Responsabilità civile ed il criterio del “più probabile che non”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 settembre 2021| n. 26304.

In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

Sentenza|29 settembre 2021| n. 26304. Responsabilità civile ed il criterio del “più probabile che non”

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Decesso per diagnosi tardiva – Comportamento tecnico del medico ecografista – Fattispecie non riconducibile all’ipotesi ex art. 2236 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5799/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo telematico indicato in ricorso dall’avv.to (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1094/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Responsabilità civile ed il criterio del “più probabile che non”

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 30/6/2018, la Corte d’appello di Genova, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato, tra gli altri, (OMISSIS) al risarcimento, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), dei danni dagli stessi subiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, (OMISSIS), verificatosi a causa della terapia radiologica e della chemioterapia necessitati dal carcinoma mammario dalla stessa sofferto, tardivamente diagnosticato anche per responsabilita’ del (OMISSIS), in qualita’ di ecografista.
2. A fondamento della decisione assunta, circa la responsabilita’ del (OMISSIS) per la mancata tempestiva diagnosi del carcinoma, la corte territoriale ha evidenziato come, dall’indagine ecografica disposta sulla paziente in sede diagnostica dal (OMISSIS), fosse emersa la piena rilevabilita’, “con ottima affidabilita’”, dell’alterazione neoplastica di 1,5 2,0 centimetri sofferta dalla (OMISSIS), con il conseguente riconoscimento della responsabilita’ dell’ecografista, in ragione della piena visibilita’ eco-grafica del tumore, tenuto conto che l’indagine era stata condotta ben conoscendo la sede e il dubbio clinico in relazione ai quali era stata sollecitato l’esame da parte dell’oncologo, e senza che fosse emersa alcuna necessita’ di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta’, ai sensi dell’articolo 2236 c.c..
3. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria.
4. La (OMISSIS) e la (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria.
5. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
6. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c., comma 2 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta relativa alla responsabilita’ del (OMISSIS) al paradigma della norma di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, avendo la stessa erroneamente ritenuto che la condotta del (OMISSIS) fosse configurabile alla stregua di un comportamento gravemente colposo, tenuto conto che il consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio d’appello aveva escluso la possibilita’ di esprimere pareri categorici al di la’ di ogni dubbio in ordine alla valutazione ecografica, con la conseguente possibilita’ di escludere la responsabilita’ dello stesso (OMISSIS) la’ dove il criterio di valutazione della sua condotta fosse stato convenientemente identificato nel parametro dell’accertamento positivo oltre ogni ragionevole dubbio, e non gia’ sulla base di una valutazione meramente probabilistica secondo il criterio del “piu’ probabile che non”.
2. La censura e’ inammissibile.
3. Osserva il Collegio come il giudice d’appello, nel valutare la specifica entita’ del comportamento tecnico richiesto all’odierno ricorrente in occasione del fatto oggetto dell’odierno giudizio, abbia espressamente sottolineato la mancata dimostrazione, da parte del medico interessato, che il caso allo stesso sottoposto fosse riconducibile al paradigma normativo di cui all’articolo 2236 c.c. (in dissenso da quanto emerso in sede di c.t.u.), ossia che la vicenda diagnostica sottoposta al suo esame comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta’, suscettibili di restringere l’ambito della relativa responsabilita’ civile al solo dolo o alla colpa grave.
4. Al riguardo, la corte d’appello ha piuttosto evidenziato l’avvenuto rilievo, da parte del consulente tecnico d’ufficio, che le apparecchiature in uso all’epoca dei fatti garantivano la visibilita’ delle lesioni sovracentimetriche “con ottima affidabilita’”, e che, con forte probabilita’, al tempo dell’indagine ecografica, la lesione tumorale non fosse di dimensioni inferiori a 15 o 20 mm e quindi rientrasse ampiamente nel range di visibilita’ ecografica in pressoche’ tutte le tipologie di mammelle, con la conseguente piena visibilita’ ecografica della lesione tumorale nel caso di specie, quantomeno alla stregua del criterio del “piu’ probabile che non” (pagg. 22-23 della sentenza impugnata).
5. Lo stesso giudice d’appello ha altresi’ sottolineato come il (OMISSIS) ben fosse a conoscenza della sede in cui vi era un dubbio clinico, e che l’indagine tecnica era stata mirata proprio a seguito della sollecitazione proveniente dall’oncologo medico.
6. Ferma, dunque, l’avvenuta corretta attestazione dell’irrilevanza, nel caso di specie, dell’articolo 2236 c.c., e la conseguente piena applicabilita’, nella valutazione della condotta del (OMISSIS), del parametro individuato dall’articolo 1176 c.c., comma 2 (secondo cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata”), varra’ sottolineare come, sul piano dell’apprezzamento critico del ragionamento probatorio condotto dal giudice d’appello, l’odierno ricorrente rischi di confondere impropriamente (segnatamente sul piano linguistico-concettuale, e dunque sul terreno operativo) le prospettive di valutazione concernenti, da un lato, l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’operato del medico e l’evento sofferto dal danneggiato e, dall’altro, l’accertamento della colpa del sanitario nell’adempimento della propria prestazione.
7. Mentre, infatti, la prima indagine (quella sul nesso di causalita’ nell’ambito della responsabilita’ civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell’individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del “piu’ probabile che non” (alternativo a quello della responsabilita’ “oltre ogni ragionevole dubbio” rilevante in sede penale) (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019, Rv. 654559 – 02), l’altra indagine (quella sulla colpa del sanitario e, dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o imperizia, dello stesso nell’adempimento della propria prestazione professionale), attiene invece alla valutazione dell’attendibilita’ degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell’inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l’affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi (come nella specie, la rilevata conformazione della documentazione ecografica o la verificata identita’ della strumentazione ecografica utilizzata).
8. Tale modello di ragionamento si traduce, nel caso di specie, nella valutazione della correttezza dell’inferenza critica che autorizza l’affermazione del fatto (ignorato) consistito nella mancata osservazione e refertazione, da parte del (OMISSIS), di una lesione tumorale avente dimensioni suscettibili di essere agevolmente osservate e refertate, quale conseguenza della verificazione della strumentazione tecnica dallo stesso in concreto utilizzata e della conformazione della documentazione ecografica in suo possesso (fatti certi).
9. In questo senso – in modo non totalmente appropriato sul piano linguistico – il consulente tecnico d’ufficio si e’ riferito al criterio del “piu’ probabile con non” con riguardo alla visibilita’ ecografica della lesione tumorale, la’ dove avrebbe piu’ opportunamente dovuto esprimersi in termini di elevata attendibilita’ rappresentativa’ del compendio probatorio acquisito circa la concreta rinvenibilita’ della lesione tumorale da parte di un medico ragionevolmente provveduto sul piano tecnico.
10. Converra’ ammonire sulla necessita’ di tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l’impiego funzionale del criterio del “piu’ probabile che non” sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti (ricostruzione che attiene al piano epistemologico del rapporto tra “fatto antecedente” e “fatto conseguente”, secondo quella particolare relazione che si dice “causale”, e che necessariamente richiede il riferimento a leggi scientifiche o a massime di esperienza costruite su basi probabilistiche), e l’impiego funzionale del criterio probabilistico (sempre in termini logico-baconiani, e non statistico-pasca-liani) sul terreno della valutazione delle prove (che, viceversa, attiene all’intrinseca qualita’ rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra âEuroËœ”fatto probante” e “fatto probando”, che non guarda all’osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell’ambito della relazione causale) quanto piuttosto all’intrinseca intensita’ espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del “fatto probante”).
11. Deve, conseguentemente, ritenersi erronea l’affermazione (caduta nell’eloquio critico dell’odierno ricorrente) che richiede, nella scelta tra diverse interpretazioni del compendio probatorio disponibile, quella che offra, in ipotesi, “la piu’ probabile” (che non) intensita’ espressiva (in termini rappresentativi), poiche’, sul terreno della responsabilita’ civile, la censura critica avanzata, in sede di legittimita’, sulla valutazione logico-giuridica della diligenza di un determinato comportamento ricostruita senza l’utilizzazione del criterio del “piu’ probabile che non” (rispetto al contenuto rappresentativo degli elementi probatori disponibili), non e’ di per se’ suscettibile di intercettare un vizio di legittimita’ del ragionamento del giudice di merito, segnatamente laddove quest’ultimo, pur non avendo prescelto, sul piano dell’adeguatezza rappresentativa di un elemento probatorio, la configurazione probatoria “piu’ probabilmente adeguata” (in termini espressivi), abbia comunque tratto inferenze critiche non illogiche, e dunque non censurabili in sede di legittimita’ sotto il profilo del vizio di motivazione (ossia, nei termini del vizio del ragionamento rappresentabile come abnormita’ rilevante ai fini dell’articolo 132 c.p.c., n. 4).
12. In altri termini, il criterio del “piu’ probabile che non” e’ suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilita’ civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalita’ (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), la’ dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneita’ rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la piu’ elastica categoria deCattendibilita’” (come predicato della maggiore o minore “congruita’ logica” dell’inferenza critica), poiche’ la (attuale) legge processuale civile non consente di censurare la legittimita’ della motivazione della sentenza, la’ dove la stessa si dipani in termini di (semplice) adeguatezza logica, pur non integrando l’opzione interpretativa del compendio probatorio dotata della piu’ elevata probabilita’ di esattezza rappresentativa (sempre che non trasmodi nell’elaborazione di un testo logicamente abnorme, inidoneo a integrare il c.d. “minimo costituzionale” della motivazione rilevante, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4).
13. Cio’ posto, dovendo ritenersi che il giudice d’appello abbia tratto l’inferenza critica descritta con riguardo alla valutazione del comportamento del (OMISSIS) in modo pienamente congruo sul piano logico-giuridico, l’odierna censura del ricorrente deve ritenersi, da un lato, tale da non cogliere con totale esattezza i termini della ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata e, dall’altro, in ogni caso, tale da sollecitare un riesame nel merito della valutazione discrezionale compiuta dal giudice a quo circa il valore rappresentativo degli elementi di prova utilizzati (in modo logicamente non abnorme): un riesame nel merito, come tale non consentito in sede di legittimita’.
14. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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