Rca e spese per tecnici e legali non scelti dall’assicurazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 luglio 2022| n. 21220.

Rca e spese per tecnici e legali non scelti dall’assicurazione

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga “in pejus” all’articolo 1917, terzo comma, cod. civ., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 cod. civ.

 

Sentenza|5 luglio 2022| n. 21220. Rca e spese per tecnici e legali non scelti dall’assicurazione

Data udienza 24 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione – Rca – Spese per tecnici e legali non scelti dall’assicurazione – Cliente convenuto dal terzo – Diniego di risarcimento – Clausola – Nullità – Artt. 1917 e 1914 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 36627/19 proposto da:
-) (OMISSIS), elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) (OMISSIS); Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 31 ottobre 2019 n. 4369;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Milano nel 2012 appalto’ alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. i lavori di manutenzione straordinaria di vari edifici scolastici.
La societa’ (OMISSIS) affido’ il compito di redigere il progetto esecutivo delle opere appaltate all’ingegner (OMISSIS) (“Brajcovic”, nella motivazione della sentenza qui impugnata).
Nel 2014 (OMISSIS), assumendo di non aver ricevuto il corrispettivo dovutogli per l’opera professionale prestata, chiese ed ottenne dal Tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS), per l’importo di Euro 87.937,64.
2. La (OMISSIS) propose tempestiva opposizione al decreto, assumendo che il progetto esecutivo redatto dall’ingegner (OMISSIS) era affetto da molteplici vizi e carenze, le quali avevano costretto la societa’ appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i suddetti errori progettuali.
Chiedeva pertanto che il corrispettivo dovuto al professionista fosse ridotto in considerazione dei suddetti vizi progettuali, e comunque la condanna del professionista alla rifusione delle spese sostenute per sanarli.
3. (OMISSIS), dinanzi alla domanda riconvenzionale formulata dalla societa’ (OMISSIS), chiese ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile, ovvero la (OMISSIS).
4. La (OMISSIS) si costitui’ tempestivamente negando la responsabilita’ del proprio assicurato e comunque eccependo l’inefficacia del contratto di assicurazione.
5. Con sentenza 20.12.2017 n. 1924 il Tribunale di Busto Arsizio (indicato come “Tribunale di Monza” a p. 7 della sentenza qui impugnata) accolse l’opposizione, e di conseguenza:
-) condanno’ (OMISSIS) sia a restituire alla (OMISSIS) parte del compenso gia’ ricevuto, sia a risarcirle il danno da inadempimento, quantificato in Euro 39.458;
-) condanno’ la (OMISSIS) a tenere indenne (OMISSIS) dalle pretese della (OMISSIS), limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista;
-) compenso’ integralmente le spese tra tutte le parti.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS).
Tra gli altri motivi di gravame, l’appellante dedusse che il Tribunale non si era pronunciato sulla sua domanda di condanna dell’assicuratore a rifondergli le spese di resistenza (quelle, cioe’, sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria di (OMISSIS) s.r.l.), ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3.
6. Con sentenza 31.10.2019 n. 4369 la Corte d’appello di Milano rigetto’ il gravame.
Per i soli fini che qui rilevano, la Corte d’appello ritenne che l’assicurato non potesse pretendere dall’assicuratore la rifusione delle spese di resistenza, in virtu’ della clausola contrattuale la quale escludeva la rifusione di tali spese se l’assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall’assicuratore.
Ne’, aggiunse la Corte, tale patto poteva dirsi invalido alla luce delle previsioni di cui all’articolo 1917 c.c., comma 3, essendo tale norma derogabile per volonta’ delle parti.
7. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Nessuna delle controparti si e’ difesa in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 1917 c.c..
Sostiene che la clausola contrattuale, secondo cui “la societa’ (assicuratrice) non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati” doveva ritenersi nulla per contrarieta’ all’articolo 1917 c.c., comma 3, e che erroneamente la Corte d’appello ritenne quest’ultima norma derogabile per volonta’ delle parti.
1.1. Il motivo e’ fondato.
L’articolo 1917 c.c., comma 3, stabilisce che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Il successivo articolo 1932 c.c., comma 1, stabilisce che “le disposizioni degli articoli (…) 1917 commi 3 e 4 (…) non possono essere derogate se non in senso piu’ favorevole all’assicurato”.
Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore e’ una deroga in pejus all’articolo 1917 c.c., comma 3, ed e’ affetta da nullita’.
La legge infatti non pone condizioni al diritto dell’assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall’assicurato sono affrontate nell’interesse comune di questi e dell’assicuratore. Esse costituiscono percio’ spese di salvataggio ai sensi dell’articolo 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilita’ al fatto che non siano state sostenute avventatamente (articolo 1914 c.c., comma 2, il quale non e’ che una applicazione particolare del generale principio di cui all’articolo 1227 c.c., comma 2).
Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che non e’ stato compiuto e che non puo’ essere compiuto in questa sede: cio’ impedisce di decidere la causa nel merito, come richiesto dal ricorrente.
2. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale nel decidere il settimo motivo dell’appello proposto da (OMISSIS) applichera’ il seguente principio di diritto:
“la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilita’ civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, e’ una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917 c.c., comma 3, e di conseguenza e’ nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.”.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *