Realizzazione di un nuovo vano scale e volume tecnico

Consiglio di Stato,
Sentenza|14 febbraio 2022| n. 1035.

Realizzazione di un nuovo vano scale e volume tecnico.

Va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio un vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino scala, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente, non potendosi considerare volume tecnico.

Sentenza|14 febbraio 2022| n. 1035. Realizzazione di un nuovo vano scale e volume tecnico

Data udienza 10 febbraio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Interventi edilizi – Realizzazione di un nuovo vano scale – Volume tecnico – Insussistenza –

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2015, proposto dalla signora Ne. Ci., rappresentata e difesa dagli avvocati Ci. Mi., Ra. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (…);
contro
Ma. Ar. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Ma. Ru., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ge. in Roma, via (…);
Fr. Sa. Co. ed altri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza n. 3939 del 5 luglio 2014, resa tra le parti, concernente autorizzazione al rifacimento del torrino scala dell’immobile di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Ma. Ar. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il consigliere Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato An. Di Ma. su delega dell’avvocato Ra. Mo.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Ma. Ru.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale del comune di (omissis) – n. 46893 del 5 aprile 2011 – recante l’autorizzazione al rifacimento di un torrino – scala e di una recinzione nell’immobile di proprietà della signora Ne. Ci., ubicato in via (omissis).
1.1. Dalla relazione tecnica asseverata prodotta in sede procedimentale si ricava che “l’opera si presenta chiusa per tre lati da muratura portante da cm 20 (…) che sorregge un solaio laterocementizio gettato in opera (…); il quarto lato della muratura non risulta realizzato perché ivi deve essere apposto l’infisso di chiusura”. L’altezza del manufatto ó compresa tra “ml 2.2. interna e 2.40 esterna” e “in pianta il torrino si sviluppa rispettivamente per una lunghezza di mt. 6.6 per una larghezza di mt 3.00”.
Giova fin da ora evidenziare che l’art. 9, lett. a) del piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani vieta l’incremento volumetrico.
2. I signori Ma. Ar. ed altri – tutti residenti nel comune di (omissis) e confinanti con la proprietà interessata – hanno proposto ricorso al T.a.r. per la Campania sulla scorta dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, lettera a) del piano territoriale paesistico del comprensorio dell’area vesuviana in relazione all’art. 13 del R.U.A.M.; si lamenta che detta norma consente solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento nonché di ristrutturazione edilizia miranti alla riqualificazione edilizia “senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti”;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della 1. 17 agosto1942 come novellato dall’art. 1 della 1. 28 gennaio1977, n. 10, nonché falsa applicazione degli art. 31, lettera b) e 48 della 1. 5 agosto 1978, n. 457, trattandosi di opere soggette a regime concessorio e non autorizzatorio;
c) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento nonché per contraddittorietà tra atti interni al procedimento.
3. La sentenza impugnata – T.a.r. per la Campania, sez. III, n. 3939 del 5 luglio 2014 -:
a) ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado
b) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione (capo non impugnato)
c) ha accolto il primo motivo incentrato sulla violazione dell’art. 9 lettera a) del piano territoriale paesistico e dell’art. 13 del regolamento edilizio
d) ha accolto il terzo motivo incentrato sul difetto di istruttoria e contraddittorietà perché mentre i pareri della C.E. e della C.E.I. hanno assentito la “realizzazione” del torrino il titolo edilizio ha autorizzato il “rifacimento” del vano, lasciando intendere una indimostrata preesistenza volumetrica
e) ha condannato gli intimati al pagamento delle spese di lite.
3.1. In estrema sintesi, il primo giudice ha osservato come l’art. 9, lettera a) del piano territoriale paesistico del comprensorio dell’area vesuviana in relazione all’art. 13 del r.u.a., non consentisse un intervento come quello assentito, che comportava un notevole incremento della volumetria esistente, incremento consentito dalla norma solo per attrezzature pubbliche o per interventi di recupero edilizio volti ad adeguamenti sul piano igienico sanitario. Veniva respinta, altresì, la tesi sostenuta dalla contro interessata, sulla scorta del parere favorevole della commissione edilizia comunale, che aveva qualificato l’ampliamento autorizzato come relativo ad un volume tecnico perché, come altri vani consimili, non funzionale ad ospitare impianti tecnici.
4. La signora Ci. ha interposto appello affidato ai seguenti tre autonomi mezzi di gravame (da pagina 10 a pagina 15 del ricorso):
a) error in judicando sulla tardività del ricorso introduttivo; la tardività del ricorso introduttivo deriva dalla circostanza che uno dei ricorrenti in primo grado era componente della commissione edilizia comunale che all’epoca aveva espresso parere favorevole all’autorizzazione richiesta. Si era quindi realizzata la piena conoscenza del progetto anche nei suoi dettagli tecnici cosicché il termine per impugnare non può farsi decorrere dall’ultimazione dei lavori;
b) error in judicando in ordine al disconoscimento della natura di volume tecnico dell’opera assentita dall’amministrazione; eccesso di potere giurisdizionale; la valutazione effettuata dal Comune è stata di natura esclusivamente edilizia e non legata alla compatibilità paesaggistica dell’opera che ha avuto come conseguenza che la realizzazione del vano scale al di sopra della linea di gronda è stato qualificato come volume tecnico oltretutto dopo aver chiesto alla Soprintendenza se vi fossero ragioni per procedere all’annullamento dell’autorizzazione. La stessa normativa tecnica dell’allora Ministero dei lavori pubblici considera il vano scale come volume tecnico;
c) error in judicando in ordine all’accoglimento della censura di eccesso di potere; non vi sarebbe alcuna contraddittorietà tra gli atti in quanto le caratteristiche concrete dell’intervento da realizzare erano chiare sia alla commissione edilizia comunale che al firmatario del provvedimento in quanto si trattava di realizzare un vano scalo che non esisteva al momento della presentazione della domanda anche se era previsto nell’originaria licenza edilizia dell’immobile.
4. Sette degli originari ricorrenti in primo grado si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’appello, ex art. 101, comma 1, c.p.a., per mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati e comunque concludendo per il rigetto nel merito del gravame.
Quanto all’eccezione preliminare di tardività hanno osservato che essa poteva essere al più rilevata solo nei confronti del signor Ar., all’epoca componente della commissione edilizia comunale.
5. Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
6. Gli appellati hanno presentato una memoria in data 30 dicembreper ribadire le proprie difese.
7. Preliminarmente si respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello (basata sulla violazione dell’art. 101 comma 1 c.p.a.) in quanto l’atto introduttivo del presente giudizio censura capi specifici della sentenza impugnata.
8. Nel merito l’appello è infondato.
8.1. In relazione al primo motivo di appello si evidenzia che non sussiste alcuna tardività dell’originaria impugnativa avuto riguardo al momento in cui i ricorrenti vennero a conoscenza del provvedimento autorizzatorio del Comune di (omissis). Infatti il signor Ar., che faceva parte della commissione edilizia integrata, si astenne in occasione del parere dato sul progetto e la correlata istanza di autorizzazione richiesta; quindi non vi è alcun elemento fattuale su cui fondare una presunzione di conoscenza degli atti del procedimento, conoscenza che potrebbe essere stata condivisa con gli altri ricorrenti. Una volta esclusa tale circostanza, l’impugnazione è stata tempestiva rispetto al momento in cui gli originari ricorrenti fecero accesso agli atti, come correttamente statuito dal T.a.r.
8.2 Non può essere accolto il secondo motivo dell’appello che qualifica l’ampliamento come volume tecnico che non avrebbe comportato un aumento di volumetria vietato dall’art. 9, lettera a) del Piano territoriale paesistico del comprensorio dell’area vesuviana. La sentenza della Corte di Appello di Napoli 14 novembre 2019 n. 5481 ha accertato che la realizzazione del torrino non poteva essere stata autorizzata nel 1965 sicchè nel 2001 non vi sarebbe stato semplicemente un ripristino di una struttura a suo tempo autorizzata.
In realtà l’intervento edilizio fu attuato nel 2001 in sostituzione di una botola; si è trattato quindi della realizzazione di un vano scale che non può essere definito un volume tecnico. Sul punto non si può che riprendere un precedente giurisprudenziale già evidenziato nella sentenza impugnata: “Va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio un vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino scala, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente, non potendosi considerare volume tecnico.”(Cons. Stato Sez. VI, 31-3-2014, n. 1512).”.
8.3 L’infondatezza del secondo motivo consente di prescindere dall’esame dell’ultimo motivo di appello poiché la violazione dell’art. 9, lettera a), del Piano territoriale paesistico del comprensorio dell’area vesuviana, posta a fondamento dell’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di (omissis), è di per sé sufficiente a giustificare la sentenza impugnata. Infatti quando una sentenza si fonda su una pluralità di capi autonomi tutti convergenti, e il giudice di appello ne conferma anche uno solo, può esimersi dall’esaminare le censure che contrastano quelli rimanenti (cfr., sul principio generale del c.d. assorbimento per ragioni di economia processuale, Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015, § 9.3.4.3.; con riferimento all’impugnazione di una sentenza, cfr. fra le tante sez. IV, n. 1505 del 2017; sez. V, n. 2541 del 2012).
9. A tanto consegue il rigetto dell’appello.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui all’art. 26 comma 1 c.p.a. ed al d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.000, 00 (tremila) oltre accessori (IVA, CPA, rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere
Ugo De Carlo – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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