Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26013.
Responsabilità da cose in custodia se si tratta di beni privi di un intrinseco dinamismo assume rilievo la condotta umana
In tema di responsabilità da cose in custodia, se si tratta di beni privi di un intrinseco dinamismo assume rilievo la condotta umana, del danneggiato nello specifico, che in bilanciamento con gli elementi oggettivi di responsabilità può escludere la responsabilità del custode. Nel caso di specie la visibilità era ottima, “l’insidia” era agevolmente visibile sì da escludere la responsabilità del custode.
Ordinanza|| n. 26013. Responsabilità da cose in custodia se si tratta di beni privi di un intrinseco dinamismo assume rilievo la condotta umana
Data udienza 23 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38509/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto n. 263/2019, pubblicata in data 14 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Stefania Tassone.
Fatti di causa
1. (OMISSIS) propone sulla base di tre motivi ricorso per cassazione della sentenza n. 263/2019 pubblicata il 14 maggio 2019 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che rigettava la sua impugnazione avverso la sentenza n. 2007/2015, con cui il Tribunale di Taranto respingeva la sua domanda risarcitoria proposta ex articolo 2051 c.c. contro il Comune di (OMISSIS) in relazione a sinistro occorsole in data (OMISSIS), quando era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell’immondizia, riportando lesioni.
Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).
2. La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Non sono state depositate memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e degli articoli 2 e 14 C.d.S. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello escluso la configurabilita’ in concreto di una responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., per non esservi stata alcuna segnalazione della pericolosita’ del tratto di strada e non essendo tale insidiosita’ rilevabile con un mero esame visivo dello stato dei luoghi, effettuato solo attraverso poche fotografie”.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La contraddittorieta’ della decisione emerge alla pagina 2 della sentenza ove non si nega che vi fosse un ostacolo”.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 1227 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ove, sebbene il giudice d’appello abbia ritenuto applicabile la norma di cui all’articolo 2051 c.c., ha poi finito per escludere la responsabilita’ da custodia del Comune per ritenuta mancata prova del nesso di causalita’, pur incombendo al Comune dare la prova liberatoria del fortuito”.
2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondati.
La corte di merito, pur riconoscendo la presenza sul luogo teatro del sinistro di un modesto ostacolo, costituito da un “residuo di cemento”, e pur facendo riferimento in alcuni passaggi motivazionali al caso fortuito, ha fatto buon governo del consolidato orientamento di legittimita’, secondo cui ” Il criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che puo’ anche essere esclusiva” (v. Cass., 22/12/2017, n. 30775: nella specie e’ stata confermato la sentenza d’appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.; v. anche Cass., 30/10/2018, n. 27724: ” Il criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che puo’ anche essere esclusiva”).
2.1 Applicando i suindicati principi, la corte territoriale ha attribuito infatti rilievo alla “perfetta visibilita’” del residuo di cemento in cui la odierna ricorrente e’ inciampata, sia per la piena luminosita’ dell’ora diurna, sia per la natura della struttura, pervenendo alla considerazione per cui una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito di evitare l’evidente ostacolo, per cui l’evento dannoso non puo’ che essere ascritto alla incauta condotta del pedone.
Ne’ puo’ indurre a diverse conclusioni quanto argomentato al primo motivo del ricorso per non aver il giudice del gravame considerato la insidiosita’ e pericolosita’ dei luoghi, esaminati soltanto mediante alcune fotografie, posto che nell’ottica della previsione dell’articolo 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), nel senso che nell’ipotesi di una res priva di intrinseco dinamismo assume anche rilevanza l’agire umano, nella specie quello del danneggiato, che, valutato ai sensi dell’articolo 1227 c.c., puo’ arrivare, come nel caso di specie, ad escludere integralmente il risarcimento del danno (v. Cass., 05/02/2013, n. 2660: “La responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilita’, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilita’ e di eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se’ statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”; Cass., 19/12/2022, n. 37059: “In tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilita’ del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilita’ deve essere condotto ai sensi dell’articolo 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potra’ invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilita’ ed eccezionalita’ tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, cosi’ da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento”).
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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