Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19121
Massima estrapolata:
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.
Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19121
Data udienza 21 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21628-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 825/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Taranto la societa’ (OMISSIS) s.p.a., nella sua veste di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) il 25.8.2011. L’attrice dedusse che la responsabilita’ del sinistro andava ascritta al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto perche’ allontanatosi dopo il fatto, il quale invadendo l’opposta corsia di marcia, investi’ frontalmente il mezzo condotto dall’attrice.
La (OMISSIS) si costitui’ contestando la veridicita’ del fatto.
2. Con sentenza 26.6.2014 n. 1771 il Giudice di pace di Taranto accolse la domanda.
La sentenza venne appellata in via principale da (OMISSIS), la quale si dolse della sottostima del danno (dedusse, in particolare, che non le era stato risarcito il danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per procacciarsi l’assistenza legale nella fase delle trattative stragiudiziali); ed in via incidentale dalla (OMISSIS), la quale si dolse dell’accoglimento della domanda risarcitoria.
3. Con sentenza 23.3.2017 n. 825 il Tribunale di Taranto accolse l’appello incidentale e rigetto’ quello principale.
Il Tribunale motivo’ la propria decisione affermando che l’unica testimone escussa, sorella dell’attrice e trasportata sul veicolo da questa condotto al momento del fatto, poiche’ era rimasta danneggiata dal sinistro, fosse incapace a deporre ex articolo 246 c.p.c., a nulla rilevando che fosse stata gia’ risarcita.
Di conseguenza, espunto, dal novero delle prove la suddetta testimonianza, ritenne non provata la circostanza del coinvolgimento di un secondo veicolo nel sinistro, e rigetto’ la domanda di risarcimento proposta da (OMISSIS).
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2054, 2055 c.c.; dell’articolo 246 c.p.c.; del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141.
Nella illustrazione del motivo la ricorrente esordisce segnalando l’esistenza d’un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Riferisce che secondo un primo orientamento il testimone che abbia subito danno in conseguenza d’un sinistro stradale, sarebbe incapace a deporre nel giudizio di risarcimento proposto da altra persona quando sia stato risarcito, e quindi non abbia piu’ un interesse concreto ed attuale a partecipare a quel giudizio. Per un diverso orientamento, invece, il testimone che sia rimasto danneggiato da un sinistro stradale sarebbe sempre incapace a deporre nel giudizio di risarcimento del danno introdotto da altra persona rimasta danneggiata nel medesimo sinistro, anche quando il testimone medesimo sia stato risarcito od abbia rinunciato al proprio diritto.
Premesso cio’, la ricorrente deduce che l’uno e l’altro di tali orientamenti dovrebbero essere rimeditati, quando la persona da escutere come testimone sia un trasportato, che abbia patito danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.
Il trasportato, infatti, beneficia di un particolare statuto normativo di favore, in quanto l’articolo 141 cod. ass.. Gli attribuisce il diritto ad essere risarcito dall’assicuratore del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilita’ dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Da questo rilievo la ricorrente trae la conclusione che il trasportato, per definizione, non potrebbe mai essere titolare di un interesse “concreto ed attuale” a vedere accolta la domanda proposta dal vettore nei confronti di un terzo, e quindi ad intervenire nel relativo giudizio, dal momento che non ha l’obbligo ne’ la necessita’ di dimostrare la responsabilita’ del vettore.
1.2. Il motivo e’ inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c..
E’ infatti assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la vittima di un sinistro stradale, anche se gia’ risarcita, e’ incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: cosi’ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 – 01.
Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 – 01, secondo cui “la configurabilita’ in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilita’ di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilita’ della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non puo’ rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’articolo 246 c.p.c. come causa d’incapacita’ a testimoniare.
La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia.
1.3. Ne’ sul tema in questione esiste il contrasto che la parte odierna ricorrente ha ritenuto di ravvisare.
In particolare, non e’ esatto che secondo alcune decisioni il testimone incapace a deporre sarebbe solo quello titolare di un interesse “attuale e concreto”, mentre secondo altre decisioni sarebbe incapace a deporre anche il testimone titolare di interessi “non attuali e non concreti”.
Se, infatti, si spostasse l’analisi della giurisprudenza, come si dovrebbe, dalle massime alle motivazioni, e’ agevole avvedersi che tutte le decisioni richiamate dal ricorrente alla pagina 3, nota 1, del proprio ricorso, indicate quali espressione dell’orientamento piu’ “liberale”, hanno usato la formula “interesse attuale e concreto” quale sinonimo di “interessi giuridicamente rilevanti”, ed in antitesi al concetto di “interesse di mero tatto”. Non hanno, invece, affatto voluto affermare il principio invocato dal ricorrente, ovvero che l’avvenuto risarcimento estingua l’interesse del testimone a deporre nel giudizio in cui si converta del fatto illecito che gli ha causato danno.
Illuminante, in tal senso, e’ la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell’8.6.2012, citata dalla stessa ricorrente, ove si legge che “l’incapacita’ prevista dall’articolo 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste e’ titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso si’ da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui e’ richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi e’ in discussione. Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso”.
Tale principio e’ stato puntualmente applicato in tutte le decisioni citate dalla ricorrente a p. 3, nota 1, del ricorso. In particolare:
-) Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 16.9.2013 ha ritenuto incapace a deporre il mandatario dell’acquirente di un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti;
-) Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell’8.6.2012, ha ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l’acquirente, non perche’ titolare di un interesse “non concreto e non attuale”, sul presupposto che l’oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) fosse diverso da quello che dell’interesse del testimone (il pagamento della provvigione);
-) Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25.1.2012 non e’ pertinente rispetto al presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevabilita’ d’ufficio dell’incapacita’ a deporre;
-) Sez. L, Sentenza n. 11034 del 12.5.2006, ha ritenuto capace a deporre, nel giudizio di impugnativa d’un licenziamento individuale, il lavoratore oggetto della medesima misura, non perche’ titolare di un interesse “non concreto e non attuale”, ma perche’ titolare di un interesse di mero fatto, e quindi non giuridico, all’esito della lite;
-) Sez. 3, Sentenza n. 7677 del 13.4.2005, ha ritenuto capace a deporre, nella controversia tra assicurato ed assicuratore, un terzo proprietario di parte dei beni danneggiati dal sinistro, sul presupposto che questi, non essendo parte del contratto ne’ beneficiario del diritto all’indennizzo, non avesse alcun interesse giuridicamente rilevante, ex articolo 100 c.p.c., all’esito della lite;
-) Sez. L, Sentenza n. 12317 del 21.8.2003, e’ irrilevante rispetto all’oggetto del presente giudizio, avendo affermato il principio per cui non e’ causa d’incapacita’ a deporre l’avere previamente riferito, sui medesimi fatti, dinanzi all’autorita’ amministrativa e nell’ambito d’un procedimento amministrativo;
-) Sez. L, Sentenza n. 9652 del 16.6.2003 e’ del tutto irrilevante rispetto ai nostri fini, in quanto non ha affatto affrontato il problema dell’incapacita’ a testimoniare, se non in un fuggevole obiter estraneo all’oggetto della decisione;
-) Sez. L, Sentenza n. 2618 del 20/03/1999, dopo avere ribadito che l’interesse il quale rende il testimone incapace a deporre e’ quello giuridico e non di fatto, ha escluso che costituisca un interesse “giuridico”, affermando al contrario che costituisce interesse “di mero fatto”, quello che un testimone puo’ avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente tra altre parti ma identica a quelle vertente tra lui ed altro soggetto che sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
-) analogo oggetto ed analogo esito, rispetto alla decisione da ultimo ricordata, ebbe altresi’ Sez. L, Sentenza n. 6932 del 13/08/1987, concernente il caso di testimoni che avevano reso reciproca testimonianza in cause diverse ma connesse, in cui ciascuno di essi era, di volta in volta, parte o testimone (ferma restando, ovviamente, la liberta’ del giudice di valutare tale circostanza sul piano dell’attendibilita’);
-) Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 12/04/1984, e Sez. 1, Sentenza n. 5272 del 13/10/1982, hanno affermato i medesimi principi gia’ affermati da Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell’8.6.2012, sopra ricordata;
-) Sez. L, Sentenza n. 3231 del 15/05/1980, non e’ pertinente ai nostri fini, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevabilita’ d’ufficio dell’incapacita’ a deporre.
1.4. La circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.
Posto, infatti, che l’incapacita’ a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui e’ chiamato a deporre, nessuna influenza puo’ avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall’articolo 2054 c.c. o dall’articolo 141 cod. ass..
Anche la responsabilita’ del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, e’ pur sempre una responsabilita’ per colpa presunta, e non una responsabilita’ oggettiva (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 4147 del 13/02/2019, Rv. 652744 – 01).
Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo.
Cosi’ nell’uno, come nell’altro caso, infatti, il trasportato-testimone puo’ avere interesse, esemplificando:
-) all’accertamento della responsabilita’ concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
-) all’accertamento della responsabilita’ concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
-) all’accertamento dell’assenza della ricorrenza d’un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilita’ invocando il disposto dell’articolo 141 cod. ass..
1.5. Resta solo da aggiungere come questo Collegio ritenga che le conclusioni appena esposte non meritino di essere riviste alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., ovvero la decisione pronunciata da Sez. 3 – , Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019, Rv. 652470 – 02.
Con tale decisione e’ stata cassata con rinvio la decisione di merito che, nel giudizio proposto da persona trasportata, aveva ritenuto incapaci a deporre il conducente del veicolo sul quale viaggiava la vittima, e quello di altro veicolo coinvolto nel sinistro.
Tale decisione tuttavia, al di la’ taluni obiter concernenti l’interpretazione dell’articolo 246 c.p.c., come tali non vincolanti e comunque superati dalla piu’ recente giurisprudenza sopra ricordata (Cass. 4147/19, cit.), ha accolto il ricorso sul presupposto che il giudice di merito non aveva valutato e motivato in merito all’esistenza dell’interesse attuale e concreto del testimone: e dunque non ha affatto ammesso che, sempre e comunque, il conducente d’un veicolo a motore possa deporre quomodolibet nel giudizio di risarcimento introdotto dalla persona da lui trasportata.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente, col quale lamenta l’omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente la domanda di risarcimento delle spese stragiudiziali.
Esso resta assorbito, in quanto proposto solo nel presupposto che fosse accolto il primo.
3. Le spese.
3.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
3.2. L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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