Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2022| n. 34787.
Responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
Ordinanza|25 novembre 2022| n. 34787. Responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente
Data udienza 20 settembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Professioni – Eventi futuri e incerti – Legale – Responsabilità – Esclusione – Fattispecie relativa alla possibilità di accesso al condono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34532/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS) PEC: (OMISSIS) (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4427/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da MOSCARINI ANNA.
Responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente
RILEVATO IN FATTO
che:
(OMISSIS) e il figlio (OMISSIS) convennero davanti al Tribunale di Napoli, l’avvocato (OMISSIS), chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione dei suoi doveri professionali nell’ambito di un incarico da loro conferito; rappresentarono di aver chiesto al legale di impugnare l’avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate e relativo al contestato maggior valore di beni da essi ricevuti in successione; di aver avuto notizia del rigetto dell’impugnazione solo a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza a causa dell’omessa comunicazione, da parte del legale, alla cancelleria della Commissione Tributaria di primo grado, del proprio cambio di domicilio;
la pronuncia della Commissione Tributaria, passando in giudicato, avrebbe reso impossibile per gli assistiti sia la proposizione dell’appello sia la sussistenza della “pendenza della lite” quale presupposto per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, entrata in vigore successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia a loro sfavorevole: da cio’ deriverebbe il loro diritto ad essere risarciti dall’avvocato (OMISSIS) di quanto conseguito alla impossibilita’ di fruire del condono, e dunque della maggior somma versata all’erario a titolo di imposte tasse e soprattasse; chiesero inoltre la restituzione dell’acconto ricevuto ed il risarcimento del maggior danno;
a seguito di costituzione in giudizio dell’avvocato (OMISSIS) e della (OMISSIS) SpA, compagnia di assicurazione per la responsabilita’ professionale, il Tribunale adito, pur ritenendo provata la negligenza del legale, ritenne che il danno lamentato dagli attori non fosse causalmente collegato all’inadeguata prestazione professionale del (OMISSIS), potendosi allo stesso addebitare le conseguenze negative dell’esito infruttuoso dei ricorsi solo se si fosse dimostrato che, attraverso una diligente attivita’ difensiva, i ricorsi avrebbero trovato accoglimento; il Tribunale ritenne che il mancato accesso al condono non potesse essere considerata conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del (OMISSIS) in quanto la relativa disciplina era entrata in vigore in data successiva alla definizione dei procedimenti di impugnazione dell’avviso di accertamento; per l’effetto rigetto’ la domanda negando che il legale potesse essere considerato responsabile delle conseguenze della mancata ammissione alle agevolazioni fiscali;
la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 12/9/2019, ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo la non configurabilita’ di un danno corrispondente al mancato accesso al condono, non essendovi prova che, qualora il legale avesse operato con diligenza, l’accesso al condono sarebbe stata certa, si’ da poter configurare una perdita di chance; la possibilita’ di accesso al condono era evento imprevedibile e non conoscibile e l’unico elemento presuntivo fornito dagli appellanti era rappresentato dalla sola e diversa probabilita’ che, all’esito della decisione di primo grado, essi avrebbero proposto appello; la perdita della dedotta chance di accesso al condono non poteva, dunque, essere eziologicamente collegata, in via diretta ed immediata, alla condotta negligente del (OMISSIS);
avverso la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
ha resistito l’avvocato (OMISSIS) con controricorso;
la causa e’ stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c..
la ricorrente ha depositato memoria.
Responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione, anche per vizio di sussunzione, del disposto degli articoli 1176, 1218, 1223, 1225, 2236 e 2697 c.c., articoli 40 e 41 c.p., e articolo 115 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – la ricorrente lamenta l’inesatta applicazione delle norme in tema di diligenza nell’adempimento (articoli 1176 e 2236 c.c.), di causalita’ (articolo 1223 c.c., e articoli 40 e 41 c.p.c.) e di prevedibilita’ del danno (articolo 1225 c.c.) nei giudizi per condotte omissive degli esercenti la professione legale, nonche’ la violazione delle norme che regolano l’onere della prova della colpa ex articoli 1218 e 2697 c.c.;
la corte di merito avrebbe omesso di valutare la prospettazione di questioni di puro diritto ovvero se il professionista avesse violato l’obbligo di diligenza, se tale violazione avesse prodotto danni, se i danni fossero prevedibili e, quindi risarcibili;
in particolare avrebbe errato nel non rilevare come nelle cause di responsabilita’ professionale degli avvocati, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile fosse censurabile in sede di legittimita’ per vizio di sussunzione delle norme che governano l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno;
la corte di merito, come del resto prima il Tribunale, si sarebbe erroneamente astenuta dal verificare e graduare la colpa nella condotta omissiva del professionista; dall’individuare i danni cagionati dalla condotta e cio’ indipendentemente dalla loro prevedibilita’; dal quantificare i danni prevedibili;
la corte avrebbe dovuto rilevare la sussistenza della serie causale continua tra la condotta illegittima del legale ed il danno e ritenere irrilevanti, ai fini della valutazione della diligenza e della prudenza, le limitazioni previste dall’articolo 2236 c.c.;
la sentenza, oltre ad incorrere nelle evidenziate violazioni di legge, avrebbe dato vita ad una motivazione meramente apparente omettendo di pronunciare sulla difficolta’ della prestazione omessa, sul grado della diligenza richiesta e sul titolo di imputabilita’ della violazione;
le censure sono inammissibili e, comunque infondate, per le ragioni qui di seguito esposte;
preliminarmente esse non attingono adeguatamente le due rationes decidendi dell’impugnata sentenza la quale ha ritenuto: a) che l’unico elemento presuntivo fornito dagli appellanti fosse costituito dalla probabilita’ che, in caso di conoscenza dell’esito negativo del ricorso alla Commissione di primo grado, la (OMISSIS) ed il figlio proponessero appello; b) che il condono non fosse prevedibile al momento in cui si verifico’ l’inadempimento del (OMISSIS) innescante la serie causale produttiva del danno;
il ricorso non investe adeguatamente tali due profili, non dice, in altri termini perche’ dovrebbe presumersi che, se fosse stato proposto un tempestivo appello, il procedimento sarebbe stato ancora pendente al momento in cui sopraggiunse il condono, in modo da consentire alla odierna ricorrente di usufruirne; ne’ riferisce perche’ il danno (da mancata possibilita’ di beneficiare del condono) fosse prevedibile al momento dell’inadempimento;
in ogni caso il ricorso e’ da rigettare perche’ la sentenza di merito non nega che vi sia stata una condotta negligente del legale nel non comunicare tempestivamente l’esito del ricorso avverso l’accertamento tributario si’ da consentire la proposizione dell’appello ma esclude, con cio’ rispettando pienamente le disposizioni indicate in epigrafe, e la consolidata interpretazione che di esse ha dato questa Corte, che, in base ad una valutazione prognostica ex ante, potesse collegarsi a tale inadempimento altro che la sola chance di proposizione dell’appello, restando l’accesso alla procedura di condono, entrata in vigore solo successivamente ai fatti di cui e’ causa, del tutto estranea alla serie causale degli inadempimenti contestati;
la sentenza e’, sul punto del nesso causale, del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “la responsabilita’ del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attivita’ professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attivita’ del difensore, l’affermazione della responsabilita’ per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” (Cass., 3, n. 10966 del 2004);
“La responsabilita’ dell’avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non puo’ affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attivita’ professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass., 3, n. 2638 del 5/2/2013; in termini anche Cass., 3, n. 9917 del 26/4/2010; Cass., 3 n. 25112 del 24/10/2017; Cass. 3 n. 13873 del 6/7/2020);
in base a tale consolidato orientamento la serie causale che rileva, ai fini della configurazione della responsabilita’ del legale, si arresta, come correttamente ritenuto dai giudici del merito, alla valutazione prognostica circa il positivo accoglimento dell’appello, ove lo stesso fosse stato tempestivamente proposto e non anche alla possibilita’ di accesso al condono, evento futuro ed incerto, la cui fonte normativa non era nella disponibilita’ del legale poter prevedere;
ne’ puo’ assumere rilevanza la circostanza che la pendenza della lite costituisse una condizione della domanda di condono al fine di radicare la responsabilita’ del legale per non aver precostituito tale condizione impugnando tempestivamente la pronuncia di rigetto del ricorso tributario, in quanto la valutazione della responsabilita’ deve essere svolta – ed e’ stata correttamente svolta – con un giudizio prognostico ex ante, con riguardo cioe’ alle conseguenze prevedibili al momento della condotta e non anche con un giudizio ex post con riguardo alle condizioni precostituite dal legislatore in tempi successivi all’adozione delle condotta medesima;
conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, in ragione della peculiarieta’ della fattispecie, trattandosi di giudizio iniziato sotto la vigenza del previgente testo dell’articolo 92 c.p.c., e’ d’uopo disporre la compensazione delle spese;
si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis, se dovuto;
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Le sentenze sono di pubblico dominio.
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