Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 settembre 2022| n. 26451.

Regolamento di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza

È inammissibile il regolamento di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed “a fortiori” quando ha già concesso alle parti i termini di cui all’articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, dopo la declaratoria di incompetenza “ratione materiae” da parte del giudice di pace adito, il giudizio era riassunto da una delle parti innanzi al tribunale: alla prima udienza, i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex articolo 183 c.p.c. ed il tribunale li concesse, senza null’altro statuire; successivamente, dopo una pluralità di rinvii protrattisi per ben otto anni, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo aveva chiesto il regolamento di competenza che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 settembre 2018, n. 21944; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 agosto 2018, n. 20488; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 agosto 2018, n. 20445; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2015, n. 23106).

Ordinanza|8 settembre 2022| n. 26451. Regolamento di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza

Data udienza 4 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza richiesto d’ufficio – Elevazione dopo la concessione dei termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c. – Ammissibilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 29050/2021 sollevato dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza n. R.G. 221/2013 del 18/10/2021 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS);
contro
(OMISSIS) SPA, ora AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) impugno’ dinanzi al Giudice di pace di Sala Consilina il preavviso di fermo amministrativo, notificatole a garanzia di un credito erariale per mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al C.d.S..
Il giudice adito si dichiaro’ incompetente per materia, indicando nel Tribunale di Lagonegro l’autorita’ giudiziaria competente.
2. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza 18 ottobre 2021, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo costituisce un ordinario giudizio di accertamento negativo, la cui cognizione e’ devoluta al giudice da individuare secondo gli ordinari criteri di competenza previsti in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del C.d.S..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il regolamento e’ inammissibile per tardivita’.
Risulta infatti dal verbale di causa che, dichiarata dal Giudice di pace la propria incompetenza ratione materiae, il giudizio venne riassunto da (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Lagonegro, ove la prima udienza del giudizio riassunto si celebro’ in data 24.6.2013.
In quella udienza i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex articolo 183 c.p.c.: ed il Tribunale li concesse, senza null’altro statuire.
Seguirono dodici rinvii, anche superiori all’anno, alcuni dei quali immotivati, altri giustificati con le “esigenze di riorganizzazione del ruolo”.
Questi rinvii si protrassero per otto anni.
Infine, con ordinanza 18.10.2021, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo ha chiesto il regolamento di competenza oggi in esame.
1.1. Cio’ posto in fatto, ne discende in diritto l’inammissibilita’ del regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Lagonegro: infatti, come si desume dall’articolo 38 c.p.c., e’ inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed a fortiori quando ha gia’ concesso alle parti i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6 (ex multis, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018, Rv. 650614 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv. 637630 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018, Rv. 650298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv. 650296 – 01).
2. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, nessuna delle parti avendo
svolto difese.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il regolamento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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