Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 21675.

Responsabilità da cose in custodia la condotta imprudente del danneggiato

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l’evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell’agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).

Ordinanza|| n. 21675. Responsabilità da cose in custodia la condotta imprudente del danneggiato 

Data udienza  11 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Danni da cose in custodia – Condotta incauta del danneggiato – Mancata prova del nesso causale tra fatto ed evento dannoso – Prevedibilità e percepibilità della pericolosità della cosa – Congruità della motivazione – Rigetto

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