Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5841.
La massima estrapolata:
La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa.
Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5841
Data udienza 23 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4326/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DIOCESI DI (OMISSIS), in persona del Vescovo pro tempore e legale rappresentante Mons. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2178/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Con atto di citazione in data 14/2/2006, (OMISSIS) introduceva giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di (OMISSIS), lamentando la sussistenza di un’insidia nella rottura, non adeguatamente segnalata, di un gradino della scalinata di accesso al Duomo, a causa della quale la stessa parte attrice era rovinata a terra in data 16/4/2004. Nel giudizio di primo grado si costituivano le parti convenute ossia la Diocesi di (OMISSIS), nonche’ il Comune di (OMISSIS), il quale svolgeva chiamata di terzo nei confronti dell’allora (OMISSIS) s.p.a., quale assicuratrice della Pubblica Amministrazione cosi’ convenuta. Con sentenza n. 263/2009, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di (OMISSIS), condannava la Diocesi di (OMISSIS) a risarcire (OMISSIS) dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto sulla scalinata di accesso al Duomo di (OMISSIS), mentre rigettava la domanda nei confronti del Comune di (OMISSIS).
2. Con atto notificato in data 25/3/2010, la Diocesi di (OMISSIS) proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per reiterare l’eccezione di carenza di legittimazione non accolta in primo grado. Con sentenza n. 2178/2016, depositata in data 22/11/2016, la Corte d’Appello accoglieva il gravame e riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda svolta in prime cura da (OMISSIS) nei confronti della Diocesi di (OMISSIS), in quanto “l’attore avrebbe dovuto dare prova del fatto che Diocesi comunque mar teneva una disponibilita’ giuridica e materiale della scala di accesso del Duomo e solo successivamente dar prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno”. Rigettava, inoltre, appello incidentale svolto da (OMISSIS) nei confronti del Comune di (OMISSIS), in quanto “le scale su cui si e’ verificato il sinistro non ricadono nella proprieta’ del Comune”, nonche’ era da escludersi qualsiasi responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. in quanto non era stata fornita alcuna “prova di una disponibilita’ giuridica e materiale da parte del Comune della scala di accesso al Duomo”.
3. Con ricorso notificato in data 13/2/2017, (OMISSIS) chiedeva la cassazione della sentenza n. 2178/2016, notificata telematicamente il 13 dicembre 2016; della Corte d’Appello di Palermo, deducendo cinque motivi di gravame. Le parti intimate hanno notificato separati controricorsi. Il ricorrente e la Diocesi producevano memorie.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 75 e 112 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 116 c.p.c., laddove la Corte d’Appello non ha rilevato la mancata tempestiva allegazione da parte della Diocesi, fatta so o nella fase di appello, del provvedimento che stabiliva che la proprieta’ della Cattedrale passava alla rispettiva parrocchia, nonche’ il fatto che tale tardivita’ abbia di fatto provocato la preclusione sul punto. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi motivazione sul motivo per cui abbia ritenuto che la convenuta Diocesi avesse in primo grado dedotto solo mere difese e non specifiche eccezioni difensive. Con il terzo motivo, ex articolo 360, comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., anche in relazione agli articoli 817 e 2697 c.c., e articolo 116 c.p.c., laddove la Corte Territoriale ha ritenuto che la scalinata di accesso al Duomo non era nella disponibilita’ della Diocesi di (OMISSIS) e, quindi, che quest’ultima non era tenuta alla custodia e/o manutenzione.
1.1. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
1.2. I primi due motivi sono diretti ad affermare che la Diocesi in primo grado non aveva svolto sul punto una mera difesa, bensi’ un’eccezione che essa stessa doveva corredare di prova. L’assunto di fondo e’ nel senso che la parte convenuta abbia formulato un’eccezione basata sul fatto che l’ente ecclesiastico, essendo ente riconosciuto mediante Decreto Ministeriale n. 31 gennaio 1987, avrebbe dovuto provare che il bene in questione (la cattedrale di (OMISSIS)), era stato assegnato alla parrocchia con provvedimento del Vescovo, secondo quanto indicato dalla L. n. 222 del 1985, articolo 29. Tale fatto, costitutivo dell’eccezione sollevata dalla Diocesi ai fini dell’affermazione della propria carenza di legittimazione passiva, sarebbe stato allegato provato solo tardivamente dalla convenuta appellante nel giudizio di appello.
1.3. I motivi non tengono conto della ratio decidendi, laddove la sentenza ha affermato che l’azione era stata proposta ex articolo 2051 c.c., e che l’onere di provare I rapporto di custodia tra la convenuta e la res causativa dell’infortunio (la scalinata del sagrato della chiesa, teatro e causa delle lesioni), gravasse sulla parte attrice.
1.4. La questione da esaminare logicamente per prima, in via preliminare e assorbente, e’ pertanto di natura sostanziale, e non processuale come ritenuto dal ricorrente, concernente la titolarita’ del rapporto di custodia da cui trae titolo la domanda di chiamata in responsabilita’ della convenuta. In merito, deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarita’ della posizione soggettiva oggetto dell’azione e deve essere altrettanto condivisa l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il problema della titolarita’, non solo attiva ma anche passiva, della posizione soggettiva attiene al merito della decisione. Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, e che spetti all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese Incompatibili con la negazione della titolarita’ del rapporto da parte del convenuto. Anche l’eventuale contumacia o tardiva cosituzione o allegazione in merito alla carenza di titolarita’ non potrebbero assumere valore di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarita’ del diritto non rilevabili dagli atti, tra i quali non rientra l’eccezione de qua, rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, 638372 e 638373 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 13/07/2016, Rv. 640517 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016, Rv. 640745 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018).
1.5. Quanto al terzo motivo, il mero riferimento alla L. n. 222 del 1985, che disciplina la successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici, non e’ idoneo a dimostrare che la Diocesi sia proprietaria o detentrice di fatto del Duomo e delle sue pertinenze, posto che tale normativa contempla la possibilita’ di assegnazione di detti beni agli enti parrocchiali, e l’attore avrebbe dovuto comunque dimostrare in concreto il rapporto di fatto, ovvero una disponibilita’ giuridica e materiale, tra la convenuta in giudizio e la scalinata su cui si e’ verificato l’occorso, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.: “la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 15761/2016). Atteso che l’onere della prova sul potere di controllo del bene incombeva, sotto ogni profilo, a carico dell’attore, solo dopo tale dimostrazione avrebbe potuto discutersi del nesso causale tra fatto ed evento lesivo; sicche’, tutto il discorso in via generale svolto dal ricorrente non ha alcuna attinenza con la motivazione in concreto adottata. Esso risulta oltretutto tautologico, laddove sostiene che “non e’ davvero contestabile che… la scalinata… era nella disponibilita’ materiale della Diocesi”.
2. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla ragione per cui abbia ritenuto che la convenuta Diocesi, pacificamente nella disponibilita’ materiale della scalinata, non fosse custode della chiesa e della sua scalinata d’accesso.
2.1. L’argomento ripone su affermazioni non dimostrate e resta assorbito da quanto sopra detto; in generale tende, in via del tutto inammissibile, a sostenere la responsabilita’ della Diocesi (gia’ esclusa dal primo giudice), esplicitamente su un argomento riferito alla valutazione della prova (cfr. il 1 cpv. a pag. 20 del ricorso), in questa sede insindacabile.
3. Con il quinto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., anche in relazione all’articolo 825 c.c., e articolo 116 c.p.c., laddove la Corte d’Appello ha dubitato della responsabilita’ del Comune di (OMISSIS), proprietario dell’area limitrofa alla scalinata e, quindi, del fatto che il Comune era tenuto all’obbligo di manutenzione della stessa, potendo derivare pericolo per gli utenti dato l’uso pubblico generalizzato, a nulla rilevando l’obbligo di manutenzione incombente sul proprietario della scalinata.
3.1. Il motivo si dimostra infondato, e comunque non considera la ragione per cui la Corte d’appello ha ritenuto non provata la responsabilita’ del Comune, anche sotto il profilo della responsabilita’ aquiliana ex articolo 2043 c.p.c., e – quanto al rapporto di custodia generato da un uso pubblico del bene – non equiparabile la scalinata di accesso al duomo a una strada privata determinante un diritto di uso pubblico (che puo’ identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo indeterminabile), e cio’ al fine di indicare che anche il Comune convenuto non sia anch’esso “titolare passivo” della pretesa, in quanto non e’ stata dimostrata, anche in questo caso, la disponibilita’ giuridica o materiale della scalinata della cattedrale ai fini della affermazione di una responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. (v. sopra punto 1).
3.2. In parziale correzione della motivazione della sentenza, occorre precisare che l’eventuale sussistenza di un uso pubblico della scalinata della chiesa, che potrebbe sussistere come nel caso di una strada privata lasciata al pubblico accesso, non puo’ di per se’ porsi a fondamento della responsabilita’ dell’ente territoriale in termini di omessa custodia.
3.3. Le leggi che storicamente sono intervenute per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica non consentono di svolgere ragionamenti diversi quanto alla natura privata del sagrato e di ogni area pertinenziale di un bene appartenente a un ente ecclesiastico. La L. 27 maggio 1929, n. 848, articolo 15, stabilendo che le chiese sono giuridicamente rappresentate dall’ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto, non precisa in quali casi la rappresentanza spetti all’ordinario, al parroco, al rettore od ad altro sacerdote, onde deve ritenersi implicito, in detto articolo, il richiamo alle norme di diritto canonico. E pertanto, poiche’ la chiesa succursale di una parrocchia, che e’ destinata, come la Chiesa parrocchiale, all’esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio di parroco, ha come rettore lo stesso parroco, versandosi non in ipotesi di cumulo di uffici incompatibili (can.156 C.i.C.) ma di Unione di uffici minus principalis (can.1419 C.i.C.), nella quale la provvista canonica dell’ufficio principale importa ipso iure il conferimento di quello accessorio. La L. 7 luglio 1866, n. 3036, articolo 18, inoltre, escludendo gli edifici di culto dalla devoluzione al demanio di tutti i beni delle corporazioni religiose soppresse, in quanto appariva necessario conservare la loro destinazione a soddisfare effettive e concrete esigenze spirituali della popolazione, ha usato l’espressione edifici di culto in senso ampio, si’ da comprendersi non solo gli edifici destinati a chiesa, ma anche i sagrati, consistenti in un’area di distacco tra le chiese e le strade o piazze su cui prospettano, i quali sono destinati esclusivamente ai fini di una migliore esplicazione dell’attivita’ di culto che vengono esercitate nelle chiese e dello svolgimento di cerimonie religiose ed altri atti di culto che si svolgono all’aperto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 12/11/1957).
3.4. L’uso pubblico e’ in genere riferito al transito che puo’ interessare una strada o un altro bene di proprieta’ privata e, in merito, e’ stato sancito che la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettivita’ di esercitarvi il diritto di servitu’ di passaggio con le modalita’ consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprieta’ sulla medesima, che rimane privata (Sez. 2 – Sentenza n. 15618 del 14/06/2018; Cass., Sez. 6 – 2, n. 11028 del 19 maggio 2011). Pertanto, per quanto la dicatio ad patriam sorga in presenza di un comportamento ab immemorabile di destinazione ad uso pubblico da parte del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al relativo diritto, metta volontariamente, con carattere di continuita’, un proprio bene a disposizione della collettivita’, assoggettandolo al relativo uso (Cass., Sez. 1, n. 4207 del 16 marzo 2012), tale uso, tuttavia, eventualmente concorrente con la precipua destinazione dell’area stessa all’attivita’ di culto, non e’ di per se’ in grado di trasferire il potere di fatto sulla cosa (ovvero gli oneri di custodia) sull’ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie.
3.5. Pertanto, deve affermarsi il seguente principio: “la responsabilita’ da omessa custodia di un bene destinato all’attivita’ di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa”, circostanza – quest’ultima – che la Corte di merito, nell’ambito della discrezionalita’ di valutazione “in fatto” che le e’ propria, ha ritenuto non essere provata dal solo rilievo che, dopo l’incidente occorso in danno del ricorrente, il dirigente del servizio comunale competente abbia rivolto all’ente ecclesiastico un invito a porre la scalinata di ingresso al duomo in sicurezza.
3.6. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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