Reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 agosto 2020, n. 23556.

Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero.

Sentenza 4 agosto 2020, n. 23556

Data udienza 15 luglio 2020

Tag – parola chiave: Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o altrui – Configurabilità del reato in caso di molteplici dichiarazioni diverse tra loro rese dal soggetto – Irrilevanza dell’impossibilità di accertare le reali generalità e che queste possano essere veritiere – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 8/04/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sulla relazione svolta dal Consigliere Dr. B. Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Leo G., che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale in sede, nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai reati di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 (capo a), Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5, (capo b), articolo 81 c.p. e articolo 495 c.p., comma 1, (capo c) cosi’ modificata l’originaria imputazione di cui all’articolo 495 c.p., commi 1 e 2), alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, con la riduzione per il rito abbreviato prescelto.
2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, denunciando, con un unico motivo, riassunto, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., violazione dell’articolo 495 c.p..
All’imputato si contesta di aver reso, in piu’ occasioni, diverse generalita’ interrogato da personale della Squadra Mobile, Questura di Firenze, rendendo nel complesso tre dichiarazioni false sulla data di nascita sempre diversa. I giudici di merito hanno considerato non significativa, ai fini della sussistenza del reato, la conoscenza effettiva delle reali generalita’ dell’imputato.
La difesa fa rilevare che, invece, l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nella pronuncia di appello non e’ univoco e si riporta diversa pronuncia di questa Corte di legittimita’ secondo cui, in tema di falsa attestazione sull’identita’ personale, la condotta di chi rende molteplici dichiarazioni fra loro diverse non e’ sufficiente ad integrare il reato, in mancanza di accertamento circa le dichiarazioni che siano effettivamente mendaci. Inoltre si osserva che, nella specie viene, contestata la condotta con data e luogo specificamente indicato nell’imputazione (in Firenze il 18 giugno 2015); quindi nel caso al vaglio non si potrebbe affermare la responsabilita’ dell’imputato sulla base della circostanza che, in precedenti occasioni, non indicate nella contestazione che si riferisce a data fissa, questi abbia fornito generalita’ diverse.
2. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che si e’ in presenza di ricorso con trattazione in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore generale e del difensore, con contraddittorio scritto ex Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12-ter, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.
1.1. Il ricorso e’ infondato.
2.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale, sull’identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri (articolo 495 c.p.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalita’, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalita’ del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876; Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Makrane Kabtani, Rv. 262836; Sez. 5, n. 34894 del 27/05/2010, Syll, Rv. 248885; Sez. 5, n. 8569 del 12/01/2001, Sez. 5, n. 4565 del 22/10/2003).
Non appare, al riguardo, condivisibile la diversa conclusione cui si riferisce il ricorrente. Si tratta di pronuncia di questa Corte, rimasta isolata, secondo la quale, per raggiungere la prova del delitto, devono essere positivamente accertate le autentiche generalita’ del dichiarante, senza poter trarre la prova logica sufficiente dei reato dal fatto che il soggetto abbia prima declinato dei dati che, in epoca successiva, egli stesso ha smentito, cosi’ implicitamente affermando di avere, nell’occasione precedente, mentito (Sez. 4, n. 41774 del 20/06/2014, Serigne, Rv. 260948, secondo cui, in tema di falsa attestazione sulla identita’ personale, la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalita’, non e’ sufficiente ad integrare il reato di cui’ all’articolo 495 c.p., non potendo ritenersi, in mancanza di un accertamento di quali tra esse siano realmente mendaci, che anche nell’occasione dalla quale muove l’addebito l’imputato abbia reso false generalita’).
Peraltro, nel caso al vaglio, l’imputato non ha dato conto delle ragioni della sua condotta, fornendo elementi utili all’accertamento delle sue autentiche generalita’. L’imputato, invece, assente nel celebrato procedimento abbreviato, dall’elenco dei rilievi dattiloscopici del 17 giugno 2015, indicati in sentenza risulta sottoposto a numerosi controlli, tutti con generalita’ diverse quanto alla data di nascita. Ne’ risulta che questi abbia inteso precisare l’esatta data corrispondente alle sue reali generalita’ declinate nelle tre diverse occasioni in cui ha fatto dichiarazioni circa la sua data di nascita.
Va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale, ai fini della sussistenza dell’elemento materiale del reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identita’ o su qualita’ personali, proprie o di altri (articolo 495 c.p.) e’ sufficiente la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalita’, anche relative alla sola data di nascita. Ne’ rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le reali generalita’ del dichiarante e che queste, in una sola delle molteplici occasioni in cui sono state diversamente declinate, possano essere veritiere.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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