Reato di truffa e non anche quello di corruzione per il commercialista che si fa dare dalla società contribuente somme finalizzate a corrompere i pubblici ufficiali al fine di ottenere la rateizzazione fiscale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 2 marzo 2020, n. 8481

Massima estrapolata:

È configurabile il solo reato di truffa e non anche quello di corruzione per il commercialista che si fa dare dalla società contribuente somme finalizzate a corrompere i pubblici ufficiali al fine di ottenere la rateizzazione fiscale, anche se poi lo stesso non corrompe il personale di Equitalia.

Sentenza 2 marzo 2020, n. 8481

Data udienza 9 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI PISA FABIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore Avvocato (OMISSIS) il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/10/2017 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 24/10/2013 in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa in danno della parte civile (OMISSIS) s.r.l. oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
1.1. La Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, ha ritenuto che era emersa la prova che l’imputato, commercialista della (OMISSIS) s.r.l., aveva posto in essere artifici e raggiri prospettando la possibilita’ di definire le pendenze tributarie della societa’ da lui assistita con (OMISSIS) S.p.A. previo versamento della somma di Euro 167.500,00 da parte d (OMISSIS), legale rappresentante della predetta societa’ (OMISSIS) s.r.l., somme delle quali si era indebitamente appropriato.
2. Contro la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi:
a. violazione di legge in relazione all’articolo 157 c.p..
Assume che poiche’ il tempus commissi delicti andava collocato alla data dell’8 Novembre 2008, data di effettuazione dell’ultimo pagamento, in luogo del termine indicato nel capo di imputazione il 14 Novembre 2017, nelle more del deposito della sentenza di appello, era maturata la prescrizione, precisando che secondo i principi fissati da Cass. 18542/2017 la prescrizione deve essere dichiarata laddove il relativo termine matura nelle more del deposito indicato per la redazione della sentenza;
b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto di cui all’articolo 115 c.p..
La difesa del ricorrente lamenta che la corte di appello non aveva considerato che (OMISSIS), legale rappresentante della suddetta societa’, non poteva essere ritenuta la mera vittima di una attivita’ illecita perpetrata ai suoi danni in quanto la stessa non poteva non sapere che la condotta dell’imputato, coadiuvato da altri compartecipi, era volta all’ottenimento di un documento falso al fine di conseguire il pagamento dei S.A.L. sospesi in attesa della definizione delle questioni sussistenti con l’ente di riscossione sicche’, nella specie, doveva trovare applicazione il dettato di cui all’articolo 115 c.p. che prevede la non punibilita’ dell’accordo per commettere un reato, se poi il reato non viene commesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Osserva il collegio che il primo motivo e’ manifestamente infondato.
2.1. Va premesso che secondo quanto ricostruito dalla sentenza di primo grado il termine prescrizionale, tenuto conto delle sospensioni e delle interruzioni maturava il giorno 1 Dicembre 2017, dal che discende che non avendo l’imputato dedotto alcunche’ in appello in ordine alla data di commissione del reato non puo’ in questa sede prospettare un differente tempus commissi delicti rispetto a quello accertato.
Occorre, invero, rilevare che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato e’ antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimita’ qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 – dep. 11/11/2014, Martinelli e altri, Rv. 26152501).
Orbene il ricorrente non indica in alcun modo da quale atto del processo emergerebbe in maniera incontrovertibile che il reato in esame sarebbe stato consumato sino alla data dell’8 Novembre 2008.
Per altro verso va osservato che la censura secondo cui la prescrizione andrebbe dichiarata in quanto maturata nelle more del deposito della sentenza non trova alcun appiglio giurisprudenziale. Ed, invero, la sentenza invocata dall’imputato ha fatto corretta applicazione del principio, consolidatosi ormai da decenni in giurisprudenza, secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601), ritenendo che stante la non manifesta infondatezza del ricorso – ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame come anticipato – andava pronunziata sentenza di annullamento in ragione del maturare, nelle more del giudizio, della prescrizione.
E’ certo che il computo del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione e’ assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione, sicche’ nella specie alla data della deliberazione da parte della corte di appello nessuna prescrizione era maturata.
2. Il secondo motivo e’ anch’ esso manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, e’ – e resta – giudice della motivazione.
2.1. Occorre, invero, rilevare che in questa sede il ricorrente non ha fatto altro che reiterare le proprie doglianze e non ha in alcun modo adeguatamente contestato la ricostruzione fattuale della vicenda dalla quale la corte di merito ha tratto le corrette conclusioni giuridiche quanto alla responsabilita’ dell’imputato.
I giudici di merito, con una motivazione congrua e priva di aporie, hanno evidenziato che tenuto conto di quanto dichiarato dai testi escussi ed segnatamente da (OMISSIS) – marito della legale rappresentate della societa’ e procuratore speciale della (OMISSIS) s.r.l., il quale aveva avuto diretti contatti con l’imputato in relazione alla vicenda per cui e’ causa – nonche’ dalla segretaria (OMISSIS) era emerso univocamente che (OMISSIS), unitamente ad altri soggetti, prospettando falsamente la possibilita’ di risolvere le pendenze presso gli uffici finanziari aveva finito indebitamente per appropriarsi di ingenti somme consegnando falsa documentazione, solo apparentemente proveniente da (OMISSIS) S.p.A., attestante l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione consegnata allo studio da parte della societa’ incaricata della riscossione.
2.2. La corte di appello ha pure chiarito che l’asserita finalita’ illecita della vittima rimasta peraltro indimostrata – non costituiva ostacolo alla punibilita’ della condotta decettiva del (OMISSIS) cosi’ come sottolineato nella sentenza di primo grado ove e’ stato evidenziato che: “il difensore ha pure adombrato la possibilita’ che (OMISSIS) si fosse accordato con (OMISSIS) e (OMISSIS) per corrompere funzionari dell’ (OMISSIS) di (OMISSIS) ed indurli a concedere una rateizzazione senza la necessaria fideiussione, ma tale circostanza non e’ stata dimostrata. La alterazione delle quietanze di pagamento emesse dalla societa’ incaricata della riscossione dimostra anzi che la corruzione non e’ mai avvenuta.
In ogni caso la dimostrazione dell’intento del (OMISSIS) di arrivare a ottenere per vie traverse la rateizzazione del debito tributario senza il preventivo rilascio la fideiussione bancaria neppure gioverebbe alla posizione del suo assistito. Frequentemente le truffe vengono realizzate inducendo in errore la persona offesa, prospettando falsamente la possibilita’ di ottenere un ingiusto vantaggio attraverso la corresponsione di una somma di danaro. L’imputato (OMISSIS), avvalendosi della facolta’ di non rispondere, oltre a non fornire giustificazione alcuna circa la sorte delle somme che gli erano state personalmente consegnate neppure ha affermato che sussisteva un simile accordo, precisando che i soggetti che gli aveva contattato fine di far ottenere alla (OMISSIS) l’agognata rateizzazione, e non ha formulato alcun elemento positivo in grado di confermare la sua buona fede” (v. f. 11).
A fronte di tale ricostruzione adeguata, priva di aporie e corretta in diritto del tutto prive di pregio appaiono le contestazioni relative alla eccepita non punibilita’ della condotta ex articolo 115 c.p. non rientrandosi nella fattispecie di “quasi reato” ai sensi della citata disposizione normativa.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *