Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 16 giugno 2020, n. 18320.
Massima estrapolata:
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all’occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).
Sentenza 16 giugno 2020, n. 18320
Data udienza 7 novembre 2019
Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta documentale – Illegalità delle pene accessorie ex art. 216 legge fallimentare – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 16 maggio 2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAZZITELLI Caterina;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TASSONE Kate, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del 16 maggio 2018 con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 22 ottobre 2015, confermava l’affermazione di responsabilita’ della (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso quale amministratore unico fino al luglio del 2006 e successivamente amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita (OMISSIS), assolvendo l’imputata dalle ulteriori imputazioni di bancarotta impropria per causazione del dissesto, bancarotta fraudolenta per esposizione di passivita’ inesistenti e bancarotta fraudolenta documentale in relazione ad altre condotte contestate, e rideterminando la pena anche con il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La responsabilita’ dell’imputata era in particolare affermata per la tenuta della contabilita’ in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, in conseguenza della mancanza delle scritture di chiusura nel libro giornale per l’anno 2007, dell’assenza delle scritture contabili per gli anni 2008 e 2009 e dell’omessa redazione dei bilanci relativi agli ani 2007 e 2008.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, e in particolare che:
– la sentenza impugnata si limitava a riproporre la ricostruzione della decisione di primo grado non rispondendo alle censure proposte con l’appello;
– la responsabilita’ dell’imputata era affermata in base alla sola circostanza della mancata consegna di parte delle scritture contabili ed all’onere della (OMISSIS) di affidare la tenuta della contabilita’ ad altro commercialista, circostanze inidonee a configurare l’elemento psicologico proprio del reato contestato;
– la motivazione era peraltro contraddittoria ove vi si dava atto che l’imputata consegnava tutta la documentazione in suo possesso con riguardo alla gestione della fallita fino al febbraio del 2007, tanto che per le condotte contestate con riguardo a tale periodo la stessa veniva assolta, e tentava di interloquire con il commercialista (OMISSIS) perche’ la contabilita’ fosse redatta nel periodo successivo, incontrando l’opposizione del (OMISSIS) e del nuovo amministratore (OMISSIS);
– in ogni caso, in una condotta individuata come omissiva era ravvisabile al piu’ l’elemento psicologico del reato di bancarotta semplice, in ordine al quale e’ decorso il termine prescrizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso e’ infondato, salvo quanto si dira’ in seguito con riguardo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.
Nella sentenza impugnata si osservava che la (OMISSIS), pur avendo dismesso la carica amministrativa formale, dal luglio del 2007 assumeva di fatto la gestione della societa’, esautorando il suo successore (OMISSIS). Si aggiungeva che da quel momento il commercialista (OMISSIS), al quale era affidata la tenuta della contabilita’ della fallita, non riceveva piu’ la documentazione a cio’ necessaria, come confermato dal documento di consegna in atti, ove risultava che il professionista era in possesso dei soli documenti contabili relativi all’attivita’ svolta fino al febbraio del 2007, da una missiva dello stesso (OMISSIS), con la quale veniva segnalato il ritardo nella trasmissione dei documenti, e dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), il quale riferiva di non essere stato in grado di provvedere alla redazione dei bilanci relativi agli anni 2007 e 2008 per la mancanza dei necessari supporti documentali. E si concludeva che il risultato di queste circostanze, ossia l’impossibilita’ di ricostruire l’andamento contabile per gli anni dal 2007 al 2009 evidenziata dal consulente (OMISSIS), doveva ritenersi conforme ad un preciso intento della (OMISSIS), perseguito assumendo la gestione di fatto della societa’ e non ponendo la documentazione contabile a disposizione del (OMISSIS).
Da tanto risulta in primo luogo che la Corte territoriale formulava una sua propria valutazione delle risultanze processuali, che, lungi dal risolversi in una mera riproposizione delle argomentazioni della decisione di primo grado, come lamentato dalla ricorrente, forniva una motivazione coerente e priva di vizi logici; non sussistendo altresi’ la dedotta omissione nell’esame dei motivi di appello, superati da tale motivazione in quanto ritenuti logicamente incompatibili con la ricostruzione accolta dai giudici di merito, conformemente ai principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187).
Il ricorso si sofferma poi su passaggi frammentati della piu’ articolata argomentazione della Corte di appello, discutendoli senza prenderne in considerazione il significato determinante ad essi attribuito in quella argomentazione in quanto collegati all’elemento centrale dell’assunzione, da parte dell’imputata, della funzione gestionale di fatto nella societa’, in pregiudizio di quella formalmente rivestita dal (OMISSIS); elemento, questo, sul quale nessuna specifica deduzione e’ invece proposta. In questa limitata prospettiva, la ricorrente non coglie il significato effettivo dei passaggi di cui sopra, ravvisabile, per la mancata consegna della documentazione contabile al (OMISSIS), nella volonta’ di escludere lo stesso dal controllo effettivo dell’amministrazione della societa’, per quanto detto svolta di fatto dall’imputata; per l’omesso incarico ad altro commercialista, nell’intento di non consentire ad alcun professionista esterno di redigere la contabilita’ e i bilanci; e per la cura, viceversa manifestata dalla (OMISSIS) verso la gestione contabile relativa al suo precedente periodo di formale amministrazione della societa’, nell’attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali collocate nel periodo in cui l’imputata amministrava di fatto la fallita.
Quanto al riferimento del ricorso all’ostacolo che la (OMISSIS) avrebbe incontrato nella sua azione ad opera del commercialista (OMISSIS), la circostanza era esaminata, e ritenuta irrilevante nella sentenza impugnata, inquadrandola come legittima opposizione del (OMISSIS) a consegnare documenti in suo possesso ad una persona, quale l’imputata, che non aveva una carica formale nella societa’.
Per cio’ che riguarda infine la configurabilita’ del diverso reato di bancarotta documentale semplice, la prospettazione difensiva sul punto era implicitamente e coerentemente disattesa in quanto incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta dell’imputata quale operazione volta ad assumere la gestione di fatto della societa’ occultandone la proiezione contabile. Tanto supera le censure della ricorrente sulla dedotta configurazione omissiva della condotta attribuita all’imputata, peraltro comunque non configgente con la ravvisabilita’ dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nel quale il dolo si atteggia in concreto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimita’, quale volonta’ del soggetto agente, nell’omettere l’adempimento dell’obbligo di contabilizzazione, di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494).
2. La sentenza impugnata deve tuttavia essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari nella misura fissa di dieci anni secondo la previsione di cui alla L.Fall., articolo 216, u. c., in conseguenza della declaratoria di illegittimita’ di detta norma, nella parte in cui stabiliva rigidamente tale durata anziche’ consentirne la commisurazione fino ad un massimo di dieci anni, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 05/12/2018, e del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale le pene di cui sopra devono essere commisurate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).
Il ricorso deve per il resto essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui alla L.Fall., articolo 216, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.
Rigetta il ricorso nel resto.
Si da’ atto che la sentenza e’ sottoscritta dal solo Presidente, che ne e’ anche estensore, perche’ la relatrice, Consigliere MAZZITELLI Caterina, collocata a riposo, e’ impedita per gravi ragioni di salute.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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