I requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 4061.

La massima estrapolata:

I requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso.

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 4061

Data udienza 21 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8629 del 2015, proposto da
-OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gi. Gi., con domicilio eletto presso lo studio An. Ba. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero dell’Interno e Ministero dell’Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile Dir. Centrale Affari Generali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in data 29 luglio 2015, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento:
– del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dal V. Capo Dipartimento dei VV.FF. – Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per gli AA.GG., con il quale, il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva (per titoli ed accertamento dall’idoneità motoria), per la copertura di 1000 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
– del decreto del Ministro dell’Interno del 30 luglio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale Suppl. Ordinaria n. 1/23, di disciplina dei criteri, sistema di selezione e modalità abbreviate del corso di formazione della selezione in parola, segnatamente agli artt. 5 e 6;
– del decreto del Ministero dell’Interno n. 3747 del 27 agosto 2007 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area 1 – Concorsi di accesso, con cui si è indetta la procedura selettiva per la copertura dei posti, nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F., che alla data dell’1 gennaio 2007 risultava iscritto negli appositi elenchi, di cui all’art. 6 del d.lgs. dell’8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e alla medesima data abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, segnatamente agli artt. 10 e 11;
– del decreto Ministeriale n. 78 dell’11 marzo 2008, recante il Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, segnatamente per gli art. 1 e art. 6;
– del decreto del Capo Dipartimento dei VVFF n. 529 dell’8 ottobre 2014 di nomina della Commissione Medica, per l’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati, e degli atti della stessa, segnatamente del verbale n. -OMISSIS-con cui, in applicazione del d.m. n. 78 dell’11 marzo 2008, ha espresso il giudizio di inidoneità, cui e conseguita l’esclusione dalla selezione del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al decreto di esclusione del ricorrente della procedura selettiva, compresi gli atti di approvazione finale della selezione e qualsiasi ulteriore atto in pregiudizio del ricorrente, anche se dallo stesso non conosciuto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco -Soccorso Pubblico – Difesa Civile Dir. Centrale Affari Generali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l’Avvocato Gi. Gi. e l’Avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS- – premesso di essere iscritto nell’elenco del personale volontario del CNVVF dal -OMISSIS-, di prestare servizio presso il comando provinciale di -OMISSIS-dalla stessa data e di aver preso parte alla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità per la copertura di posti in ruolo nella qualifica di vigile del fuoco, riservata alla stabilizzazione dei volontari in servizio precario ai sensi della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, co. 519, 4° cpv.) – censura la sentenza di primo grado con la quale, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, considerato l’esito della verificazione, disposta con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, che confermava il deficit della capacità uditiva per cui l’istante era stato ritenuto inidoneo, respingeva il ricorso di primo grado.
L’appellante, riportate le censure sollevate in primo grado, deduce la nullità della sentenza per aver omesso di esaminare le domande ed i motivi di ricorso, fondando la decisione unicamente sulla verifica del giudizio medico espresso dalla commissione medica di esame.
La sentenza sarebbe, peraltro, fondata sull’errata formulazione del quesito al verificatore, che faceva rinvio alle regole tecniche dell’Amministrazione, senza considerare che con il ricorso introduttivo erano stati impugnati i criteri, in quanto difformi da quelli indicati nel bando, poiché la commissione avrebbe fatto erroneamente riferimento alla disciplina contenuta nel d.m. n. 78 dell’11 marzo 2008, entrata in vigore successivamente al bando stesso (d.m. 27 agosto 2007), ma anche gli stessi atti di bando, per non aver fatto riferimento, quanto all’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica – di stabilizzazione e non di primo accesso – al d,m. 5 febbraio 2002, che detta criteri di verifica al mantenimento dei requisiti di idoneità .
In sostanza, l’appellante afferma che la Commissione avrebbe dovuto giudicare l’idoneità in virtù di quanto disposto dal d.m. n. 228 del 1993, che prevedeva come criterio acumetrico: “l’ascolto della voce sussurrata a sei metri”. Tale criterio avrebbe, a suo dire, portato all’ammissione.
Si è costituita l’Amministrazione per resistere. La stessa depositava nota ministeriale nella quale si precisa che:
– il bando faceva riferimento ai requisiti psico-fisici di cui al d.m. n. 228 del 1993 e successive modificazioni, dovendosi intendere, pertanto, richiamati anche gli strumenti di accertamento dovuti ai progressi della tecnica;
– la l. n. 296 del 2006, nel prevedere la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prescrive la sussistenza dei criteri ordinari per l’assunzione, stante la differenza tra personale volontario e permanente, deputato a svolgere mansioni tecnico operative con carattere costante e permanente nell’ambito dell’organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
A seguito di ulteriore memoria la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 giugno 2018.
II – Osserva il Collegio che questo Consiglio ha più volte affermato che “È costante in giurisprudenza la massima secondo cui la situazione di servizio del vigile del fuoco volontario non è comparabile con quella del vigile del fuoco di ruolo nel Corpo dei Vigili del fuoco la cui attività, date le caratteristiche di emergenza in cui comunemente viene prestato il servizio, comporta condizioni di grande impegno fisico e nervoso….(Cons. Stato, sez. III n. 3812 del 15 luglio 2013)” (Sez. I, 1203/2016). La Sezione ha precisato che “all’ingresso in via permanente nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si collega uno stabile impegno caratterizzato da maggiori responsabilità con più intenso livello di stress, al fine di fronteggiare eventi caratterizzati da criticità ; ciò implica una rinnovata valutazione dei requisiti psicofisici ed attitudinali in base alla speciale regolamentazione dettata dal d.m. n. 78 del 2008 cit. (che si dà carico di individuare congruamente in dettaglio ogni patologia afferente alla sfera fisica o psichica incompatibile con la peculiare posizione di status: cfr., da ultimo, Cons. St., sez. III, 2 maggio 2014 n. 2286), cui non sono paragonabili i giudizi di idoneità vigile del fuoco volontario riportati dall’interessato” (Sez. III, n. 2055/2015).
Tale conclusione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, è sufficiente a smentire l’assunto di parte appellante, quanto all’asserita necessità di equiparazione dei requisiti per il personale volontario ed il personale permanente.
III – Relativamente, poi, alla disciplina applicabile all’accertamento del requisito, la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi sulla questione oggetto di giudizio, precisando che costituisce principio consolidato, quello secondo cui “i requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso (Cons. St., sez. III, 16.4.2014, n. 1921)” (Sez. III, 4017/2015).
Di tale principio è applicazione il bando oggetto di esame, laddove stabilisce che i requisiti psico-attitudinali debbano essere accertati alla luce del d.m. n. 228 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni: sicché i candidati risultati idonei all’accertamento sono tenuti a sottoporsi all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi della normativa vigente al momento della visita.
Tale principio, inoltre, non è censurabile sotto il profilo di illogicità né per violazione di legge, secondo quanto dedotto in primo grado, essendo necessario che i requisiti psicofisici siano presenti ai fini dell’accesso ai ruolo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ne consegue che l’appello è infondato, risultando la sentenza di prime cure, che, sia pur sinteticamente, fa applicazione delle conclusioni ermeneutiche sin qui richiamate, immune dai vizi dedotti.
Sussistono, in considerazione dell’oggetto del gravame, giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 10453 del 2015 appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere

Avv. Renato D’Isa