Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25427.
La massima estrapolata:
In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 c.c. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafo quarto, del R.Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio 2009, n. 9, e dal Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 10, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.
Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25427
Data udienza 27 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17308/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 983/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con atto di citazione del 25 novembre 2013, (OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Firenze, (OMISSIS) S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 900 e rappresentato dall’acquisto di nuovi biglietti aerei e dai disagi occorsi perche’, essendo giunta in treno allo scalo di (OMISSIS) alle ore 12:10, anziche’ alle 10:23, a causa del ritardo maturato dal treno nella giornata del (OMISSIS), aveva perso la coincidenza con il volo per (OMISSIS), cosi’ rendendo necessario l’acquisto di un nuovo titolo di viaggio aereo per se’ e per la propria nipote minorenne. Si costituiva (OMISSIS) eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, a favore di quella del Giudice di Pace di Roma, in quanto nel caso di specie non si applicherebbe il foro del consumatore e contestando la sussistenza del contratto di trasporto, essendo stata prodotta solo copia dei titoli di viaggio, nonche’ la carenza di legittimazione dell’attrice ad avanzare domande per la nipote, stante il difetto di rappresentanza legale o volontaria. La convenuta invocava inoltre l’applicazione delle Regio Decreto n. 1948 del 1934, e rilevava che il ritardo non le era imputabile, in quanto dovuto a caso fortuito o forza maggiore (guasto imprevisto del materiale rotabile e del sistema di alimentazione elettrica dei treni). Rilevava di avere fatto tutto il possibile per gestire al meglio l’emergenza. Infine, contestava la quantificazione del danno patrimoniale lamentato e la non rilevanza del pregiudizio non patrimoniale. Chiedeva, altresi’, la condanna dell’attrice ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.;
il Giudice di Pace, con sentenza del 27 luglio 2014, accoglieva la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dall’attrice, con il favore delle spese di lite argomentando in ordine alla sussistenza della competenza per territorio, in applicazione della disciplina del consumatore; ritenendo che l’attrice avesse dato la prova di avere stipulato, per se’ e per la nipote, un contratto di trasporto ferroviario; affermando l’inadempimento della convenuta, e ritenendo vessatorie le condizioni generali di contratto che richiamavano il R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9, 10 e 11; escludeva la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, ma riteneva non risarcibile il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegato;
avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendone la riforma e la condanna di controparte per lite temeraria. Censurava la decisione riguardo alla affermata competenza territoriale, deduceva la mancata produzione dell’originale del titolo di viaggio e la liquidazione del danno anche in favore della nipote, nonostante il difetto di rappresentanza. Riteneva erroneamente richiamata la normativa a tutela dei consumatori, dovendosi applicare solo la disciplina speciale che esclude la risarcibilita’ delle voci di danno richieste dall’attrice. Censurava, altresi’, il mancato riconoscimento del caso fortuito o della forza maggiore e riteneva errata la decisione riguardo alla quantificazione del danno. Si costituiva la danneggiata formulando eccezioni in rito e nel merito;
il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 marzo 2017, riteneva infondata l’eccezione di incompetenza e, nel merito, applicabile la disciplina speciale prevista per il trasporto ferroviario; conseguentemente accoglieva l’appello, respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla (OMISSIS) e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS) spa. Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 380 bis c.p.c..
Considerato che:
con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 1341 c.c., commi 1 e 2, e del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, commi 1 e 3, con riferimento al Regio Decreto n. 1948 del 1934, convertito nella L. n. 911 del 1935. In particolare, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabile il Codice del Consumo in merito alla disciplina dettata in tema di clausole vessatorie, rispetto alle condizioni di contratto (OMISSIS). Il Tribunale sarebbe partito da una premessa corretta, ritenendo rilevante la procedura di privatizzazione che ha riguardato il trasporto ferroviario, senza considerare, come evidenziato dalla Consulta nel 2014, che la tematica delle condizioni generali ha subito un affrancamento dall’originaria fonte legislativa, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui non possono ritenersi vessatorie le clausole che riproducano disposizioni di legge (articolo 34 del Codice del Consumo). Al contrario, quelle disposizioni determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, e’ sostenibile che la disciplina del 1935 fosse espressione di un periodo storico non garantista e di favore per lo Stato, non piu’ compatibile con un quadro giuridico di riferimento caratterizzato da elevati livelli di tutela riconosciuti ai consumatori anche dalla disciplina di settore;
rileva questa Corte che, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c. (Cass. 25 marzo 2013 n. 7450), il giudice di appello ha adottato una decisione sulla base della “ragione piu’ liquida” conforme all’orientamento di legittimita’ in materia (Cass. 8 maggio 2015 n. 9312) in ordine all’applicabilita’ della normativa speciale in tema di trasporto ferroviario (R.Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, richiamato dal Decreto Legislativo n. 179 del 2009), cui rinvia anche il Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 101);
in materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 c.c. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafo quarto, del R.Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio 2009, n. 9, e dal Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 10, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio 2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 – 01). Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che precedono, il giudice di appello ha rilevato che la domanda risarcitoria era tesa ad ottenere il rimborso di voci di danno completamente diverse, rappresentate dal costo dei biglietti aerei riferiti alla posizione dell’attrice e della nipote, oltre agli oneri accessori. Si tratta pertanto di voci di danno diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e va disattesa la richiesta della ricorrente di essere sentita; le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.