Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28826.
Rescissione del contratto la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è un apprezzamento del giudice di merito
In tema di azione generale di rescissione per lesione, la determinazione del valore delle prestazioni corrispettive, con riferimento all’epoca della conclusione del contratto, al fine di stabilire la ricorrenza o meno di una sproporzione “ultra dimidium”, implica una indagine di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da congrua motivazione
Ordinanza|| n. 28826. Rescissione del contratto la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è un apprezzamento del giudice di merito
Data udienza 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Invalidità del contratto – Rescissione del contratto – Azione generale di rescissione per lesione – Sproporzione tra le prestazioni corrispettive – Valutazione – Criteri – Apprezzamento del giudice di merito – Sindacabilità in Cassazione – Esclusione – Limiti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30972/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE SRL;
– intimata –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1150/2018 depositata il 13/06/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Rescissione del contratto la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è un apprezzamento del giudice di merito
FATTI DI CAUSA
Con contratto preliminare concluso in data 17 maggio 2007, (OMISSIS) si obbligo’ a vendere alla (OMISSIS) s.r.l. un immobile sito nel comune di (OMISSIS) al prezzo di Euro 270.000,00 ed un immobile sito nel comune di (OMISSIS) al prezzo di Euro 305.000,00. Detti immobili erano oggetto di procedure esecutive, tanto che il contratto venne integrato per consentire a (OMISSIS) di estinguere le procedure esecutive.
Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2008, la (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio (OMISSIS), affinche’ fosse emanata sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in luogo del contratto definitivo.
(OMISSIS), a sua volta, agi’ con separato giudizio per chiedere la rescissione del contratto.
Il Tribunale di Torino rigetto’ la domanda di rescissione e quella ex articolo 2932 c.c., risolse il contratto e condanno’ (OMISSIS) al risarcimento del danno nella misura di Euro 50.000,00.
La Corte d’appello confermo’ la sentenza di primo grado, non ritenendo sussistere la lesione ultra dimidium, e confermo’ la statuizione sul risarcimento dei danni.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi.
L’ (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva.
Rescissione del contratto la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è un apprezzamento del giudice di merito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1448 c.c. e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare, la ricorrente contesta l’accertamento del valore degli immobili da parte della Corte di merito perche’ non determinato al momento della conclusione del contratto ma sulla base di perizie svolte nel processo esecutivo in epoca precedente, e segnatamente un anno prima per l’immobile sito in (OMISSIS) e tre anni prima per quello sito in (OMISSIS). Tale criterio non avrebbe tenuto conto della fase di crescita del mercato immobiliare sicche’ sarebbe viziata la determinazione del valore, al fine dell’accertamento della lesione ultra dimidium.
Il motivo e’ infondato.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione generale di rescissione per lesione, la determinazione del valore delle prestazioni corrispettive, con riferimento all’epoca della conclusione del contratto, al fine di stabilire la ricorrenza o meno di una sproporzione “ultra dimidium”, implica una indagine di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, ove sorretta da congrua motivazione (tra le altre Sez. 2, Sentenza n. 26970 del 07/12/2005, Sez. 2, Sentenza n. 5041 del 06/11/1978).
La Corte di merito, al fine di accertare la lesione ultra dimidium, ha determinato il valore degli immobili sulla base delle CTU svolte nel procedimento esecutivo: quanto all’immobile sito in (OMISSIS), promesso in vendita con contratto del (OMISSIS), il valore determinato dal ctu era pari ad Euro 407.000,00 ed il prezzo di vendita fissato in Euro 270.000,00, sicche’ non sussisteva la lesione. Con riguardo all’immobile sito in (OMISSIS), la Corte rilevava che il valore stabilito dalla CTU svolta tre anni prima fosse pari ad Euro 305.000,00, uguale al prezzo di vendita.
La Corte d’appello, con congrua motivazione, ha considerato irrilevante che per l’immobile di (OMISSIS), la perizia risaliva all’anno precedente rispetto alla conclusione del preliminare, ne’ il ricorrente ha dedotto, nell’ambito del giudizio di merito, che il valore dell’immobile aveva subito sensibili variazioni.
Quanto all’immobile in (OMISSIS), pur essendo la consulenza antecedente di tre anni, il prezzo di vendita era pari al valore dell’immobile sicche’ il lasso temporale intercorso rispetto alla conclusione del contratto non poteva integrare la lesione ultra dimidium che costituisce il presupposto per la rescissione tanto piu’ che l’asserzione in ordine all’aumento dei prezzi era generica ed apodittica.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1599, 1452, 1458, 1602 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello risarcito alla (OMISSIS) s.r.l. il danno derivante dalla perdita di due affari per non aver concluso, a causa del mancato trasferimento dell’immobile, dei contratti di locazione. Rileva la ricorrente che l’immobile sito in (OMISSIS) era nella disponibilita’ del la promissaria acquirente, che avrebbe potuto concederlo in locazione a terzi, considerando la tutela prevista in favore del conduttore, il quale puo’ opporre il contratto di locazione all’acquirente (articolo 1599 c.c.), che subentra al contratto (articolo 1602 c.c.); inoltre, l’articolo 1452 c.c. prevede che la rescissione non pregiudichi i diritti acquistati dai terzi.
Il motivo e’ infondato.
La Corte di merito ha accertato che, a causa della vicenda giudiziaria e della mancata conclusione del contratto definitivo, era derivato un danno al promissario acquirente, che esercitava la propria attivita’ nel settore immobiliare, considerando che l’incertezza sulla titolarita’ soggettiva del proprietario, soprattutto per le locazioni ad uso commerciale non e’ indifferente per il conduttore, nonostante la tutela approntata dall’ordinamento in suo favore.
Si tratta di apprezzamento che risponde ai meccanismi di mercato ed alla logica comune, basata sull’affidabilita’ del locatore, indipendentemente dalla tutela prevista dall’ordinamento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Rescissione del contratto la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è un apprezzamento del giudice di merito
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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