La realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 19 dicembre 2019, n. 8600

La massima estrapolata:

La realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto.

Sentenza 19 dicembre 2019, n. 8600

Data udienza 7 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2018, proposto da:
COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Di Bi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Pa. Ma., Fr. Ma., non costituiti in giudizio;
nei confronti
REGIONE LAZIO, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Latina, n. 96 del 2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti l’avvocato Da. Ta., per delega dell’avvocato Di Bi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– con segnalazione certificata di inizio di attività, depositata presso il Comune di (omissis) in data 28 febbraio 2013, i signori Ma. Pa. e Ma. Fr. ? comproprietari dell’area, estesa per mq 8165, ricadente nel territorio comunale, alla via (omissis), in catasto al foglio (omissis), particella (omissis) ? segnalavano il seguente intervento edilizio: “realizzazione di una recinzione in blocchi di cls (calcestruzzo) alti 50 cm e rete metallica plastificata, realizzazione di modesti interventi di terra consistenti nel livellamento del terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d’uso”;
– alla segnalazione veniva allegata la dichiarazione che l’immobile non era soggetto a vincolo monumentale, né paesaggistico, e che l’intervento era conforme alla disciplina urbanistica vigente ed al regolamento edilizio;
– in data 15 marzo 2013, il Comune di (omissis) sospendeva la prosecuzione dei lavori oggetto della S.C.I.A. e invitata i signori Ma. ad integrare la pratica amministrativa con il nulla osta degli organi preposti alla tutela del vincolo archeologico e paesaggistico, ricadendo l’opera in esame (per la maggior parte della sua estensione) in zona sottoposta a vincolo archeologico;
– in data 26 novembre 2015, il personale dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia locale effettuava un sopralluogo sulla particella oggetto di S.C.I.A. e riscontrava la realizzazione abusiva dell’opera così descritta: “recinzione composta da rete metallica e paletti in ferro infissi in grossi blocchi di cemento prefabbricati e poggiati su terreno, della lunghezza pari a circa 170 ml, ed altezza variabile da 2,00 ml a 2,50 ml, posizionata a confine con le particelle n. (omissis) e lungo una pista carrabile esistente, già definita strada interpoderale privata”;
– dopo avere segnalato (con nota del 2 dicembre 2015) l’asserito abuso anche alla Soprintendenza archeologica del Lazio e dell’Etruria meridionale, l’Amministrazione comunale emetteva, in data 1 marzo 2016, l’ordinanza n. 39, prot. n. 2646, notificata ai destinatari in data 11 marzo 2016, con la quale ordinava ai proprietari l’abbattimento delle predette opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, premettendo: la descrizione delle opere abusive segnalate, la previa sospensione della SCIA (avvenuta il 15 marzo 2013) per carenza di nulla osta archeologico, e l’assenza di permesso di costruire;
– con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i signori Pa. e Fr. Ma. impugnavano l’ordine di demolizione, deducendo a fondamento dell’impugnativa che:
i) l’unica realizzazione loro imputabile era rappresentata dalla rete metallica e dai paletti in ferro, peraltro oggetto di S.C.I.A., mentre i massi in calcestruzzo erano preesistenti;
ii) la realizzazione di una recinzione con rete metallica non costituisce trasformazione urbanistica, né morfologica del territorio, ma mera estrinsecazione del diritto di proprietà, sotto il profilo dello jus excludendi alios, non necessitante di un permesso a costruire;
iii) il vincolo archeologico era generico, in quanto non era specificato quale aree vi rientrassero concretamente;
– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Latina, con sentenza n. 96 del 2018, accoglieva la domanda di annullamento, rilevando quanto segue:
“L’oggetto del presente giudizio, concerne la sola realizzazione di una recinzione metallica sorretta da paletti infissi in blocchi in cemento prefabbricati e poggiati sul terreno, senza realizzazione di alcuna stabile opera muraria.
Ciò premesso, in linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, giacché costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comportante trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà .
Non sono, pertanto, necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica – senza cordolo in cemento – di una superficie. (TAR Veneto, sez: II, 7 marzo 2006, n. 533; TAR Emilia Romagna Sez. II, 11/6/2006, n. 673; TAR Emilia Romagna Sez. II, 6.3.02, n. 425; Cons. Stato Sez. V, 26/10/1998, n. 1537; TAR Liguria Sez. I, 11/9/02 n. 961; TAR Toscana Sez:III, 12/3/02 n. 481; TAR Lombardia Brescia, 27/1/1999 n. 34; Cons. Stato Sez. V, 15/6/2000 n. 3320; TAR Toscana Sez. III, 22/9/2005, n. 4517; TAR Puglia Lecce Sez. I, 23/9/2003, n. 6196).
Né la relazione istruttoria chiarisce se su tale area insiste il contestato vincolo, tenuto conto che il dubbio emerge non solo dalla documentazione versata, ma anche dalla formulazione della stessa relazione di chiarimenti depositata, là dove il Responsabile si è espresso con locuzione non univoca che “la maggior parte dei lavori realizzati ricadono in zona sottoposta a vincolo archeologico”.
Conseguentemente il provvedimento impugnato è illegittimo e ne va disposto l’annullamento, previo accoglimento del ricorso”.
– avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di (omissis), sostenendo che la sentenza di prime cure sarebbe palesemente errata, poiché il diritto a recintare il fondo costituisce una facoltà intrinseca al diritto di proprietà (cfr. art. 841 c.c.) solo allorché la recinzione per natura, dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione non configuri un’opera di carattere stabile e permanente, mentre allorché la recinzione abbia il carattere della stabilità e permanenza il relativo diritto va sempre esercitato nel rispetto della disciplina urbanistica e dei vincoli esistenti sul territorio; la sentenza errata anche relativamente al capo in cui ha negato l’esistenza del vincolo archeologico sul terreno oggetto di edificazione abusiva, risultando per tabulas l’esatto contrario;
– non si sono costituiti nel presente giudizio i signori Pa. Ma. e Fr. Ma.;
– con ordinanza n. 5835 del 3 dicembre 2018, la Sezione ? “Ritenuto che: ad un primo esame, tipico della presente fase cautelare, l’appello appare fornito di fumus boni iuris; l’opera edilizia non assentita (consistente nella: “recinzione composta da rete metallica e paletti in ferro infissi in grossi blocchi di cemento prefabbricati e poggiati su terreno, della lunghezza pari a circa 170 ml, ed altezza variabile da 2,00 ml a 2,50 ml, posizionata a confine con le particelle n. (omissis) e lungo una pista carrabile esistente, già definita strada interpoderale privata”) è sita in zona (distinta in catasto al foglio (omissis), particella n. (omissis)) sottoposta a vincolo storico archeologico (come attestato dalla documentazione depositata dall’appellante); l’edificazione non poteva dunque avvenire senza l’autorizzazione degli enti preordinati alla tutela del vincolo archeologico” ? ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata”;
Ritenuto in diritto che:
– la sentenza di primo grado deve essere riformata;
– § contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la recinzione per cui è causa è stata realizzata senza il prescritto titolo abilitativo edilizio;
– per quanto il testo unico dell’edilizia non contenga sul punto indicazioni dirimenti ? non vi è detto infatti se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e), e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 ? l’orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio;
– in particolare, la giurisprudenza è orientata nel senso che la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (Sez. V n. 1922 del 2013; Sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3408; sez. VI, n. 10 del 2018);
– su queste basi, è stato sostenuto che il permesso di costruire (e, nel precedente regime, la concessione edilizia), mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1537; Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2621; sez. IV, n. 10 del 2016 e n. 5908 del 2017), così rientrando nel novero degli interventi di “nuova costruzione”;
– quest’ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
– nel caso di specie, il manufatto in contestazione, costituito da grossi blocchi in cemento armato, dell’altezza di 50 cm e della lunghezza di 170 metri lineari, sormontato da una rete metallica ancorata a pali in ferro, eccede le caratteristiche di una recinzione leggera e precaria (per la quale soltanto, ove isolatamente considerata, si può porre la questione della sufficienza di un titolo edilizio minore), superando la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia;
– § l’opera in contestazione necessitava inoltre della previa autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo archeologico;
– l’amministrazione comunale ha versato in atti la documentazione che dimostra l’esistenza del vincolo di cui agli artt. 134, comma 1, lettera b, e 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 42 del 2004, e segnatamente: il certificato di destinazione urbanistica allegato al titolo di proprietà ; la relazione di sopralluogo dell’U.T.C. del Comune di (omissis), del giorno 26 novembre 2015; la nota istruttoria del giorno 13 settembre 2017, prot. n. 0011814/2017, a firma del Segretario Generale del Comune di (omissis), dove è scritto chiaramente: “[i]l lotto di terreno sito in loc. (omissis), distinto in catasto al fg. (omissis), part. n. (omissis), risulta soggetto a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in quanto, per la quasi totalità della sua estensione ricade nella fascia di rispetto dell’antico tracciato della Via Appia”;
– a fronte di tali risultanze documentali, i proprietari dell’area interessata non hanno fornito alcun elemento probatorio di segno contrario;
– la liquidazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza secondo la regola generale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7586 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna i signori Pa. Ma. e Fr. Ma. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell’Amministrazione appellante, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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