Responsabilità da reato delle persone giuridiche

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 gennaio 2020, n. 1432

Massima estrapolata:

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli articoli 59 e 22, commi 2 e 4 del DLgs 231/2001.

Sentenza 15 gennaio 2020, n. 1432

Data udienza 1 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) S.R.L.;
avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO PIETRO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;
il difensore avv. (OMISSIS), sost. proc., si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 settembre 2018 in parziale riforma della decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato (OMISSIS) in relazione ai reati sub A, B ed I dell’imputazione per prescrizione rideterminando nei suoi confronti la pena per i residui reati in mesi 8 di reclusione e dichiarava di non doversi procedere nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in quanto gli illeciti amministrativi erano estinti per intervenuta prescrizione.
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 22, articoli 597 e 587 c.p.p.). La sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 era stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. e da (OMISSIS) passando in giudicato per la (OMISSIS) s.r.l. (il 19 novembre 2015). Conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. risulta errata, in violazione dell’articolo 597 c.p.p..
Anche se la Corte di appello avesse fatto ricorso all’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. della pronuncia nei confronti dell’imputato (OMISSIS) in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l. avrebbe comunque violato la legge. La Corte di appello ha applicato la disciplina penale della prescrizione agli illeciti contestati alla societa’. Invece la prescrizione per gli illeciti delle societa’ segue le norme del c.c. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, ex articolo 22. L’illecito contestato alla (OMISSIS) s.r.l. (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 6, comma 2) risulta accertato il 22 gennaio 2013. In data 9 giugno 2015 era notificato alla societa’ il decreto di fissazione
dell’udienza preliminare, con l’interruzione della prescrizione quinquennale. La prescrizione, quindi, non si era comunque verificata alla data della sentenza di appello.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
3. La (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria rilevando come per l’impugnazione della (OMISSIS) s.r.l. si e’ verificato certamente l’effetto estensivo dell’impugnazione ex articolo 587 c.p.p.; infatti, i motivi di ricorso della (OMISSIS) s.r.l. non erano esclusivamente personali e la sentenza ha assolto la societa’ per non aver commesso il fatto. Conseguentemente ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, per la valutazione della sussistenza anche nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. dell’illecito amministrativo contestatole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio relativamente alla dichiarazione di prescrizione nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l.
In tema di responsabilita’ da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4 (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 – dep. 24/09/2018, C, Rv. 27408304; vedi anche Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 – dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 25670501 e Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 – dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 26317101).
Nel caso in giudizio, quindi, alla data della sentenza di appello, impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la prescrizione quinquennale dell’illecito contestato alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. non era maturata.
L’assenza di impugnazione della societa’ (OMISSIS) s.r.l. esclude altre valutazioni di merito. Infatti la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e’ stata assolta per non aver commesso il fatto e, quindi, non puo’ trovare applicazione tale decisione anche per la posizione distinta della (OMISSIS) s.r.l..
Infatti, “Il principio previsto dall’articolo 587 c.p.p. riguarda l’estensione, all’imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli” (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016 – dep. 24/05/2016, Tarantini e altro, Rv. 26691701).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti della (OMISSIS) s.r.l..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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