Recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 20 marzo 2019, n. 1852.

La massima estrapolata:

Il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

Sentenza 20 marzo 2019, n. 1852

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6871 del 2018, proposto da Li. De Sa., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Re. D’A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Bo. Ne., El. La., come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Istituto in Roma, via (…) – appellante incidentale;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 04540/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps e l’appello incidentale proposto dal suddetto Istituto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati An. Re. D’A. e Se. Ca. su delega dell’Avv. Ma. Bo. Ne.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il mezzo qui in rilievo l’appellante chiede la riforma in parte qua della sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Terza-quater, n. 4540/2018, pubblicata il 24.4.2018 e non notificata, nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso nn. 1, 2, 3 e 4 proposti dalla sig.ra Li. De Sa. per sentire accertare e dichiarare l’irripetibilità in tutto o in parte delle somme come richieste dall’INPS negando in ogni caso il diritto dell’INPS ad operare la preannunciata trattenuta di 1/5 sulla pensione di reversibilità in godimento.
Vale premettere che, con la nota del 24.05.2016 n. 0012723, I’INPS, richiamando la necessità di dare esecuzione alla sentenza di appello del C.d.S. n. 1992 del 31.3.2011, che aveva definito un pregresso giudizio tra le parti sulla computabilità della indennità di cui all’art. 1 della L. 334/1997 nella base pensionabile, ha disposto nei confronti degli eredi (la odierna ricorrente nonché la sig.ra Pa. Pa. e la Sig.ra Do. Pa. “in proporzione della quota ereditaria”) “il recupero delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in relazione alla pensione integrativa del sig. Pa.”, somma calcolata in euro 159.832,40 così composta: -“euro 27.546,66 corrisposti a maggio del 1999 a titolo di arretrati relativi al periodo gennaio 1996-aprile 1999”; “euro 103.810,48 corrisposti a titolo di incremento pensionistico per il periodo 01.05.1999-13.04.2008; -euro 28.475,26 a titolo di interessi calcolati dal 01.11.2004 al 31.05.2016 “.
Inoltre l’INPS, con nota n. 0012722 del 24.05.2006, sempre richiamando la necessità di dare esecuzione alla mentovata sentenza del C.d.S., ha provveduto a ricostruire la pensione integrativa della sig.ra De Santis, rideterminandola non più sulla base della pensione liquidata al dante causa, ma tenendo conto della pensione spettante senza l’incremento pensionistico erogato a favore del Sig. Ag. Pa. dal 1999, e ha proceduto al relativo conguaglio, accertando un credito di euro 24.764,05.
Nel costrutto dell’Istituto resistente, come sopra anticipato, tali somme deriverebbero dalla sentenza n. 1992 del 31.3.2011 del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello dell’Istituto, con annullamento della originaria sentenza del TAR Lazio n. 12052/2004 resa a favore del Sig. Ag. Pa., sentenza quest’ultima che, nel 2004, a contrario, aveva accolto il ricorso n. r.g. 5233/1998 e riconosciuto, tra gli altri, al Sig. Pa. l’adeguamento del trattamento pensionistico integrativo in base al computo della indennità di cui all’art. 1 della L. 334/1997.
Avverso le suindicate determinazioni proponeva ricorso l’odierna appellante, inizialmente, dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, che, però, con sentenza n. 65 del 3.4.2017, declinava la giurisdizione, di talchè il giudizio veniva riassunto avanti al TAR per il Lazio, sede di Roma.
Il suddetto giudice, con la sentenza n. 4540/2018, qui impugnata, ha accolto solo in parte la domanda attorea, vale a dire limitatamente alle contestazioni che afferivano alla definizione al lordo, e non al netto, dell’importo delle somme da restituire, respingendo per il resto tutte le altre censure.
Avverso la suddetta sentenza, con il gravame in epigrafe, l’appellante ha, dunque, articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) la sentenza qui gravata non avrebbe offerto una corretta lettura della decisione del Consiglio di Stato n. 1992/2011, che, riformando la decisione di prime cure, si sarebbe limitata a respingere l’originario ricorso collettivo finalizzato all’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamenti in quiescenza in base al citato art. 1 della L. 334/97 senza però ordinare la restituzione delle somme spontaneamente corrisposte da parte dell’INPS. Di talchè, l’obbligatorietà o meno della detta restituzione non poteva di certo derivare de plano dal giudicato di cui alla sentenza n. 1992/2011 del Consiglio di Stato. E ciò vieppiù in considerazione del fatto che la normativa speciale, vigente in subiecta materia, anche alla luce degli artt. 1 co. 263 della L. 662/96 e 38 della L. 448/2001, impediva in realtà di considerare automatica e vincolata la relativa decisione;
2) la decisione di prime cure non sarebbe, pertanto, corretta nella parte in cui, con riguardo alle somme erogate (a titolo di indennità di posizione di cui all’art. 1 della L. 334/97) tra il 1999 e il 2008 a titolo di pensione al sig. Ag. Pa., defunto in data 13.4.2008, non ha fatto applicazione del principio generale, sancito dall’art. 1 comma 263 della L. 662/1996 (come sostituito dall’articolo 38, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dall’art. 38 comma 10 della L. 448/2001, secondo cui “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”. E ciò anche in considerazione del fatto che la sig.ra de Santis aveva in realtà a suo tempo rinunciato all’eredità del marito. Non sarebbe, invero, condivisibile la statuizione del giudice di prime cure secondo cui siffatta pretesa sconterebbe una preclusione processuale derivante dal non aver proposto motivi aggiunti nel presupposto giudizio definito dal CdS con la sentenza n. 1992/2011. Né potrebbe affermarsi, come pure erroneamente sostenuto dal giudice di primo cure, che il giudicato formatosi nel suddetto giudizio assorba anche la questione qui in rilievo: il TAR avrebbe, invero, travisato il contenuto del suddetto giudicato, riferito ad un giudizio avente ad oggetto esclusivamente la domanda del sig. Pa. per accertamento del suo diritto all’indennità di posizione di cui all’art. 1 della L.334/97;
3) il giudice di primo grado non avrebbe, altresì, tenuto conto della particolare tutela dell’affidamento riconosciuta, ai sensi dell’articolo 162 del d.p.r. n. 1092 del 1973, sul trattamento previdenziale concesso in via provvisoria ove ad esso non faccia seguito nella tempistica definita dalla legge quello definitivo;
4) il TAR non avrebbe, altresì, tenuto conto della maturata estinzione dei crediti qui in rilievo in ragione del decorso del termine decennale di prescrizione, non potendo opporsi all’odierna appellante gli effetti interruttivi derivati dalla pendenza del giudizio presupposto al quale la stessa era estranea e che aveva altro oggetto.
Si è costituito in giudizio l’INPS che ha, anzitutto, concluso per il rigetto dell’appello siccome, a suo avviso, infondato. Di poi ha spiegato appello incidentale autonomo avverso il capo della sentenza che ha accolto il ricorso di primo grado, all’uopo deducendo:
1) l’illegittimità della statuizione di (parziale) accoglimento della domanda, dovendo, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, gravare sul sostituito, e non sul sostituto d’imposta, l’onere di chiedere il rimborso delle somme versate al Fisco e non dovute;
2) nell’accogliere parzialmente il ricorso il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sul capo della domanda (avanzata dall’odierna appellante) concernente la non debenza degli interessi ritenendo siffatta richiesta erroneamente assorbita nella suindicata statuizione di accoglimento.
Le parti hanno, poi, depositato memorie in cui hanno ribadito le proprie tesi.
Il Collegio, con ordinanza n. 4717 del 27.9.2018, ha accolto l’appello cautelare proposto dall’appellante sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
All’udienza del 21.2.2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello principale è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.
Va, invece, respinto l’appello incidentale autonomo proposto dall’Istituto resistente.
Vale premettere che l’odierna appellante, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come qui ricostruito con il mezzo in epigrafe, aveva posto a base della sua domanda il principio secondo cui le richieste dell’INPS di restituzione delle maggiori somme versate, così come la coeva pretesa di soddisfare il preteso credito attraverso la trattenuta unilaterale di 1/5 sulla pensione goduta dalla ricorrente, avrebbero dovuto essere oggetto di apposito esame giurisdizionale, non potendo derivare de plano dalla pretesa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011, che non recava alcuna statuizione al riguardo, essendosi limitata a respingere la pretesa del defunto marito, sig. Ag. Pa., a vedersi riconosciuta, ai fini pensionistici, l’indennità di posizione istituita dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Di contro, il TAR Lazio, sullo specifico punto in rilievo, opponeva che “..la sentenza del giudice amministrativo, per definizione, non si può fermare e riconoscere la illegittimità o la legittimità di un provvedimento (rispettivamente mediante annullamento o conferma di quest’ultimo), dovendo anche contenere l’esplicitazione della corretta regola di condotta da seguire nell’agire amministrativo successivo alla pronunzia stessa; di conseguenza il suo effetto conformativo, in caso di rigetto del ricorso, non può limitarsi alla mera conferma dell’atto ma si estende anche all’obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronunzia giurisdizionale tutte le volte in cui la riedizione del potere amministrativo (e dunque l’attività amministrativa oggetto della pronuncia) risulti come nel caso di specie obbligatoria, data la possibile ricaduta, in termini di effetti finanziari,…”.
Orbene, rileva il Collegio che il giudizio di cui si discute aveva ad oggetto un rapporto paritetico in cui la natura e l’interazione delle posizioni soggettive che dal punto di vista strutturale lo compongono si declinano secondo lo schema proprio del binomio diritto/obbligo e non già secondo quello del rapporto interesse legittimo/potere.
Nella suddetta prospettiva occorre, altresì, soggiungere che effettivamente l’odierna res controversa, incentrata sui presupposti e le modalità esecutive della ripetizione delle somme versate, non ricadeva nel perimetro del giudicato formatosi con la sentenza del CdS n. 1992/2011, avendo il suddetto decisum statuito esclusivamente sulla (non) spettanza al de cuius del diritto a computare nella base retributiva che rileva ai fini pensionistici l’indennità di posizione istituita dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Ciò nondimeno, pur dovendosi escludere una valenza meramente esecutiva delle pretese esercitate dall’INPS a valle della divisata pronuncia del CdS n. 1992/2011, nel senso cioè dell’inconfigurabilità di una fattispecie di stretta attuazione di un precetto che trova in via diretta ed immediata la sua fonte regolatoria nella decisione in argomento, nemmeno può essere obliata, in questa sede, la valenza degli esiti del predetto giudizio che, nei suoi contenuti di accertamento, ha stabilito la non debenza del diritto al computo della suddetta indennità ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al sig. Ag. Pa..
Ed, invero, proprio in ragione della suddetta pronuncia, ed avendo medio tempore l’INPS erogato al predetto, sin dal 1999, ratei liquidati tenendo invece conto della detta indennità, emergeva, in via automatica ed ope legis, un obbligo di ripetizione dell’indebito oggettivo, difettando, ab origine, e per come accertato con la pronuncia del CdS n. 1992/2011, la causa giustificativa del pagamento.
In siffatte evenienze – e salve eventuali eccezioni sulla cui concreta predicabilità ci si soffermerà in prosieguo – costituisce jus receptum il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 16/06/2009, n. 388; Consiglio di Stato sez. IV, 31/05/2007, n. 2789; C.d.S., sez. V^, n. 1535 del 23 marzo 2004; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 11 aprile 2005, n. 208; Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8274; sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre 2005, n. 7221).
Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) – resta ferma la possibilità per l’interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito.
Né può dubitarsi – contrariamente a quanto affermato dall’appellante – della possibilità dell’Amministrazione di far valere il suddetto diritto anche in via diretta, attraverso cioè la ritenuta fino a concorrenza dell’indebito.
Tale principio risulta affermato anche in relazione al cd. indebito previdenziale. Ed, invero, anche in tale ambito l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016, n. 206; Cass. 5 giugno 2003 n. 9001).
Orbene, tirando le conclusioni dalle premesse fin qui esposte, deve ritenersi che il pregresso giudizio, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011, ha conformato il rapporto tra le parti nei termini suindicati, favorendo così l’emersione ex lege, rispetto alle somme volontariamente anticipate dall’INPS, di un obbligo restitutorio i cui profili di concreta predicabilità – non essendo giammai questi confluiti nella res iudicanda – vanno esplorati alla stregua della disciplina di settore.
Ed, invero, i suddetti ulteriori temi di discussione, giammai sollevati nel corso del giudizio di cognizione, non possono dirsi in esso assorbiti sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum e, pertanto, non rientrano nel fuoco della mentovata decisione.
E’ pur vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; ciò nondimeno, la distinta questione afferente alla concreta predicabilità dell’obbligo di restituzione qui in rilievo non poteva dirsi in rapporto di implicazione necessaria con la res controversa, ben potendo l’Amministrazione attendere l’esito del suddetto giudizio e versare le somme richieste solo se effettivamente riconosciute come dovute.
In definitiva, la questione della concreta ripetibilità delle somme versate si colloca al di fuori del nucleo imperativo delle precedenti statuizioni giurisdizionali che, né in via diretta né in via indiretta, interferiscono con l’effettiva predicabilità della pretesa dell’INPS che, pertanto, andrà verificata facendo riferimento alla disciplina di settore.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in ragione della dicitura “salvo conguaglio” apposta sul versamento effettuato con cedolino del maggio 1999, dal momento che siffatta precisazione, in disparte l’equivocità del relativo significato (al quale l’Istituto appellato attribuisce il significato “con riserva”), non fa venir meno la natura spontanea dei versamenti, ancorchè effettuati in pendenza di giudizio.
Sul punto, l’appellante ha opposto, rispetto alla doverosità del recupero ai sensi dei principi sopra richiamati, il diverso e speciale regime giuridico che connota, quanto agli eredi, il c.d. indebito previdenziale quale definito dall’artt. 1, commi 263 della l. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell’art. 38, comma 10, della l. 28 dicembre 2001 n. 448.
Tale disposizioni nello specifico ordinamento di settore qui in rilievo introducono una deroga alla regola generale di incondizionata ripetibilità dell’indebito posta dall’art. 2033 c.c., ponendo quale unica condizione la non addebitabilità al de cuius della erogazione non dovuta.
A tal riguardo, ritiene, anzitutto, il Collegio che le deduzioni dell’odierna appellante non scontino preclusioni di ordine processuale, come invece erroneamente ritenuto dal TAR, secondo cui “…la odierna ricorrente, sin dal decesso del proprio coniuge (2008), avrebbe potuto sollevare una simile eccezione all’interno del giudizio di appello in illo tempore ancora pendente (giudizio poi definitosi nel 2011). E ciò sulla base del principio processuale secondo cui “l’eccezionale (in quanto derogatrice al tendenziale principio del doppio grado di giudizio afferente all’intero materiale cognitivo soggetto a decisione) possibilità di proporre motivi aggiunti nuovi nel processo d’appello è legata alla duplice possibilità incentrata sulla novità dell’accadimento e/o della omessa conoscenza pregressa” (Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 143; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2015, n. 3506)..
Secondo il giudice di prime cure il mancato esercizio di tale facoltà precluderebbe oggi lo scrutinio di tale questione “…sulla base del noto principio secondo cui il giudicato (derivante nella specie dalla citata sentenza n. 1992 del 2011 del Consiglio di Stato) in quanto per definizione immutabile copre il dedotto e il deducibile (laddove per deducibile deve essere inteso, nel caso di specie, proprio il divieto di estensione di cui al ridetto comma 263)”.
E’ sufficiente qui richiamare, per smentire siffatto assunto, le considerazioni già sopra svolte in ordine all’esatto perimetro contenutistico del suindicato giudicato, non riferibile alla distinta questione, qui in rilievo, della ripetibilità delle somme medio tempore erogate dall’INPS.
E ciò in disparte la questione della più che dubbia esigibilità, in capo alla sig. De Santis, dell’onere di proporre motivi aggiunti con riferimento a tale distinta questione nell’ambito di un giudizio di appello incardinato dall’INPS ed avente ad oggetto il solo accertamento sulla spettanza di una determinata indennità ai fini della definizione del trattamento pensionistico.
Tanto premesso, e confermata la proponibilità della domanda qui in rassegna, deve rilevarsi, quanto agli aspetti di ordine sostanziale, come non sia mai stata revocata in dubbio l’assenza di dolo in capo al coniuge dell’odierna appellante, di talchè il debito in questione non poteva trasmettersi agli eredi giusta il disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263, (cosi come sostituito dalla L. n. 448 del 1998, art. 38) e della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 10, a mente dei quali il recupero dell’indebito pensionistico non si estende agli eredi del pensionato se non nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
Ed, invero, posta la detta condizione, alla stregua delle richiamate disposizioni, i recuperi si devono arrestare al momento della morte del pensionato.
Deve, dunque, escludersi la ripetibilità delle somme versate al de cuius e confluite, pro quota, nel patrimonio dell’appellante iure hereditatis.
La disciplina legislativa introdotta dall’art. 1 comma 264, l. finanziaria n. 662/1996, nel disporre il divieto di recupero nei confronti degli eredi di somme indebitamente percepite dal de cuius, persegue una finalità di tutela degli eredi del pensionato deceduto, nel senso di esonerarli da qualsiasi obbligo restitutorio successivamente intervenuto. Tale disciplina, pur riflettendo una strategia finanziaria di breve periodo, deve essere riguardata come espressione della diffusa e perdurante tendenza legislativa che prevede l’estinguersi, col decesso dell’obbligato, delle obbligazioni correlate a fatti lesivi per il pubblico erario, sempre che questi non ne abbia volontariamente determinato l’insorgere; in concreto, può affermarsi che tale normativa tutela la posizione degli eredi del percettore di somme non dovute, nel senso di esonerarli da qualunque obbligo restitutorio, indipendentemente dal periodo della percezione o dalla data del provvedimento di recupero (in tal senso anche Corte Conti, sez. I, 11/04/2007, n. 88).
Vale, altresì, soggiungere che, ai fini qui in rilievo, assume una valenza neutra la circostanza che il precedente giudizio, definito con la citata sentenza del CdS 1992/2011, sia proseguito nei confronti del successore universale con conseguente opponibilità dei relativi effetti anche alla odierna appellante.
Occorre, infatti, rammentare ancora una volta che il suddetto giudizio si è limitato ad accertare la non computabilità ai fini pensionistici dell’indennità di posizione istituita dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334 e, pertanto, il recupero disposto dall’INPS non trova la sua fonte genetica nella sentenza ma nel disposto di cui all’articolo 2033 c.c.
Alla stregua delle suddette considerazioni va, dunque, accolto l’appello nella parte in cui deduce che l’INPS non poteva richiedere alla sig.ra De Santis, in ragione della sua qualità di erede e pro- quota, quanto già versato (in particolare tra il 1999 e il 2008) a suo marito Ag. Pa., defunto il 13.4.2008, vista la posizione di buona fede di quest’ultimo, giammai contestata. Lo stesso è a dirsi per gli interessi versati sulle suddette somme.
Tale rilievo assorbe, di poi, l’ulteriore motivo che, pur sempre riferito alle medesime somme, è incentrato sulla rinuncia all’eredità dell’appellante.
Gli effetti della suddetta statuizione di accoglimento non possono, viceversa, essere spesi in relazione alle somme percepite in eccesso come pensione di reversibilità che, supponendo la morte del titolare del diritto alla pensione diretta corrispondente, spetta, sulla base di specifici requisiti, a determinati congiunti dell’assicurato o del titolare di pensione diretta defunto iure proprio e non iure successionis.
Muovendo da tale premessa occorre soggiungere che, rispetto a tali somme (id est ratei della pensione di reversibilità ), non appaiono fondati i residui motivi di gravame.
Anzitutto, non può qui configurarsi una speciale posizione di legittimo affidamento alla conservazione delle suddette somme sulla scorta dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di trattamento di pensione a totale carico dello Stato (cd pensione pubblica), quando intercorre un notevole lasso di tempo tra la liquidazione della pensione provvisoria e quella definitiva.
Orbene, pur non avendo il giudice di primo grado ben messo a fuoco la doglianza in commento, deve ritenersi che il motivo qui riproposto non sia suscettivo di favorevole delibazione in quanto va, anzitutto, revocata in dubbio la sussumibilità della fattispecie in commento nel paradigma giurisprudenziale sopra richiamato, non essendo qui configurabile un trattamento pensionistico provvisorio sostituito con notevole ritardo da quello definitivo, ma la modifica dell’originario trattamento sulla scorta di un accertamento giudiziario che ha evidenziato la non debenza delle somme erogate.
Efficacemente, l’INPS ha sul punto richiamato i principi espressi dalla Corte dei Conti in un ana giudizio ed in cui si pone in risalto come la stessa controversa spettanza dell’emolumento sulla scorta del quale era stata erogata la pensione valeva a scongiurare, in apice, la configurabilità del rivendicato affidamento (cfr. Corte dei Conti sentenza 163/2018).
Nemmeno ha pregio l’ulteriore motivo di gravame incentrato sul decorso del termine di prescrizione decennale, non essendo decorso – alla data della partecipazione delle note gravate in prime cure – il suddetto termine rispetto ai ratei pensionistici percepiti dall’odierna appellante iure proprio.
In conclusione, l’appello principale va accolto nei soli limiti suindicati.
Quanto all’appello incidentale, va, anzitutto, respinto il primo motivo di gravame, dal momento che è ius receptum in giurisprudenza il principio – qui replicabile per eadem ratio – secondo cui l’Amministrazione nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire questo recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. In altri termini, l’amministrazione non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché, come di regola accade, le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2015 n. 198; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Consiglio di Stato, sezione IV, 20 settembre 2012 n. 5043; Consiglio di Stato, sezione III, 4 luglio 2011 n. 3984 e n. 3982; id., sezione VI, 2 marzo 2009 n. 1164).
D’altro canto, i medesimi principi sono stati già affermati anche in relazione a somme indebitamente erogate dal datore di lavoro privato (v, tra le altre, Cass. n. 18674/2014; Cass. n. 1464/2012 e Cass. n. 239/2006) ovvero dal fondo integrativo pensionistico dell’Inpdap (Sez. 6 Sent n. 01358 del 08/10/1998).
Nemmeno ha fondamento – difettando in apice il relativo interesse – l’ulteriore domanda volta a promuovere una statuizione di rigetto sulla richiesta formulata in prime cure dalla De Santis di non spettanza degli interessi rivendicati dall’INPS. Ed, invero, occorre, anzitutto, evidenziare che la domanda avanzata dalla sig.ra De Santis era stata accolta in prime cure solo in relazione all’opzione dell’INPS di calcolare l’ammontare delle somme da ripetere al lordo e non al netto, di talchè, quanto agli interessi, non sono rinvenibili nella decisione qui appellata statuizioni sfavorevoli nei confronti dell’appellante incidentale.
Deve, peraltro, soggiungersi che il capo della domanda articolata dalla sig. De Santis faceva esclusivo riferimento alla pretesa dell’INPS di chiedere alla ricorrente “…perfino euro 28.475,26 a titolo di interessi calcolati dal 01.11.2004 al 31.05.2016 oltre a quelli che saranno calcolati fino all’effettivo soddisfo del pagamento”, e, dunque, ineriva alla posta creditoria corrispondente agli emolumenti contestati iure hereditatis, rispetto ai quali, per le suesposte ragioni, l’appello principale va accolto.
Ne discende che la pretesa qui azionata dall’INPS, volta a veder riconosciuti gli interessi sul suddetto credito, resta assorbita nella decisione di parziale accoglimento dell’appello principale cui si correla, nei limiti suddetti, il venir meno tanto del credito principale che dei relativi accessori.
Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda scrutinata e della reciproca soccombenza, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, come in epigrafe proposti, così provvede:
– accoglie in parte l’appello principale nei limiti indicati in parte motiva;
– respinge l’appello incidentale;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore

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