Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 21675.
Responsabilità da cose in custodia la condotta imprudente del danneggiato
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l’evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell’agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).
Ordinanza|| n. 21675. Responsabilità da cose in custodia la condotta imprudente del danneggiato
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Danni da cose in custodia – Condotta incauta del danneggiato – Mancata prova del nesso causale tra fatto ed evento dannoso – Prevedibilità e percepibilità della pericolosità della cosa – Congruità della motivazione – Rigetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENTI Enzo – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 587/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA
– intimata –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2846/2018 depositata il 15/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Data pubblicazione 20/07/2023.
Responsabilità da cose in custodia la condotta imprudente del danneggiato
Rilevato che
(OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2846 del 2018 della Corte di appello di Bologna esponendo che aveva convenuto in giudizio la s.p.a. (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni, alla persona e patrimoniali, indicati come conseguenti a una caduta a terra, occorsa mentre stava camminando lungo il bordo della piscina situata all’interno dello stabilimento termale gestito dalla suddetta societa’;
il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa, la deducente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto piu’ in quanto all’aperto, era stata imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla convenuta;
non ha svolto difese la s.p.a. rimasta cosi’ intimata.
Rilevato che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2051, c.c., 115, c.p.c., 14, comma 1, Decreto Ministeriale n. 18 marzo 1996, e della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1092 del 2005, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente aveva invocato la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti come quello in parola, che erano indice della colpa in cui era versata la convenuta, e che confermavano la legittimita’ della camminata senza calzature, laddove il Collegio di merito avrebbe al contempo errato nell’omettere il bilanciamento tra obbligo di cautela della vittima e colposa pericolosita’ della cosa gestita e custodita.
Responsabilità da cose in custodia la condotta imprudente del danneggiato
Considerato che
il motivo di ricorso e’ in parte inammissibile, in parte infondato;
come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilita’ ex articolo 2051, c.c., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita cosi’ come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensita’ del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell’evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227, comma 1, c.c., e dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.;
a questo fine non e’ necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensi’ colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso;
mancando la prova del nesso non puo’ sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilita’ civile, ne’ custodiale ne’ generale;
la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (articolo 2043 c.c.), cosi’ come al custode (articolo 2051 c.c.), non possono spostare la conclusione poiche’ non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo;
a tale riguardo non puo’ dirsi che il giudice di merito non abbia proceduto al richiamato bilanciamento tra pericolosita’ della cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza della prima ma, parimenti, l’agevole prevedibilita’ e percepibilita’ della stessa, trattandosi di piscina all’aperto, in uno alla scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi;
il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l’ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosita’ del terreno, l’utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali puo’ innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilita’ civile risarcitoria;
a fronte di cio’, la censura, pur formalmente riferita a prescrizioni normative primarie e secondarie ovvero anche, e inammissibilmente, a prescrizioni di provvedimenti amministrativi, finisce per sottendere una parimenti inammissibile richiesta di rivalutazione istruttoria;
non deve disporsi sulle spese non essendovi state difese di parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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