).
La sentenza d’appello ha cosi’ motivato la propria decisione:
-) l’esalazione di gas era dovuta alla difettosa installazione della stufa;
-) la stufa era stata fatta installare dalla vittima, e non constava che il locatore ne fosse stato informato;
-) il danno non era stato dunque causato “dalla cosa, ma dal suo utilizzo indebito da parte dell’installatore”;
-) se la stufa fosse stata correttamente dotata di una “camera di raccolta”, come prescritto dalle leges artis (norme UNI 7129-92), la caduta di materiali distaccatisi dalle pareti interne della canna fumaria non avrebbe provocato l’ostruzione della stessa.
8. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., nuova ragione sociale della (OMISSIS) s.p.a.
9. Dopo la notifica del ricorso (OMISSIS) ha revocato i propri difensori, sostituendoli con altro avvocato.
Questi ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
Il ricorso e’ stato notificato anche a (OMISSIS) e ad (OMISSIS); a quest’ultimo nel domicilio eletto presso il difensore nominato per il primo grado di giudizio.
Tuttavia tanto sulla statuizione di esclusione di responsabilita’ del dante causa della prima, quanto sulla statuizione di sussistenza della responsabilita’ del secondo, si e’ formato il giudicato interno per mancanza di appello. Del resto, il ricorso non contiene – ne’ avrebbe potuto contenere, attesa la formazione del giudicato interno – censure rivolte contro le suddette statuizioni.
Cio’ rende irrilevante la nullita’ della notifica del ricorso ad (OMISSIS), la quale si sarebbe dovuta eseguire personalmente, dal momento che questi rimase contumace in appello.
Non e’ dunque luogo a provvedere ai sensi dell’articolo 291c.p.c.
1.1. Ancora in via preliminare, va dichiarata la nullita’ della procura alle liti conferita dai ricorrenti all’avv. (OMISSIS), il quale non risulta iscritto all’albo dei cassazionisti.
La nullita’ e’ tuttavia priva di conseguenze – se non disciplinari -, dal momento che i ricorrenti sono assistiti da altri due difensori.
1.2. Infine, rileva la Corte che la sottoscrizione di (OMISSIS) in calce alla procura speciale conferita agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultimo in seguito revocato e sostituito con l’avv. (OMISSIS)) e’ autenticata dal solo avv. (OMISSIS) (non (OMISSIS)) (OMISSIS)
(OMISSIS)11Giglia Franco (OMISSIS)11Giglia Francesco (OMISSIS)
(OMISSIS)11Giglia Franco (OMISSIS)
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