Reati sessuali in danno di minori e la pena accessoria dell’interdizione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 agosto 2021| n. 30309.

Reati sessuali in danno di minori e la pena accessoria dell’interdizione

In tema di reati sessuali in danno di minori, la pena accessoria prevista dall’art. 600-septies.2 cod. pen., introdotto dalla legge n. 172 del 2012, dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “abitualmente” da minori trova applicazione anche con riferimento ai fatti commessi nella vigenza della precedente disciplina, contenuta nell’art. 600-septies cod. pen., come modificato dalla legge n. 38 del 2006, la quale contemplava la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “prevalentemente” da minori, trattandosi di disposizione più favorevole.

Sentenza|4 agosto 2021| n. 30309. Reati sessuali in danno di minori e la pena accessoria dell’interdizione

Data udienza 14 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Reato ex art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pedopornografico – File condivisi con sistema e mule – Prescrizione del reato – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 997/2018 della Corte di Appello di Ancona del 21 maggio 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa MANUALI Valentina, il quale ha concluso chiedendo 1a dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Ancona, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Reati sessuali in danno di minori e la pena accessoria dell’interdizione

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Ancona ha, con sentenza del 21 maggio 2018, confermato la sentenza, emessa il precedente 11 dicembre 2015 dal Gup del Tribunale di Ancona, con la quale (OMISSIS) era stato ritenuto colpevole dei reati a lui contestati – aventi ad oggetto la violazione dell’articolo 600-quater c.p. per avere acquisito, attraverso il sistema di condivisione e-mule, numerosi files contenenti immagini pedopornografiche e per essersi procurato una ingente quantita’ di tale materiale rinvenuto all’interno di supporti informatici da lui detenuti – e lo aveva, pertanto, condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, articolando a tal fine tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non essere stata in questa dichiarato la nullita’ della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415-bis c.p.p., per essere stato questo portato a conoscenza del prevenuto non presso il suo domicilio eletto ma tramite notificazione al difensore di ufficio, sebbene il (OMISSIS) avesse eletto domicilio presso il proprio difensore fiduciario anteriormente alla notificazione dell’atto in questione.
Il secondo motivo di censura attiene alla nullita’ della sentenza con riferimento alla applicazione a suo carico delle pene accessorie di cui all’articolo 600-septies2 c.p. sebbene queste siano state introdotte nel nostro ordinamento in un momento successivo alla commissione, secondo la stessa ipotesi accusatoria, dei reati da parte del (OMISSIS).
Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che, senza una puntuale motivazione, sia stata negata allo stesso la applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
In data 21 aprile 2021 la difesa dell’imputato ha fatto pervenire a questo Ufficio una breve memoria illustrativa a sostegno della insistita fondatezza dei motivi di ricorso.

 

Reati sessuali in danno di minori e la pena accessoria dell’interdizione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con le conseguenze che saranno di seguito illustrate.
Ritiene opportuno questo Giudice esaminare prioritariamente il motivo di impugnazione avente ad oggetto la pretesa nullita’ della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal Pm di Ancona ai sensi dell’articolo 415-bis c.p., atteso che l’eventuale accoglimento della doglianza del ricorrente, incidendo su di un atto necessario intervenuto anteriormente alle celebrazione dello stesso processo di primo grado a carico del (OMISSIS), priverebbe di validita’ l’intero iter processuale sin qui percorso.
Ribadito che la censura formulata dal ricorrente attiene al fatto che la notificazione di tale atto sarebbe stata, secondo l’avviso dell’impugnante, nullamente eseguita in quanto compiuta non presso il domicilio da questo eletto ma tramite consegna al suo difensore di ufficio, rileva il Collegio che la doglianza non ha pregio.
Invero deve premettersi, quanto al fatto processuale – in relazione al quale, peraltro, anche questa Corte, ordinariamente competente per il solo giudizio di legittimita’, e’ abilitata al sindacato di merito con la possibilita’ di pieno accesso agli atti (per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, n. 8521) – che l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, sebbene sia stato notificato al (OMISSIS) in data 28 maggio 2015, e’ stato emesso dal Pm gia’ in data 7 luglio 2014, mentre, per espressa ammissione del ricorrente, la sua elezione di domicilio presso lo studio professionale del difensore fiduciario e’ stata operata in data 12 agosto 2014.

 

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Cio’ posto si rileva che, nell’impugnare la sentenza della Corte di appello che ha rigettato il relativo motivo di impugnazione, il ricorrente ha omesso di considerare, limitandosi a contestare il fatto che la sua elezione di domicilio sia stata fatta successivamente alla notificazione dell’avviso in questione (come, invece, sostenuto dalla Corte dorica), che secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, laddove la elezione o la dichiarazione di domicilio da parte dell’indagato (ovvero dell’imputato) sia stata eseguita e portata a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria nel periodo intercorrente fra l’adozione dell’atto da notificare e la consegna dello stesso all’ufficiale giudiziario per la notificazione (oppure all’altro diverso organo incaricato di tale adempimento), essa non assume rilievo se non con riferimento agli altri atti successivamente emessi, in quanto il procedimento di notificazione inizia, ove si tratti di atti che per naturale vocazione debbano essere portati a conoscenza dei loro destinatari, nel momento stesso in cui l’atto viene completato nelle sue parti necessarie e viene, percio’, adottato e, tramite il suo deposito in cancelleria o in segreteria, esternato dalla Autorita’ che lo ha emesso (in questo senso, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 febbraio 2021, n. 4052).
Peraltro, osserva ancora questo Collegio, anche se si fosse aderito – come, si precisa, non si e’ comunque inteso fare, ritenendolo meno convincente e foriero di possibili gravi incertezze applicative – al parzialmente diverso orientamento espresso da questa Corte secondo il quale – essendo in ogni caso di per se’ non significativa la data in cui venga eseguita la notificazione dell’atto – e’ legittimamente eseguita la notificazione di un atto presso il domicilio gia’ risultante al fascicolo processuale, laddove la variazione di elezione o di dichiarazione sia intervenuta successivamente alla consegna dell’atto da notificare all’organo, sia esso ufficiale giudizio od altra Autorita’, incaricato dell’incombente (cosi’, infatti, Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 novembre 2014, n. 47096), non per questo il motivo di ricorso avrebbe avuto, quanto al caso di specie, maggior fortuna, posto che sarebbe stato onere del ricorrente, per non incorrere nel vizio di genericita’ del motivo di impugnazione, non tanto evidenziare la data in cui questi ha provveduto alla elezione di domicilio, quanto il fatto che tale data fosse anteriore all’avvenuta consegna da parte dell’ufficio del Pm dell’avviso di chiusure, della indagine all’organo notificatore.
Per le esposte ragioni il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
La logica del giudizio impone, a questo punto, di esaminare il terzo motivo di ricorso che, a differenza del secondo, coinvolgendo la tematica della configurabilita’ delle circostanze attenuanti generiche in favore del (OMISSIS), incide sulla entita’ della pena principale a questo inflitta e non solamente, come invece si vedra’ per cio’ che attiene al secondo motivo, sulla applicabilita’ a carico del medesimo delle pene accessorie.
Si tratta di motivo, anch’esso, inammissibile.

 

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Il ricorrente ha, infatti, lamentato che la Corte di appello dorica abbia ritenuto priva di pregio la ragione di gravame con la quale era stata impugnata la decisione del giudice di primo grado avente ad oggetto la esclusione delle circostanze attenuanti generiche a beneficio dell’imputato.
Ora, se e’ ben vero che la intervenuta introduzione nell’articolo 62-bis c.p., del novello comma 3, in forza della quale non e’ consentito riconoscere il beneficio in questione sulla sola base della incensuratezza del condannato, e’ stata compiuta per effetto della entrata In vigore della L. n. 125 del 2008, di conversione del Decreto Legge n. 92 del 2008, ed essa non e’ quindi, almeno in parte, applicabile al (OMISSIS), essendo stato contestato almeno uno dei reati a lui ascritti siccome commesso in epoca anteriore alla entrata in vigore della citata modifica normativa, deve, per altro verso, osservarsi che le ragioni in forza delle quali i giudici del merito hanno, nella ampia discrezionalita’ che connota l’ambito decisorio ad essi spettante sul punto, ritenuto il prevenuto non meritevole del beneficio in questione sono esulanti dalla entrata in vigore della disposizione peggiorativa dello status del condannato, facendo esse riferimento, in termini evidentemente non caratterizzati ne’ da contrarieta’ a disposizioni normative ne’ da manifesta illogicita’, alla oggettiva spiccata gravita’ della condotta che questi e’ stato accusato di avere posto in essere, tale dovendosi essa ritenere sia per la mole del materiale pedopornografico da questi divulgato e detenuto sia per la sistematicita’, chiaro indice di una assai radicata intensita’ del dolo, con la quale quella era stata realizzata.
Fondato e’, invece, il secondo motivo di ricorso, da esaminare per ultimo per le ragioni dianzi illustrate, attinente all’oggetto sanzionatorio sul quale lo stesso incide.
Con esso il ricorrente ha lamentato il fatto che dapprima il Tribunale di Ancona e da ultimo la Corte territoriale marchigiana abbiano ritenuto giustificata la condanna del (OMISSIS) anche alla espiazione delle pene accessorie identificate nella “interdizione perpetua dello stesso dallo svolgimento di qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni altro ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Come e’ agevole rilevare, esaminando la dizione usata dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale, secondo il testo fedelmente riportato della sentenza impugnata, i giudici del merito hanno irrogato al (OMISSIS) la pena accessoria nei termini secondo i quali la stessa era comminata dall’articolo 600-septies c.p., u.c., nel testo di questo risultante a seguito della sua introduzione nel codice sostanziale intervenuta successivamente alla entrata in vigore della L. n. 38 del 2006.

 

Reati sessuali in danno di minori e la pena accessoria dell’interdizione

E’, a questo punto, opportuno ripercorrere, brevemente, le modifiche legislative in materia di pene accessorie previste per i reati connessi alla pornografia minorile.
Con L. n. 269 del 1998, all’articolo 7, il legislatore dispose la introduzione nel codice di diritto penale sostanziale di un nuovo articolo 600-septies il quale disciplinava le sanzioni accessorie previste nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p., indicando queste, oltre che nella confisca di cui all’articolo 240 c.p. (da qualificarsi piu’ propriamente come una misura di sicurezza di carattere patrimoniale), nella chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche’ nella revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio-televisive.
A tale disposizione ha poi fatto seguito, salve ulteriori precedenti modifiche che ora non interessano, stante la entrata in vigore della L. n. 38 del 2006, la novellazione del citato articolo 600-septies c.p. tramite l’inserimento in esso di un nuovo ultimo comma, la cui previsione conteneva la comminatoria di una nuova ipotesi di pena accessoria in caso di condanna ovvero di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti di cui’ al comma 1 del medesimo articolo di legge; cioe’ l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
Tale versione normativa, che, come si vede, rispecchia la tipologia di sanzione accessoria effettivamente disposta a carico del (OMISSIS), e’ stata nuovamente modificata dal legislatore che, con L. n. 172 del 2012, all’articolo 4, ha integralmente modificato l’articolo 600-septies c.p., disciplinando con esso esclusivamente la misura di sicurezza della confisca per il caso della condanna o dell’applicazione della pena per uno dei reati previsti dalla sezione del codice sostanziale nella quale e’ contenuta la disposizione di nuovo conio, mentre, per cio’ che concerne le pene accessorie, le ha previste nell’articolo 600-septies2 c.p., inserito ex novo nel tessuto normativo.
Tale disposizione, per quanto ora interessa, prevede che la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dalla detta sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis c.p. quando commessi in danno di minori, comporti in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Il punto che deve essere esaminato e’, pertanto, relativo alla individuazione – in funzione di quale sia la legge piu’ favorevole fra le due ultime succedutesi nel tempo ed in ragione del tempus commissi delitti riferito al (OMISSIS), applicati i principi di cui all’articolo 2 c.p., norma quest’ultima indubbiamente applicabile anche per cio’ che attiene alle pene accessorie – della disposizione sanzionatoria che deve disciplinare la posizione dell’imputato; a tale individuazione fara’ successivamente seguito la verifica del fatto che di essa che la Corte di appello abbia correttamente fatto applicazione.
E’ indubbio che al momento in cui sarebbero stati commessi i delitti ascritti all’imputato la versione normativa vigente era quella scaturita dal testo della citata L. n. 38 del 2009, la quale prevedeva la interdizione perpetua dallo svolgimento di ogni incarico presso scuole di ogni ordine e grado nonche’ presso istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “prevalentemente” da minori; a tale tenore testuale si e’ sostituita, a seguito della entrata in vigore della citata L. n. 172 del 2012, la versione attualmente vigente della disposizione che si riferisce a istituzioni e strutture pubbliche o private frequentate “abitualmente” da minori.
Rileva il Collegio che in passato questa Corte gia’ ha avuto occasione di affrontare la questione avente ad oggetto la valutazione comparativa della maggiore o minore estensione sanzionatoria delle due versioni normative succedutesi nel tempo, risolvendola nel senso della maggiore estensione della attuale versione normativa ritenendo, pertanto, dato il suo piu’ ampio ambito applicativo, che siffatta versione fosse piu’ afflittiva e, pertanto, che la stessa concerna i soli fatti intervenuti successivamente alla entrata in vigore della norma che la ha introdotta (Corte di cassazione, Sezione III peiale,28 novembre.2016, n. 50325, non massimata).
Nel fare questa riflessione la Corte ha valorizzato due profili, una di carattere contenutistico, osservando che, complessivamente, il nuovo articolo 600-septies2 c.p. “contiene una quantita’ e tipologia di pene accessorie diverse e piu’ gravi rispetto alla disposizione precedente” ed un altro di tipo semantico, osservando che i due avverbi utilizzati dal legislatore, evocano due diversi concetti, posto che l’espressione “prevalentemente” richiama una nozione riferita al tempo, mentre l’espressione “abitualmente” richiama ad una nozione riferita allo spazio.
Rilevato che siffatto indirizzo era stato, precedentemente, contrastato da questa stessa Corte, la quale, in altra occasione, aveva invece considerato, in termini lapidari, che la pena accessoria, prevista dall’articolo 600-septies2 c.p., dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “abitualmente” da minori, trova applicazione anche con riferimento ai fatti commessi nella vigenza della precedente disciplina, la quale contemplava la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate “prevalentemente” da minori, trattandosi di disposizione piu’ favorevole (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 giugno 2015, n. 26204), ritiene questo Collegio piu’ corretto aderite all’orientamento giurisprudenziale da ultimo riportato.
Ed invero, premessa la irrilevanza del fatto che l’articolo 600-septies2 c.p., preveda anche una piu’ ampia gamma di sanzioni accessorie, posto che le stesse non concernono la presente fattispecie, si rileva che, diversamente da quanto ritenuto da questa Corte con la citata sentenza n. 50325 del 2016, la espressione “prevalentemente” appare avere un contenuto piu’ ampio rispetto alla espressione “abitualmente” che la ha sostituita” posto che la prima, facendo riferimento ad un criterio esclusivamente numerico e proporzionalistico, e’ caratterizzata da profili di indubbia oggettivita’, prescindendo da ogni tipo di indagine sulle ragioni che hanno determinato la prevalenza della frequentazione della istituzione o della struttura da parte dei minori, laddove l’espressione “abitualmente” induce a ridurre l’ambito di tali luoghi solamente a quelli che sono frequentati dai minori in termini di ripetuta, ancorche’ necessitata, consuetudine ovvero di elezione (si veda a tale proposito la applicazione del medesimo avverbio nel testo dell’articolo 527 c.p., comma 4, a seguito della novella apportata con L. n. 94 del 2009 e la interpretazione che di esso e’ stata data dalla giurisprudenza di legittimita’: Corte di cassazione, Sezione III penale,15 dicembre 2017, n. 56075; idem Sezione III penale, 13 giugno 2017, n. 29239).
La piu’ ristretta portata semantica dell’espressione utilizzata dal legislatore del 2012 rispetto a quello del 2006, comporta la minore afflittivita’ della sanzione accessoria da ultimo prevista e, pertanto,, la erroneita’ della sentenza impugnata che ha, invece, considerato, in cio’ violando il principio della necessaria applicazione della legge piu’ favorevole anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (per la, peraltro ovvia, riferibilita’ del principio anche alle pene accessorie: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2015, n. 3214), applicabile alla presente fattispecie la precedente, meno favorevole, lezione normativa.
Tenuto conto che a seguito del tempo trascorso dal momento della commissione dei delitti ascritti al (OMISSIS), contestati l’uno sino al 10 luglio 2008 e l’altro sino al 4 giugno 2009, ambedue sono ad oggi estinti per prescrizione, l’annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto senza rinvio, essendo le condotte attribuite all’imputate, appunto, non piu’ penalmente rilevanti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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