Reato di esercizio abusivo della professione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 luglio 2021| n. 26294.

Non integra il reato di esercizio abusivo della professione l’attività del socio di un centro di servizi, partecipato da associazioni di categoria, il quale curi gli adempimenti in materia lavoristica, di previdenza ed assistenza sociale per conto di piccole imprese, imprese artigiane e loro cooperative, in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell’iscrizione al relativo albo professionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la deroga al regime obbligatorio dell’albo professionale è prevista dall’art.1, quarto comma, legge 2 novembre 1979, n. 12, allo scopo di alleggerire i costi di gestione di imprese dalle ridotte dimensioni socio-economiche).

Sentenza|9 luglio 2021| n. 26294. Reato di esercizio abusivo della professione

Data udienza 17 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Professioni – Esercizio abusivo – Attività di consulenza del lavoro e di assistenza fiscal resa da un centro terziario – Associazione di imprese artigiane o pmi – Legittimità in base a disposizioni ministeriali e di legge
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, depositata ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Reato di esercizio abusivo della professione

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa in data 19 ottobre 2017, con la quale il ricorrente e’ stato condannato per il reato previsto dall’articolo 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), per avere, in qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS), svolto attivita’ di consulente del lavoro, in particolare occupandosi di adempimenti in materia lavoristica, in assenza di apposito titolo e d’iscrizione al relativo albo professionale (in (OMISSIS)).
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello non tenuto conto della speciale normativa prevista dal Decreto Ministeriale Finanze 31 maggio 1999, n. 164, articolo 11, in materia di disciplina delle attivita’ dei Centri di assistenza fiscale (denominati (OMISSIS)), e dalla L. 11 gennaio 1979, n. 12, articolo 1, comma 4, in materia di disciplina delle attivita’ di consulenza del lavoro svolta per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese e le cooperative di dette imprese.
Si rappresenta che l’imputato ha svolto le contestate attivita’ di consulenza del lavoro come titolare di un Centro Servizi terziario (CTS), costituito in forma di societa’ in accomandita semplice, facente capo all’associazione (OMISSIS) che fornisce servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di assistenza fiscale ( (OMISSIS)) abilitato Decreto Ministeriale Finanze n. 164 del 1999, ex articolo 11, e sia in quanto centro di servizio di associazione di categoria L. n. 12 del 1979, ex articolo 1, comma 4.
Ogni CTS costituisce un’articolazione, diffusa su tutto il territorio nazionale, della stessa associazione (OMISSIS), che e’ socia di maggioranza assoluta (70%) di ciascuno di detti centri, come anche nel caso del CTS di (OMISSIS), che ne e’ socio di minoranza.
Si obietta che erroneamente nel verbale ispettivo il predetto (OMISSIS) di (OMISSIS) e’ stato assimilato ad un semplice CED (Centro elaborazione dati) di cui alla L. n. 12 del 1979, articolo 1, comma 5, anziche’ ad un centro di servizi di cui al citato comma 4, dello stesso articolo di legge, e che non e’ stato tenuto in considerazione che tali (OMISSIS) svolgono le loro attivita’ esclusivamente a favore delle imprese iscritte alla (OMISSIS) ((OMISSIS)).
Si censura anche il riferimento alla circolare n. 17/2013 che si fonda su un precedente erroneo della Corte di Cassazione (sentenza n. 367/2013 della Sesta Sezione penale) che ha confuso le percentuali di possesso delle quote sociali con le percentuali di ripartizione degli utili, essendo il socio accomandatario titolare di una quota del 30% pur avendo una partecipazione agli utili del 99%, ed essendosi esclusa per tale via l’esistenza del controllo da parte della associazione (OMISSIS) che detiene il 70% della quota di partecipazione, in osservanza della L. n. 12 del 1979, articolo 1, comma 4.
In particolare, si sostiene che la predetta disposizione, in deroga alla esclusiva assegnazione ai professioni iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, e con riferimento alle sole piccole imprese e imprese artigiane ed alle loro cooperative, legittima l’affidamento delle relative mansioni a servizi o a centri di assistenza fiscali (CAF) istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, prevedendo che tali servizi possono ma non necessariamente essere svolti dalle predette associazioni a mezzo di consulenti del lavoro anche se dipendenti delle medesime associazioni.
In altre parole, le predette associazioni di piccole imprese possono affidare le attivita’ di consulenza del lavoro o ai (OMISSIS) o a centri servizi da esse istituiti, senza quindi che sia necessario il ricorso a consulenti del lavoro iscritti nel relativo albo.
Si rileva che dopo la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata sono stati sollecitati chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro (rimasti senza risposta) e sono intervenute numerose sentenze di merito che hanno sempre assolto in tutti i procedimenti penali che ne sono sortiti i relativi imputati, mentre altri procedimenti si sono definiti con l’archiviazione, evidenziandosi che quella impugnata e’ stata l’unica sentenza di condanna.

 

Reato di esercizio abusivo della professione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
La normativa che disciplina la materia dei centri di assistenza fiscale e dei servizi di consulenza del lavoro affidati alle cooperative delle imprese artigiane e delle piccole imprese non consente di ricondurre l’attivita’ di consulenza del lavoro svolta dai predetti centri nella fattispecie di reato prevista dall’articolo 348 c.p., non essendo richiesta per tale attivita’ l’iscrizione all’albo speciale dei consulenti del lavoro.
La diversa interpretazione seguita dalla Corte di appello non appare corretta perche’ opera una indebita riduzione degli spazi di autonomia che la legislazione in materia assegna alle piccole imprese ed alle imprese artigiane con l’evidente intento di agevolare dette categorie produttive al fine di ridurre i costi di gestione dei relativi servizi.
In particolare, vengono in rilievo il Decreto Ministeriale Finanze 31 maggio 1999, n. 164, articolo 11, in materia di disciplina delle attivita’ dei (OMISSIS) (denominati (OMISSIS)), e la L. 11 gennaio 1979, n. 12, articolo 1, comma 4, in materia di disciplina delle attivita’ di consulenza del lavoro svolta per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese attraverso le societa’ di servizi costituite dalle cooperative di dette imprese.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l’imputato ha svolto le contestate attivita’ di consulenza del lavoro come titolare di un (OMISSIS) ( (OMISSIS)), costituito in forma di societa’ in accomandita semplice, facente capo all’associazione (OMISSIS) che fornisce servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di assistenza fiscale ( (OMISSIS)) abilitato Decreto Ministeriale Finanze n. 164 del 1999, ex articolo 11, e sia in quanto centro di servizio di associazione di categoria L. n. 12 del 1979, ex articolo 1, comma 4.

 

Reato di esercizio abusivo della professione

E’ anche stato accertato che ogni (OMISSIS) costituisce un’articolazione, diffusa su tutto il territorio nazionale, della stessa associazione (OMISSIS), che e’ socia di maggioranza assoluta (70%) di ciascuno di detti centri, come anche nel caso del (OMISSIS) di (OMISSIS), che ne e’ socio di minoranza.
Dalla lettura delle disposizioni richiamate si evince chiaramente che gli adempimenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate, possano essere curati da centri di servizio istituiti dall’associazione di categoria, senza che rilevi la natura del rapporto di lavoro che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere dette attivita’ e le associazioni di categoria.
La L. n. 12 del 1979, articolo 1, comma 4, prevede, infatti, una deroga alla esclusiva attribuzione a consulenti del lavoro iscritti al relativo albo, ammettendo che tali mansioni con riguardo alle piccole imprese ed alle imprese artigiane possano essere gestite da parte delle cooperative cui aderiscono le predette categorie di imprese che possono cosi’ delegare gli adempimenti in materia del lavoro a proprie cooperative, le quali a loro volta possono avvalersi sia di consulenti del lavoro e sia di altro personale comunque qualificato, selezionato sotto la propria responsabilita’ e che opera sotto il controllo di dette associazioni.
E’ bene ricordare che in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente
o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilita’.
Attesa la sempre maggiore complessita’ di detti adempimenti, e’ stato opportunamente previsto in alternativa, L. n. 12 del 1979, ex articolo 1 comma 1, che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonche’ ad altre figure professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali).
La citata L. n. 12 del 1979, medesimo articolo 1, comma 4, fa un’eccezione per le piccole imprese e quelle artigiane che possono organizzarsi in cooperative per gestire, attraverso delle associazioni di categoria, gli adempimenti in materia fiscale e di lavoro, tramite centri di servizi gestiti da dette associazioni,
o tramite i (OMISSIS) ( (OMISSIS)) istituiti sempre da tali associazioni Decreto Ministeriale Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ex articolo 11, che ne regola le forme di costituzione.
La surrichiamata disposizione della legge professionale dei consulenti del lavoro stabilisce, infatti, testualmente al comma 4 che “Le imprese considerate artigiane ai sensi della L. 25 luglio 1956, n. 860, nonche’ le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 a servizi o a (OMISSIS) istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni”.
Giova anche considerare che secondo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta; sentenza n. 243 del 2 marzo 1999), e’ pacificamente ammesso che le piccole imprese possano, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12, articolo 1, comma 4, affidare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, anziche’ ai consulenti del lavoro, ai servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.

 

Reato di esercizio abusivo della professione

Quanto alle forme organizzative, il citato Decreto Ministeriale n. 164 del 1999, articolo 11, prevede che dette cooperative di imprese e le relative associazioni che abbiano istituito un Centro di assistenza fiscale ( (OMISSIS)), possano per lo svolgimento dell’attivita’ di assistenza fiscale, avvalersi di una societa’ di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il (OMISSIS) o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i (OMISSIS), ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.
2. Nel caso in esame tali condizioni risultano pacificamente osservate.
L’imputato e’ risultato, infatti, essere socio al 30% della S.a.s. nella veste di socio accomandatario, mentre l’altro socio al 70% e’ risultato essere l'(OMISSIS), quale socio accomandante, ovverosia l’associazione rappresentativa delle imprese piccole e artigiane che ne fanno parte e che ha istituito, nella forma di una societa’ di capitali un (OMISSIS) legittimamente autorizzato a svolgere per conto delle imprese associate sul territorio nazionale oltre agli adempimenti fiscali anche quelli in materia di lavoro.
Quindi e’ errato affermare che l’associazione (OMISSIS) non potesse affidare le mansioni di assistenza dei datori di lavoro a dei soggetti giuridicamente distinti, ma solo a propri dipendenti.
E’ la legge stessa che ammette che dette attivita’ possono essere svolte o da centri di servizi che sono gestiti direttamente dalle associazioni con propri dipendenti o da societa’ di servizio costituite per tale scopo dalle stesse associazioni di categoria, senza che sia richiesto che i soggetti adibiti a tali servizi siano consulenti del lavoro, ossia soggetti iscritti nell’albo di cui alla L. n. 12 del 1979, articolo 8.
3. Quindi, alla stregua della normativa vigente in materia, non vi sono ragioni per ritenere che i centri di servizio gestiti dalle associazioni attraverso la costituzione di societa’ di servizio debbano obbligatoriamente avvalersi di consulenti del lavoro iscritti all’albo.
Non solo non sono previste limitazioni all’utilizzo di societa’ di servizi all’uopo costituite da dette associazioni, ma con riferimento ai (OMISSIS), che pure possono essere adibiti per le categorie produttive in esame alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, devono ritenersi valide le disposizioni adottate con il regolamento ministeriale di attuazione per la istituzione dei (OMISSIS) di cui al Decreto Ministeriale Finanze 31 maggio 1999, n. 164, articolo 11.

 

Reato di esercizio abusivo della professione

Cio’ proprio in considerazione del fatto che il piu’ volte citato articolo 1, comma 4, della legge professionale, prevede che in alternativa ai centri di servizio gestiti dalle associazioni possono essere create strutture delocalizzate dei (OMISSIS) che fanno capo alla cooperativa di imprese che si avvalgono di tale opportunita’.
Quel che rileva e’ solo che tali servizi siano svolti per le sole imprese artigiane o piccole imprese associate, trattandosi di una deroga al regime obbligatorio dell’albo professionale che non ammette ovviamente ampliamenti nella gestione dei servizi di consulenza che non possono essere svolti per imprese diverse da quelle associate e rappresentate dalle cooperative di categoria ma per le sole tipologie di impresa considerate dalla legge (piccole imprese ed imprese artigiane).
E’ errato anche ritenere, nel caso di specie, che il (OMISSIS) dell’imputato non operasse per conto di un (OMISSIS) abilitato, atteso che il citato Decreto Ministeriale n. 164 del 1999, articolo 11, ammette che le attivita’ di consulenza ed assistenza fiscale possono essere svolte anche da societa’ di servizi partecipate dalla associazione che ha costituito il (OMISSIS) e che ha ricevuto l’autorizzazione ministeriale a svolgere detta attivita’.
Ed e’ altrettanto errato il riferimento alla necessita’ che l’operatore professionale incaricato dalle associazioni di categoria in esame sia un dipendente dell’associazione stessa.
La normativa esaminata non impone che i centri di servizio siano gestiti dalle associazioni di categoria attraverso propri dipendenti, ma solamente che detti centri siano controllati dalle associazioni da cui sono stati costituiti.
In ordine alla forma societaria, ove si tratti di centri istituiti da una associazione che abbia a sua volta provveduto a costituire un (OMISSIS), non deve confondersi la forma societaria prescritta per la costituzione del (OMISSIS) (Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ex articolo 33, comma 1, in base al quale e’ richiesta la forma di societa’ di capitali) con la forma organizzativa richiesta per le societa’ di servizio che operano per conto del (OMISSIS).
Per quest’ultime il Decreto Ministeriale n. 164 del 1999, articolo 11, cit., norma regolamentare attuativa della normativa di settore Decreto Legge n. 241 del 1997, ex articolo 40, prevede che dette societa’ di servizio siano controllate dalla associazione di categoria, ma non impone alcuna forma societaria, sempre che operino nell’ambito dell’organizzazione del (OMISSIS) autorizzato, costituito nella forma di una societa’ di capitali.
A tale riguardo la norma del cit. Decreto Ministeriale n. 164 del 1999, articolo 11, stabilisce che per lo svolgimento dell’attivita’ di assistenza fiscale, il (OMISSIS) puo’ avvalersi di una societa’ di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il (OMISSIS).
E’ poi previsto al comma 2 che le attivita’ delle societa’ di servizio di cui al comma 1, sono effettuate “sotto il diretto controllo del (OMISSIS) che ne assume la responsabilita’”.
Pertanto, la responsabilita’ dell’attivita’ svolta dalle societa’ di servizio, cosi’ strutturate, ricade direttamente per legge sul (OMISSIS) e di conseguenza sulla societa’ di capitali istituita a tale fine, e cio’ anche se il singolo operatore che cura l’attivita’ di consulenza fiscale e del lavoro per conto del centro di servizi sia socio di una societa’ di persone e non gia’ dipendente dell’associazione.

 

Reato di esercizio abusivo della professione

Il controllo della societa’ di servizio e’ assicurato attraverso la previsione che il socio di maggioranza sia la stessa cooperativa che ha istituito il (OMISSIS).
Mentre la responsabilita’ del (OMISSIS) di capitale, che si avvale delle societa’ di servizio dislocate sul territorio, deriva direttamente dalla normativa di legge ( Decreto Ministeriale n. 164 del 1999, ex articolo 1, comma 2) e prescinde dall’entita’ del capitale sociale della societa’ di servizi, che potendo essere anche una societa’ di persone non assume rilievo ai fini della garanzia patrimoniale che grava in via diretta sul (OMISSIS), che, invece, in quanto costituito in forma di societa’ di capitale e’ soggetto alla normativa piu’ rigorosa posta a tutela della garanzia patrimoniale per i debiti societari.
Si tratta, in definitiva, di un sistema normativo complesso che per quanto interessa l’aspetto penale non si presta ad essere interpretato nel senso di ritenere che il socio della societa’ di servizio, cui e’ stato affidato lo svolgimento delle attivita’ di consulenza del lavoro – prescindendo dalle competenze in materia fiscale possa essere ritenuto responsabile del reato di abusivo esercizio della professione di consulente del lavoro.
4. Per quanto sopra esposto, non puo’ essere accolta ma deve anzi essere qui disattesa e superata anche la diversa interpretazione seguita nell’unico ed isolato precedente di legittimita’ (Sez. 6, n. 97256 del 21/02/2013, Trovanelli, Rv. 254591), che aveva affermato il principio opposto secondo cui “sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui la L. n. 12 del 1979, articolo 1, comma 4, eccezionalmente riconosce la possibilita’ di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo che sia socio di una societa’ solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria”.
Si tratta di una interpretazione che confonde il piano della responsabilita’ amministrativa e civile dell’operatore che sia socio di una societa’ di servizio partecipata e controllata da una associazione di categoria con quello della responsabilita’ penale per esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro.
La responsabilita’ civile e amministrativa che grava sull’operatore ed eventualmente sulle associazioni di categoria nel caso di errori imputabili ad una consulenza del lavoro svolta in modo inappropriato non giustifica la tesi secondo cui, in ragione della limitata consistenza patrimoniale delle associazioni di categoria, si dovrebbe ritenere inoperante la deroga al regime dell’obbligatorio affidamento dei servizi di assistenza in materia di lavoro ad un consulente iscritto all’albo, con la conseguente affermazione di responsabilita’ per esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro.
Non si tratta, invero, nella fattispecie di evitare l’aggiramento delle norme stabilite a tutela dell’interesse a che possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione.
Quanto, piuttosto, di salvaguardare gli interessi dei piccoli imprenditori, trattandosi di servizi che vengono delegati per volonta’ degli stessi soggetti tutelati dalla normativa che regola la professione di consulente del lavoro grazie alla facolta’ loro consentita di avvalersi di servizi gestiti in forma di assistenza cooperativistica con l’evidente intento di favorire quelle categorie di imprese che, per le loro ridotte dimensioni e caratteristiche socio-economiche, potrebbero essere esposte a costi non sostenibili per curare dette onerose incombenze di carattere amministrativo.
L’opposto principio oltre a pregiudicare tale legittimo interesse si pone in contraddizione con la deroga prevista al comma 4, dell’arti legge professionale all’obbligo per le piccole imprese e le imprese artigiane di rivolgersi a consulenti iscritti all’albo per lo svolgimento delle relative incombenze attinenti la materia del lavoro, privandole della facolta’ loro concessa di organizzare tali servizi attraverso proprie cooperative di categoria.
La necessita’ che dette cooperative si avvalgono solo di propri dipendenti comporterebbe degli oneri economici evidentemente non sopportabili, ove non si consentisse a queste di avvalersi di forme organizzative differenti per regolare i rapporti con i predetti operatori, fermo restando il solo limite della necessita’ di un controllo degli operatori affidato alle cooperative stesse e la conseguente responsabilita’ per la selezione di personale professionalmente competente.
5. In conclusione, l’unico spazio per ravvisare il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro in questo ambito rimane quello ristretto alla diversa casistica della utilizzazione di tale sistema operativo oltre l’ambito delle piccole imprese e le imprese artigiane associate.
Ed in linea con tale orientamento va ricordato che la circolare Min. Lavoro n. 20 del 21.8.08 raccomanda agli ispettori del lavoro di verificare che i Centri di Servizio svolgano la loro attivita’ esclusivamente per le imprese associate e iscritte.
Nel caso di specie, non essendovi alcuna questione sotto tale specifico profilo circa l’ambito di operativita’ del Centro di Servizio Territoriale (OMISSIS), facente capo all’odierno ricorrente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

 

Reato di esercizio abusivo della professione

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *